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Introdotti nel codice penale i delitti contro l’ambiente.

Con legge 22 maggio 2015 n. 68 (G.U. n. 122 del 28/05/2015)  è stato introdotto all’interno del codice penale (libro secondo) il titolo “VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente”, in vigore dal 29 maggio 2015.

Con questa modifica al codice penale vengono introdotti cinque nuovi reati: inquinamento ambientale, disa­stro ambien­tale, impedimento dei con­trolli, omessa boni­fica e traf­fico di mate­riale radioat­tivo.

Ecco in breve alcuni stralci nella nuova disciplina penale dei reati ambientali.

Inquinamento ambientale 
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.

Sono previste anche delle aggravanti con un aumento delle pene nel caso il reato di inquinamento abbia provocato delle lesioni o la morte di una o più persone. Le pene vengono aumentate in modo progressivo a seconda che ci sia stata lesione semplice, lesione grave, gravissima o morte. Se gli eventi lesivi derivati dal reato sono plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo: il limite massimo per la detenzione è 20 anni.

Disastro ambientale
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumita’ in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.”

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Commette questo reato «chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». La legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di carcere e una multa da 10 mila a 50 mila euro.

Impedimento del controllo
«Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti» sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Omessa bonifica

“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorita’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e’ punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

Il testo completo della LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 

1 giugno: come gestire il passaggio alla nuova normativa sulla classificazione dei rifiuti.

A seguito delle novità introdotte con le recenti modifiche normative in materia di classificazione dei rifiuti – nuovi codici CER, nuove caratteristiche di pericolo HP (leggi articolo) – si rendono necessari alcuni importanti adeguamenti da apportare nelle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti, nei formulari e nelle registrazioni effettuate sul SISTRI.

Di seguito consigliamo di seguire i seguenti passaggi:

  1. Effettuare, con l’ausilio del proprio laboratorio di riferimento, una riclassificazione dei rifiuti secondo le nuove disposizioni in modo da verificare la validità del codice CER attualmente in uso per i rifiuti in carico all’azienda (possono verificarsi casi di rifiuti che non erano pericolosi e lo diventano e limitati casi di rifiuti pericolosi che diventano non pericolosi). In questa fase dovranno essere individuate anche le caratteristiche di pericolo che saranno individuate con i nuovi codici HP (al posto dei precedenti codici H). Da sottolineare che non vi è sempre una automatica corrispondenza tra i vecchi codici H ed i nuovi codici HP.
  2. Qualora si verifichi un cambio di CER (ad es. da non pericoloso al corrispondente codice a specchio pericoloso) con riferimento ad un rifiuto in deposito presso l’azienda prima del 1 giugno 2015: nelle registrazioni di carico del registro effettuare una annotazione con indicato il nuovo codice CER ed i relativi codici HP. Il rifiuto verrà poi gestito nello scarico e nel formulario con le nuove codifiche. Utilizzare lo spazio annotazioni, anche in caso di CER immutato, per indicare i nuovi codici HP.
  3. A livello di SISTRI: per i rifiuti registrati in carico prima del 1 giugno 2015 si deve seguire la procedura indicata dal SISTRI nella specifica guida.

Novatech S.r.l. è a disposizione per offrire la consulenza necessaria ad affrontare correttamente questo passaggio.

Contatti:

tel 049 8936673

consulenza@novatech-srl.it

SISTRI: procedura per la riclassificazione dei rifiuti dal 1 giugno.

E’ stata pubblicata sul sito del SISTRI la procedura per provvedere alla registrazione dei rifiuti secondo le nuove regole in vigore dal 1 giugno 2015 (nuovi codici CER e nuovi codici HP che individuano le caratteristiche di pericolo – leggi notizia).

La procedura prevede che, nella fase di passaggio, sia effettuato uno” scarico manuale” dei rifiuti in giacenza con la vecchia classificazione e un successivo nuovo carico recante conforme alla nuova codifica della caratteristiche di pericolo HP.

E’ disponibile il manuale contenente  la procedura, che è già sperimentabile in ambiente “pre-esercizio” di SISTRI a partire dal 25 maggio 2015.

www.sistri.it

 

 

 

Tutte le novità sui rifiuti in vigore dal 1 giugno 2015

La data del 1 giugno 2015 si presenta come cruciale nel settore dei rifiuti.

Da tale data diventano effettive alcune novità e modifiche normative che cambieranno alcuni aspetti e procedure legate alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti, alla codifica dei rifiuti ed alle modalità di redazione delle schede di sicurezza e delle etichette.

Analizziamo singolarmente le novità che a breve diventeranno effettive.

NUOVO ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI

Come già anticipato (leggi notizia), a partire dal 1 giugno 2015, entrerà in vigore il nuovo elenco europeo dei rifiuti (CER), introdotto dalla decisione della Commissione 2014/955/UE (GUUE n. 370/44 del 30.12.2014 del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE (all. D del D. Lgs n. 152/06).

La finalità è di allinearsi, adeguando le terminologie utilizzate e le definizioni delle caratteristiche di pericolo a quanto prescritto dal Regolamento CE n. 1272/2008 cosiddetto CLP.

L’elenco dei CER viene modificato molto poco dalla decisione, in particolare vengono introdotti tre nuovi codici:

  • 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
  • 16 03 07* mercurio metallico
  • 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato

Nell’allegato della Decisione vengono inoltre ribaditi i passaggi fondamentali per la corretta attribuzione dei Codici CER: individuazione della fonte da cui si origina il rifiuto, poi della fase dell’attività produttiva da cui deriva il rifiuto per arrivare poi alla sua descrizione specifica.

Viene, inoltre, ulteriormente ribadito che per i cosiddetti “codici a specchio” è necessario l’accertamento della pericolosità/non pericolosità del rifiuto.

Decisione della Commissione 2014/955/UE

Nuovo elenco codici CER.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI

 Parallelamente a quanto sopra, sempre dal 1 giugno 2015, il Regolamento UE 1357/2014 sostituisce l’allegato III (Caratteristiche di pericolo) della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (corrispondente all’All. I d.lgs. n. 152/2006).

Anche in questo caso, la finalità è l’allineamento a quanto previsto dal regolamento CLP.

Il regolamento, infatti, nel riscrivere le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, utilizza la sigla “HP” al posto di “H” per evitare possibili sovrapposizioni con i codici delle “indicazioni di pericolo” di cui al regolamento CLP.

Per ciascuna della caratteristiche HP vengono introdotte dettagliate prescrizioni e delle tabelle che consentiranno di armonizzare la disciplina comunitaria sui rifiuti con quella contenuta nel Regolamento CLP, mediante l’individuazione, per ciascuna caratteristica di pericolo, delle corrispondenti classi e categorie di pericolo ai sensi del Regolamento CLP.

 Reg. UE 1357/2014

SCHEDE DATI DI SICUREZZA

Dal 1 giugno 2015 il regolamento CLP diverrà l’unico punto di riferimento per la classificazione, etichettatura ed imballaggio per le sostanze e le miscele pericolose, al termine di un periodo di transizione già in atto a partire dalla sua entrata in vigore nel 2009 e che prevedeva già dal 1 dicembre 2012 l’obbligo di classificazione ed etichettatura per le sostanze pericolose.

Inoltre, dalla stessa data scatta l’obbligo di compilazione delle schede dati di sicurezza secondo l’allegato II del regolamento n. 453/2010.

L’aggiornamento della scheda dati di sicurezza spetta ai produttori di sostanze e di miscele pericolose, ma l’obbligo di trasmissione di una schede di sicurezza aggiornate spetta a tutti i fornitori di sostanze e di miscele pericolose.

Contestualmente all’aggiornamento della scheda dati di sicurezza deve essere aggiornata anche l’etichettatura che compare sull’imballaggio, che dev’essere anch’essa conforme al CLP (per le miscele già immesse nel mercato, l’obbligo di rietichettatura scatta dal 1 giugno 2017).

Con la definitiva introduzione del CLP, quindi,  i produttori saranno costretti e rivedere l’etichettatura e la classificazione di un numero molto elevato dei loro prodotti, al fine di renderli conformi a quanto previsto dal Regolamento.

Le schede dati di sicurezza, le etichette e la classificazione devono essere aggiornate tempestivamente in quanto dal prossimo 1 giugno 2015, in caso di mancato adeguamento, chi immette sul mercato prodotti non conformi, incorrerà in pesanti sanzioni.

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

IL SERVIZIO DI NOVATECH SRL

Novatech Srl è in grado di assistere i produttori di sostanze e miscele nel passaggio dalla vecchia disciplina al Regolamento CLP con le seguenti attività:

–          Verifica della conformità normativa delle schede dati di sicurezza dei prodotti acquistati

–          Aggiornamento delle schede dati di sicurezza per sostanze e miscele pericolose

–          Predisposizione della nuova etichettatura

Vuoi saperne di più? Contattaci

Schede dati di sicurezza: scadenza del 1 giugno 2015

IL REGOLAMENTO CLP

Il CLP è il regolamento europeo che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose (Reg. CE n. 1272/2008).
Scopo del CLP è di garantire che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell’Unione europea attraverso la classificazione e l’etichettatura.

LA SCADENZA DEL 1 GIUGNO 2015

Dal 1 giugno 2015 il regolamento CLP diverrà l’unico punto di riferimento per la classificazione, etichettatura ed imballaggio per le sostanze e le miscele pericolose, al termine di un periodo di transizione già in atto a partire dalla sua entrata in vigore nel 2009 e che prevedeva già dal 1 dicembre 2012 l’obbligo di classificazione ed etichettatura per le sostanze pericolose.

Inoltre, dalla stessa data scatta l’obbligo di compilazione delle schede dati di sicurezza secondo l’allegato II del regolamento n. 453/2010.

COSA DEVONO FARE I PRODUTTORI

L’aggiornamento della scheda dati di sicurezza spetta ai produttori di sostanze e di miscele pericolose, ma l’obbligo di trasmissione delle schede di sicurezza aggiornate spetta a tutti i fornitori di sostanze e di miscele pericolose.

Contestualmente all’aggiornamento della scheda dati di sicurezza deve essere aggiornata anche l’etichettatura che compare sull’imballaggio, che dev’essere anch’essa conforme al CLP (per le miscele già immesse sul mercato, l’obbligo di rietichettatura scatta dal 1 giugno 2017).

Con la definitiva introduzione del CLP, quindi,  i produttori saranno costretti e rivedere l’etichettatura e la classificazione di un numero molto elevato dei loro prodotti, al fine di renderli conformi a quanto previsto dal Regolamento.

Le schede dati di sicurezza, le etichette e la classificazione devono essere aggiornate tempestivamente in quanto dal prossimo 1 giugno 2015, in caso di mancato adeguamento, chi immette sul mercato prodotti non conformi, incorrerà in pesanti sanzioni.

IL SERVIZIO DI NOVATECH SRL

Novatech Srl è in grado di assistere i produttori di sostanze e miscele nel passaggio dalla vecchia disciplina al Regolamento CLP con le seguenti attività:

–          Verifica della conformità normativa delle schede dati di sicurezza dei prodotti acquistati

–          Aggiornamento delle schede dati di sicurezza per sostanze e miscele pericolose

–          Predisposizione della nuova etichettatura

Vuoi saperne di più? Contattaci

F-GAS: dichiarazione entro il 31 maggio.

Entro il 31 maggio 2015, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2014.

Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario, ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:

compila la dichiarazione 

Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:

approfondimenti

SISTRI: versamento dei diritti annuali entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile 2015 gli enti e le imprese iscritte al SISTRI dovranno provvedere al versamento dei diritti annuali di iscrizione.

Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

  • mediante versamento sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

oppure

  • mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

CIN:  L   ABI: 07601   CAB: 03200   N. CONTO: 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 – ROMA

 

Nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno 2015;
  • il codice fiscale dell’azienda/ente iscritto;
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, al momento dell’iscrizione (es. WEB_….)

 

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti iscritti dovranno comunicare, accedendo all’applicazione “GESTIONE AZIENDE, “all’intero di SISTRI , i seguenti estremi di pagamento:

  • il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale,
  •  il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO o TRN) del bonifico bancario;
  • l’importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.

 

SISTRI: dal 1 aprile le sanzioni per mancata iscrizione e pagamento

Come già anticipato, scattano dal 1 aprile 205 le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI dei soggetti obbligati ed il mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione.

L’entità di tali sanzioni varia da euro 2.600 a 93.000 così come previsto dall’art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/06.

Si veda la notizia precedentemente pubblicata.

Recupero rifiuti in regime semplificato: versamento diritti annuali di iscrizione al registro

Si segnala che entro il 30 aprile dovrà avvenire il versamento dei diritti annuali di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

Di seguito gli importi da versare a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili:

classe di attività
quantità annua di rifiuti recuperati
importi
classe 1
>200.000 tonn.
€ 774,69
classe 2
>60.000 tonn. e <200.000 tonn
€ 490,63
classe 3
>15.000 tonn. e <60.000 tonn.
€ 387,34
classe 4
>6.000 tonn. e <15.000 tonn.
€ 258,23
classe 5
>3.000 tonn. e <6.000 tonn.
€ 103,29
classe 6
< 3.000 tonnellate
€ 51,65

Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento, indicando nella causale del versamento quanto segue:

“diritti di iscrizione registro rifiuti art. 216, anno 2015”

Per la Provincia di Padova il C/C postale è il n. 14791354, intestato a  Servizio di Tesoreria Provincia di Padova.

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