Novatech S.r.l. offre un servizio di assistenza alle aziende sugli adempimenti e le procedure legate al Consorzio Nazionale Gestione Imballaggi (CONAI).
Il CONAI è un consorzio obbligatorio dei produttori, utilizzatori ed importatori di imballaggi istituito (dapprima con D. Lgs. n. 22/97 ed attualmente disciplinato dal D. Lgs. n. 152/06) allo scopo di disciplinare il circuito di produzione e successivo recupero degli imballaggi.
Sono previste sei tipologie di materiali di imballaggio che vengono assoggettate ad un contributo Ambientale diversificato per le diverse tipologie (carta/cartone, legno, ferro, acciaio, vetro, plastica).
Oltre all’obbligo di adesione, per le aziende coinvolte sono previste procedure legate all’applicazione del CAC (Contributo Ambientale CONAI) all’atto dell’immissione sul territorio a seguito di produzione e/o importazione.
Novatech S.r.l. è in grado di verificare l’ottemperanza agli obblighi di legge e la regolarità delle procedure CONAI e di formare le aziende ad una corretta gestione di questi adempimenti obbligatori.
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L’Italia ha aderito all’Accordo Multilaterale M287, che permette di applicare alcune deroghe al trasporto dei rifiuti in ADR.
Oltre alle deroghe che erano presenti nell’accordo M222, scaduto il 1 agosto 2015, l’accordo prevede:
L’accordo è valido fino al 1 agosto 2020 e può essere applicato nei trasporti nazionali e nei trasporti internazionali in Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
Quando si applica l’accordo, si deve aggiungere nel documento di trasporto la seguente dicitura “Trasporto in conformità alle disposizione dell’1.5.1 ADR (M287)”.
Testo dell’Accordo M287 – english
Testo dell’Accordo M287 – italiano
Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha promosso una campagna di regolarizzazione delle micro/piccole imprese che risultino non in regola con alcuni degli adempimenti previsti dal Consorzio.
L’agevolazione è rivolta alle micro/piccole imprese importatrici di merci imballate e alle micro/piccole imprese operanti la selezione/ riparazione di pallet in legno, iscritte e non iscritte al CONAI.
Per l’individuazione delle piccole e microimprese si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 1442 del 6 maggio 2003, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 Aprile 2005, che definisce:
– piccola impresa, un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 10 milioni di Euro;
– microimpresa, un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 2 milioni di Euro.
Per impresa importatrice di merci imballate si intende l’impresa che acquista dall’estero (sia Paesi UE che extra UE) merci imballate per uso diretto o per rivenderle in Italia, immettendo quindi sul territorio nazionale gli imballaggi che contengono le merci.
Per impresa operante la selezione/riparazione di pallet in legno si intende l’impresa operante nel settore dei pallet in legno, che svolge attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria e a prescindere dall’eventuale e contestuale attività di produttore o commerciante di imballaggi nuovi/usati) e reimmette al consumo pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.
Le imprese ammesse alla regolarizzazione agevolata potranno definire la posizione versando al CONAI il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 senza interessi di mora (invece del versamento dei contributi relativi ai 10 anni precedenti aumentati degli interessi di mora), anche mediante rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione.
Le richieste di regolarizzazione dovranno pervenire al CONAI entro e non oltre il 31 dicembre 2016 mentre le relative dichiarazioni del contributo ambientale dovranno essere inviate al CONAI nei 30 giorni successivi alla richiesta stessa.
Leggi i dettagli dell’iniziativa “Tutti in regola“.
Novatech Srl offre un servizio di verifica della regolarità contributiva e delle procedure di CONAI e di assistenza alla procedure di regolarizzazione della propria posizione.
Per ogni ulteriore informazione:
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tel. 049 8936673
E’ stato pubblicato in G. U. del 24/05/2016, il D.M. n. 78 del 30/03/2016 “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’art. 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15”.
Tale Decreto sostituisce l’originario Decreto 10/11/2011 n. 219 e successive modifiche.
Il nuovo Regolamento SISTRI, in verità non è altro che un decreto di riordino delle previgenti disposizioni il quale fa continui rinvii ad emanandi decreti attuativi, in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 11, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore l’8 giugno 2016.
Leggi il DECRETO 30 marzo 2016, n. 78
Entro il 31 maggio 2016, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2015.
Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:
Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:
Entro il 30 aprile 2016, le aziende e gli enti iscritti al SISTRI sono tenuti al versamento del diritto annuale di iscrizione.
Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:
oppure
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA
Nella causale di versamento occorrerà indicare:
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti iscritti dovranno comunicare, accedendo con il proprio dispositivo USB SISTRI all’applicazione “GESTIONE AZIENDE”, i seguenti estremi di pagamento:
Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.
Modalità di calcolo dei dipendenti
Nel calcolo dei dipendenti devono rientrate tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti speciali pericolosi.
Sono da computare (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del dm 52/2011), con riferimento all’anno in corso, tutti gli addetti con posizione di lavoro
Nel computo sono da considerare anche i lavoratori temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione.
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite, In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.
Sanzioni
L’omesso versamento del contributo è punito con sanzione amministrativa. Fino al 31 dicembre 2016 tale sanzione è ridotta del 50%.
Tabella dei contributi annuali SISTRI
Novatech S.r.l. offre la possibilità di partecipare ad un incontro gratuito allo scopo di informare i produttori e gli utilizzatori di sostanze chimiche sugli obblighi previsti dal Regolamento REACH in tema di scenari espositivi.
Cosa sono gli scenari di esposizione?
La corretta valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 prevede la verifica e la gestione delle informazioni contenute nelle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) e nelle Schede dei Dati di Sicurezza estese (eSDS), così chiamate perché comprendono anche gli Scenari Espositivi.
In determinate condizioni, infatti, il Regolamento REACH prevede che alla SDS di una sostanza o miscela pericolosa si alleghino informazioni più specifiche volte a garantire l’uso sicuro della sostanza o miscela oggetto di scheda di sicurezza. Tali informazioni sono presentate sotto forma di documento che viene allegato alla SDS e che prende il nome di Scenario Espositivo.
La valutazione di conformità allo scenario d’esposizione è obbligatoria secondo quanto previsto dal Regolamento Reach (art. 37 paragrafo 5) ed è complementare alla valutazione del rischio chimico previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Risulta determinante, quindi, per una corretta valutazione e gestione dei rischi associati all’uso di sostanze e miscele pericolose, comprendere l’importanza degli scenari di esposizione e come valutare la congruità della propria operatività aziendale con quanto in essi riportato.
La Regione Veneto, con D.G.R. del 23/02/2016 n. 180, ha approvato un modello semplificato ed unificato per l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Il modello semplificato, verrà adottato in prima istanza, in via sperimentale nella Provincia di Padova e nella Città metropolitana di Venezia, mentre resta vigente per le altre province venete la modulistica attualmente in uso fino alla data di termine del periodo transitorio ovvero 11/03/2017.
Riferimenti normativi dell’AUA:
1) Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» (GU n.124 del 29/5/2013 – Suppl. Ordinario n. 42).
2) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 «Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA» (GU n. 149 del 30/6/2015 – Suppl. Ordinario n. 35).
3) Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2016, n. 180 «Approvazione del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA ai sensi del d.m. 8/5/2015» (BURV 11/3/2016, n. 23).
La conversione in legge del decreto milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21) porta con sè la riduzione (provvisoria) del 50% delle sanzioni per mancata iscrizione e per mancato versamento dei diritti annuali di iscrizione al SISTRI.
Le sanzioni attualmente in vigore, legate all’iscrizione al SISTRI e al suo mantenimento, vengono quindi ridotte della metà fino a che non sarà del tutto operativo il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.
Le sanzioni applicabili, pertanto, vengono ridotte da 2.600-15.500 euro (per le violazioni relative ai rifiuti non pericolosi) e 15.500-93 mila euro (per i pericolosi) a , rispettivamente, da 1.300 a 7.750 e da 7.750 a 46.500 euro.
Ad esse si aggiunge la sospensione immediata del servizio Sistri per l’omesso pagamento del contributo (per gli iscritti).
Leggi la legge di conversione n. 121/2016