Novatech S.r.l. offre la possibilità di partecipare ad un incontro gratuito allo scopo di informare i produttori e gli utilizzatori di sostanze chimiche sugli obblighi previsti dal Regolamento REACH in tema di scenari espositivi.
Cosa sono gli scenari di esposizione?
La corretta valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 prevede la verifica e la gestione delle informazioni contenute nelle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) e nelle Schede dei Dati di Sicurezza estese (eSDS), così chiamate perché comprendono anche gli Scenari Espositivi.
In determinate condizioni, infatti, il Regolamento REACH prevede che alla SDS di una sostanza o miscela pericolosa si alleghino informazioni più specifiche volte a garantire l’uso sicuro della sostanza o miscela oggetto di scheda di sicurezza. Tali informazioni sono presentate sotto forma di documento che viene allegato alla SDS e che prende il nome di Scenario Espositivo.
La valutazione di conformità allo scenario d’esposizione è obbligatoria secondo quanto previsto dal Regolamento Reach (art. 37 paragrafo 5) ed è complementare alla valutazione del rischio chimico previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Risulta determinante, quindi, per una corretta valutazione e gestione dei rischi associati all’uso di sostanze e miscele pericolose, comprendere l’importanza degli scenari di esposizione e come valutare la congruità della propria operatività aziendale con quanto in essi riportato.
La Regione Veneto, con D.G.R. del 23/02/2016 n. 180, ha approvato un modello semplificato ed unificato per l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Il modello semplificato, verrà adottato in prima istanza, in via sperimentale nella Provincia di Padova e nella Città metropolitana di Venezia, mentre resta vigente per le altre province venete la modulistica attualmente in uso fino alla data di termine del periodo transitorio ovvero 11/03/2017.
Riferimenti normativi dell’AUA:
1) Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» (GU n.124 del 29/5/2013 – Suppl. Ordinario n. 42).
2) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 «Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA» (GU n. 149 del 30/6/2015 – Suppl. Ordinario n. 35).
3) Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2016, n. 180 «Approvazione del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA ai sensi del d.m. 8/5/2015» (BURV 11/3/2016, n. 23).
La conversione in legge del decreto milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21) porta con sè la riduzione (provvisoria) del 50% delle sanzioni per mancata iscrizione e per mancato versamento dei diritti annuali di iscrizione al SISTRI.
Le sanzioni attualmente in vigore, legate all’iscrizione al SISTRI e al suo mantenimento, vengono quindi ridotte della metà fino a che non sarà del tutto operativo il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.
Le sanzioni applicabili, pertanto, vengono ridotte da 2.600-15.500 euro (per le violazioni relative ai rifiuti non pericolosi) e 15.500-93 mila euro (per i pericolosi) a , rispettivamente, da 1.300 a 7.750 e da 7.750 a 46.500 euro.
Ad esse si aggiunge la sospensione immediata del servizio Sistri per l’omesso pagamento del contributo (per gli iscritti).
Leggi la legge di conversione n. 121/2016
Entro il 30 aprile 2016 gli enti e le aziende obbligate alla presentazione del MUD dovranno provvedere all’invio della dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno 2015.
Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).
Per ogni ulteriore informazione o preventivi personalizzati contattare i seguenti recapiti:
tel. 049 8936673
consulenza@novatech-srl.it
Mettiamo in evidenza, qui di seguito, le principali novità comunicate da CONAI per l’anno 2016, nonchè il calendario degli adempimenti per l’anno in corso.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento legato all’applicabilità delle procedure previste da CONAI.
Leggi le principali novità CONAI
Leggi il calendario degli adempimenti CONAI
Leggi la Guida CONAI completa per l’anno 2016
Con D.P.C.M. 21 dicembre 2015 è stato confermato l’utilizzo anche per l’anno 2016 della modulistica già in uso per il MUD.
Non vi sono pertanto novità in merito alle modalità di compilazione della denuncia annuale dei rifiuti da presentarsi entro la scadenza del 30 aprile 2016 e riferita ai rifiuti dell’anno 2015.
Il testo del decreto “milleproroghe” (classico di fine anno) contiene l’ennesima proroga dell’avvio operativo del SISTRI al 1 gennaio 2017.
Per tutto l’anno 2016 rimane obbligatorio il regime del cosiddetto”doppio binario”: dovranno essere mantenute le scritture cartacee su registro di carico e scarico e formulario di trasporto rifiuti e dovranno essere effettuate le registrazioni sul SISTRI per i rifiuti pericolosi.
Restano non applicabili le sanzioni legate all’operatività del SISTRI, mentre sono applicative quelle per la mancata adesione (per i soggetti obbligati) e il mancato versamento del contributo annuale di iscrizione (già operative dal 1 aprile 2015 – leggi notizia) da versare entro il 30 aprile 2016.
Leggi il decreto milleproroghe (D.L. 30/12/2015, n. 210)
Il vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (PTA) contiene – all’art. 39 delle norme tecniche che attuazione – la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio derivanti da talune specifiche tipologie di insediamenti (esplicitati in allegato F della delibera medesima) e da alcune superfici che raggiungono determinate dimensioni.
Con riferimento alle recenti modifiche apportate al PTA (D.G.R.V 3/11/2015, n. 1534), si riapre la necessità per le aziende di effettuare una valutazione individuale circa l’assoggettamento di ogni sito produttivo agli obblighi previsti dalla vigente normativa con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, in vista della prossima scadenza del 29/02/2016.
Suggeriamo, pertanto, di prendere contatto con i nostri uffici per una puntuale verifica sull’argomento.
Approfondimenti
Tale valutazione risulta necessaria per stabilire l’iter da seguire e gli eventuali obblighi conseguenti (presentazione di una relazione all’autorità competente, di un piano di adeguamento e della richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche).
Facciamo presente che il termine per la presentazione all’autorità competente del piano di adeguamento completo di cronoprogramma è il 29/2/2016 (termine che è stato riaperto dalla D.G.R.V. n. 1534 e che originariamente era l’8/12/2012).
Il termine per la realizzazione dei lavori, ai sensi del comma 6 dell’art. 39, è il 31/12/2018; pertanto, entro e non oltre tale data i titolari degli insediamenti interessati devono aver adeguato gli scarichi, previa autorizzazione.
Le aziende che a suo tempo hanno già presentato all’autorità competente il piano di adeguamento, possono usufruire della dilazione prevista dalla D.G.R.V. ma dovranno comunque presentare, entro la scadenza del 29/02/2016, una integrazione contenente il “cronoprogramma” delle attività previste nel piano di adeguamento. Si ricorda, che qualora gli stabilimenti ricadano nella necessità di autorizzazione devono presentare autonoma istanza per il rilascio.
Con D.G.R.V. n. 1534 del 3 novembre 2015 “Modifiche ed adeguamenti del Piano di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D. Lgs. n. 152/2006” la Regione Veneto ha apportato alcune significative modifiche ai contenuti delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque.
Tra le modifiche apportate, delle quali si consiglia una attenta lettura, segnaliamo la proroga dei termini di adeguamento previsti per la gestione delle acque meteoriche (art. 39 delle norme tecniche di attuazione del PTA e allegato F):
La delibera, inoltre, interviene modificando l’allegato F nella parte in cui individua le attività soggette all’art. 39, comma 1, precisando con maggior dettaglio quali sono le attività che ricadono nell’obbligo di gestione delle acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia).
Leggi la D.G.R.V. n. 1534 del 3/11/2016