Con Legge 6 agosto 2015 n. 125 (G.U. Serie Generale n.188 del 14-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 49), di conversione del Decreto Legge n. 78/2015, è stato introdotto il comma 9-ter all’articolo 7, che stabilisce che la caratteristica di pericolo “HP14 ecotossico” deve essere attribuita secondo i criteri presenti nell’accordo dell’ADR per le materie pericolose per l’ambiente:
“Articolo 7, comma 9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7.”
La Legge è entrata in vigore il 15 agosto 2015.
Leggi la Legge 6 agosto 2015 n. 125
Leggi il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78
Con Decreto legge n. 92/2015- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4-7-2015 ed entrato in vigore il 4 Luglio 2015 – contenente misure urgenti per l’esercizio di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (es. ILVA, FINCANTIERI) sono state modificate alcune importanti definizioni alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 in tema di rifiuti e sono contenute alcune indicazioni relative alla pratiche AIA in corso di istruttoria.
Il decreto, che dovrà essere convertito in legge, con possibili emendamenti, reca i seguenti contenuti:
– Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) alla lettera bb), la parola: “effettuato” è sostituita dalle seguenti: “e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati” e dopo le parole: “sono prodotti” sono inserite le seguenti: “, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.
La definizione di deposito temporaneo diviene quindi:
– Art. 2. Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46
L’art. 2 disciplina, invece, il periodo transitorio per le attività soggette alla normativa IPPC per le quali sono ancora in corso le istruttorie per il rilascio/revisione dei provvedimenti; in questo modo viene scongiurata la soluzione di continuità delle autorizzazioni degli impianti in esercizio che altrimenti sarebbero scadute il 7 di Luglio 2015 (secondo la precedente dicitura dell’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.).
art. 29 D. Lgs. n. 46/2014 “3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita’ che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita’ dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.“
– Art. 3. Misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario
1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.
3. Per la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l’impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.
4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell’INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell’ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.
Leggi il testo integrale del D. L. 92/2015
Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio RICREA, ha deliberato la diminuzione del CAC per gli imballaggi in acciaio.
La riduzione del contributo ambientale CONAI dagli attuali 21,00 €/ton a 13,00 €/ton, avrà effetto dal 1 ottobre 2015.
A partire dalla stessa data, 1° ottobre 2015, e come conseguenza di quanto sopra, la procedura semplificata per i fusti in acciaio rigenerati subirà le seguenti riduzioni:
– il contributo ambientale “unitario” passerà dagli attuali 0,33 €/fusto a 0,20 €/fusto;
– il peso standard passerà da 15,71 kg a 15,38 kg.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è a disposizione delle aziende il Numero Verde CONAI 800-337799.
Con Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (GU Serie Generale n. 161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. La cosiddetta Direttiva Seveso III entrerà in vigore nel nostro ordinamento il prossimo 29 luglio.
Il decreto, che abroga il previgente D. Lgs. n. 334/1999 e tutti i successivi decreti collegati, prevede tra le novità più significative:
– semplificazione delle misure di controllo degli stabilimenti
– maggior accesso alle informazioni sui rischi derivanti degli impianti industriali e sui comportamenti in caso di incidente
– adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche contenuta nel regolamento CLP
– modulistica unica a livello nazionale
– deroghe per alcune sostanze
Leggi il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105
Leggi – La “Direttiva Seveso III” – Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105
In conseguenza dei recenti provvedimenti in materia di classificazione dei rifiuti, i soggetti protagonisti della filiera di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) hanno definito di comune accordo quali caratteristiche di pericolosità attribuire alle principali categoria di RAEE domestici:
R1: Apparecchi di refrigerazione – CER 200123*: HP6, HP14.
R3: TV e Monitor – CER 200135*: HP5, HP6, HP14.
R5: Lampade Fluorescenti – CER 200121*: HP5, HP6, HP14.
Tali indicazioni sono basate su dati analitici di letteratura e su dati registrati dagli impianti di trattamento dei RAEE e considerata la peculiarità di tali rifiuti che determina l’impossibilità pratica ed economica ad effettuare le analisi previste (stato solido, composizione articolata con parti e componenti di natura differente in un solo manufatto).
Leggi il documento completo sosttoscritto da:
Centro di Coordinamento RAEE
FISE Assoambiente
FISE UNIRE Assoraee
UTILITALIA
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 8 maggio 2015 (G.U. Serie Generale n.149 del 30-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 35), a partire dal giorno stesso è in vigore il modello unificato e semplificato per l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
In precedenza gli enti competenti avevano adottato ciascuno il proprio modello di domanda; dal 30 giugno il modello sarà solo quello unificato.
COS’E’ L’AUA- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Istituita dal DPR 59/2013, l’AUA è un provvedimento autorizzatorio che incorpora in sè diverse altre autorizzazioni di carattere ambientale previste dalla normativa di settore.
In particolare, sono comprese nell’AUA:
CHI LA PUÒ CHIEDERE
Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese, come definite dal Dm 18 aprile 2005, e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
QUANDO CHIEDERLA
La richiesta deve avvenire in occasione del rilascio, rinnovo per scadenza o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi da essa sostituiti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’AUA
L’istanza di AUA deve obbligatoriamente essere presentata in formato telematico e con firma digitale attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA
L’AUA è esclusa se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale.
DURATA E RINNOVO
L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Leggi il decreto 8 maggio 2015.
Leggi la precedente notizia.
Novatech Srl offre un servizio di consulenza rivolto a tutte le aziende che necessitano di verificare il loro assoggettamento al campo di applicazione dell’AUA e predisporre le pratiche necessarie.
Per informazioni:
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tel. 049 8936673
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Dal 1 luglio 2015 entra in vigore l’aggiornamento 2015 dell’accordo ADR per i trasporti nazionali.
Nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2015, n. 78 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 che recepisce la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Con la pubblicazione di questo decreto si possono applicare le edizioni 2015 dell’ADR, RID e ADN nei trasporti nazionali, l’obbligo di applicazione scatta dal 1 luglio 2015.
Le principali novità presenti nell’ADR 2015 sono elencate qui di seguito.
Esenzioni:
Nuove definizioni:
Nuove classificazioni:
Procedure di spedizione:
Disposizioni per il trasporto alla rinfusa:
Disposizioni relative al carico, scarico e movimentazione:
Con comunicato stampa del 26 giugno 2015 il Ministero dell’Ambiente ha reso noto di aver indetto una procedura di gara per l’affidamento della gestione del SISTRI, stante la scadenza dell’attuale gestione SELEX in data 31/12/2015.
La gara prevede l’affidamento in concessione di una serie di servizi operativi, tra i quali:
All’aggiudicatario viene anche richiesta la presa in carico del sistema attuale nonché lo sviluppo e gestione del nuovo sistema informatico.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Ambiente.
Con legge 22 maggio 2015 n. 68 (G.U. n. 122 del 28/05/2015) è stato introdotto all’interno del codice penale (libro secondo) il titolo “VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente”, in vigore dal 29 maggio 2015.
Con questa modifica al codice penale vengono introdotti cinque nuovi reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, impedimento dei controlli, omessa bonifica e traffico di materiale radioattivo.
Ecco in breve alcuni stralci nella nuova disciplina penale dei reati ambientali.
Inquinamento ambientale
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.
Sono previste anche delle aggravanti con un aumento delle pene nel caso il reato di inquinamento abbia provocato delle lesioni o la morte di una o più persone. Le pene vengono aumentate in modo progressivo a seconda che ci sia stata lesione semplice, lesione grave, gravissima o morte. Se gli eventi lesivi derivati dal reato sono plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo: il limite massimo per la detenzione è 20 anni.
Disastro ambientale
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumita’ in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.”
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Commette questo reato «chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». La legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di carcere e una multa da 10 mila a 50 mila euro.
Impedimento del controllo
«Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti» sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Omessa bonifica
“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorita’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e’ punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».
Il testo completo della LEGGE 22 maggio 2015, n. 68
A seguito delle novità introdotte con le recenti modifiche normative in materia di classificazione dei rifiuti – nuovi codici CER, nuove caratteristiche di pericolo HP (leggi articolo) – si rendono necessari alcuni importanti adeguamenti da apportare nelle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti, nei formulari e nelle registrazioni effettuate sul SISTRI.
Di seguito consigliamo di seguire i seguenti passaggi:
Novatech S.r.l. è a disposizione per offrire la consulenza necessaria ad affrontare correttamente questo passaggio.
Contatti:
tel 049 8936673
consulenza@novatech-srl.it