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Archivio per Categoria In Evidenza

Il SISTRI bocciato dalle aziende e rinnegato dalla SELEX: quale futuro?

Si addensano sempre più nuvoloni neri sopra il SISTRI.

Il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti, che tra una proroga, una sospensione ed un riavvio sempre più parziale, sopravvive (o sarebbe meglio dire arranca…) da cinque anni ormai (il decreto istitutivo del SISTRI risale al 19 dicembre 2009,) risulta sempre più sgradito al sistema aziende di tutta Italia ed è prossimo a subire persino l’abbandono del suo “genitore”.

Infatti la società SELEX  Service Management (controllata di Finmeccanica che ha elaborato il sistema e ne avuto finora la gestione operativa) ha ufficializzato la propria intenzione di non proseguire con il contratto oltre la scadenza del 30 novembre 2014 a causa delle ingenti perdite dovute al non rispetto dei termini contrattuali da parte del Ministero e dei danni di immagine subiti.

Il Ministero dell’Ambiente, pur avendo bandito una gara europea, che dovrebbe espletarsi nel corso dell’anno 2015, si troverà quindi dal 1 dicembre priva del supporto tecnico che ha permesso finora, seppure con tutte le carenze note, di gestire il SISTRI.

In questi giorni, inoltre, è al vaglio del Senato un disegno di legge, inserito nel cosiddetto “collegato ambientale”, che prevede la proroga del sistema a “doppio binario” (scritture cartacee in aggiunta alle registrazioni sul SISTRI) per tutto l’anno 2015 con il conseguente rinvio delle sanzioni relative al SISTRI.

Accanto a queste notizie si affianca quella sulla percezione che del SISTRI  hanno le aziende obbligate ad iscriversi.

Sul tema, la CNA nazionale ha pubblicato la scorsa estate un nota contenente i risultati di un sondaggio effettuato tra gli associati sull’efficacia del SISTRI e della sua capacità di realizzare quegli obiettivi di tutela ambientale che erano alla base della istituzione di un siffatto sistema informatico.

Alcuni dati della ricerca CNA:

– tra le 1700 imprese coinvolte nel sondaggio, i giudizi espressi sono stati decisamente negativi: sotto i profili della funzionalità tecnologica, gestione delle procedure, chiarezza ed applicabilità degli obblighi normativi i voti medi espressi si attestano attorno al 2 (su una scala da 1 a 10).

– anche il servizio call center SISTRI è stato giudicato del tutto inadeguato: solo il 6,4 % delle imprese che hanno utilizzato i canali previsti per la risoluzione delle problematiche (mail dedicate e call center) si sono dichiarati soddisfatti.

La pagella compilata dalle aziende continua con dati significativi sui costi sostenuti dalle aziende, sull’abbandono dell’utilizzo del sistema per arrivare ad un voto complessivo assegnato al sistema SISTRI che si aggira nuovamente sul 2 (sempre considerata una scala da 1 a 10).

In conclusione: SISTRI rinnegato dalla casa madre e bocciato dalle aziende…chi potrà salvarlo?

Leggi il sondaggio CNA sul SISTRI.

Leggi il comunicato di SELEX .

 

 

Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico in Comune di Padova.

Si riportano per opportuna informazione le misure adottate dalle Amministrazioni Pubbliche del territorio di Padova allo scopo di contenere l’inquinamento atmosferico, di risanare la qualità dell’aria e, in particolare, di riduzione delle concentrazioni di PM10 nel territorio.

Le misure da applicare riguardano:

– limitazione alla circolazione dei veicoli

– riduzione della temperatura interna degli ambienti riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso.

LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Di seguito le limitazioni alla circolazione dei veicoli imposte dal Tavolo Tecnico Zonale dell’Area Metropolitana di Padova.

E’ stabilito il divieto di circolazione per i veicoli:

• alimentati a benzina “No-Kat” (Euro 0);
• veicoli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2
• motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC.

nei periodi:
dal 10 Novembre 2014 al 18 Dicembre 2014
dal 12  Gennaio   2015 al   3  Aprile 2015

nei giorni: da Lunedì a Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali;

con orario:
 dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle ore 18:00;

I Comuni presenti al Tavolo Tecnico Zonale che hanno aderito all’iniziativa, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, sono: PADOVA, ALBIGNASEGO, CADONEGHE, CITTADELLA, ESTE, LEGNARO, LIMENA, MASERA’ DI PADOVA, MONSELICE, NOVENTA PADOVANA, PIOVE DI SACCO, PONTE SAN NICOLO’, SACCOLONGO, SAONARA, VEGGIANO, VIGODARZERE, VIGONZA, VILLAFRANCA PADOVANA.

Leggi le eccezioni al divieto.

 

ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA INTERNA DI 1° C 

Con Ordinanza del 20/10/2014 il Sindaco del Comune di Padova ha stabilito che negli ambienti di vita, riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso, a partire dal  10/11/2014 la temperatura ammessa è di 19 °C  (e non più di 20° C). Lo scopo è di ridurre le emissione delle PM10.

Leggi l’ordinanza del Comune di Padova

Ecomondo alla 18° edizione: Rimini 5-8 novembre 2014.

Comunicato n° 1 del 22/10/2014 tratto da www.ecomondo.com

ECOMONDO PIATTAFORMA MEDITERRANEA DELLA GREEN ECONOMY

Torna dal 5 all´8 novembre 2014 a Rimini Fiera il grande appuntamento fieristico dedicato alle principali strategie europee ed internazionali sull’ecoinnovazione e la trasformazione del rifiuto in risorsa

Rimini, 22 ottobre 2014 – Da mercoledì 5 a sabato 8 novembre 2014, Rimini Fiera alzerà il sipario sul 18° ECOMONDO, fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile.

All´inaugurazione è atteso l´On. Gian Luca Galletti, Ministro dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nelle quattro giornate sono attesi oltre 90mila operatori da tutto il mondo, in particolare dell´area Euro-Mediterranea nella quale la manifestazione ha assunto un ruolo guida, diventando non solo la piattaforma tecnologica di riferimento sull’economia del futuro, con particolare attenzione alle principali strategie europee ed internazionali sull’ecoinnovazione e la trasformazione dei rifiuti in risorsa, ma anche hub qualificato di formazione e informazione.

Piattaforme internazionali di start-up, green jobs, trasporto sostenibile e veicoli ecologici, innovation tecnology, eco design industriale… Il settore ambientale è in continua evoluzione e solo ECOMONDO, la manifestazione espositiva leader del comparto, può raccoglierne le novità e presentarle in maniera organica.

´Abbiamo prodotto uno sforzo straordinario – commenta Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini Fiera – per innalzare il profilo internazionale della manifestazione. Ci siamo concentrati sui paesi emergenti per il business delle imprese e più in generale tutta la manifestazione è sviluppata intorno al bisogno concreto e attuale delle aziende, rendendo disponibili strumenti di business e di sviluppo, indicando percorsi e favorendo nuove relazioni´.

Impianti termici civili: scadenza del 24/12/2014

Le disposizioni di seguito riportate fanno riferimento agli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW in esercizio al 29/04/2006.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Il suddetto decreto chiarisce alcuni aspetti degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori in materia di impianti termici civili ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che vengono qui di seguito riportati:

  1. l’art. 284 co. 2 del D. Lgs n. 152/06 prevede alcuni adempimenti  (la cui originaria scadenza era il 31/12/2012) che devono essere ottemperati dal Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge; si tratta, in particolare, di integrare il libretto di centrale con un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 ed è idoneo a rispettare i limiti di cui all’art. 286
  2. è ripristinato e pertanto vigente il contenuto dell’art. 285 sotto riportato (caratteristiche tecniche)
  3. è, inoltre, confermata la proroga al 1° settembre 2017 della scadenza riguardante l’adeguamento degli impianti termici civili, già autorizzati ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e successivamente assoggettati alle disposizioni del successivo Titolo II (art. 3, comma 32, del D.Lgs. n. 128/2010).

La provincia di Padova, settore ecologia, invita, pertanto,  i responsabili dell’esercizio e manutenzione degli impianti assoggettati all’art. 284 c.2, che non abbiano ancora espletato gli adempimenti ivi previsti, ad integrare il libretto di centrale nonché a trasmettere all’Amministrazione l’atto di dichiarazione sotto riportato, debitamente compilato, entro il 24 dicembre 2014.

Le sanzioni amministrative previste per chi non ottempera a quanto previsto dall’articolo 284, comma 2, ovvero non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità competente nei termini prescritti vanno da € 516,00 a € 2.582,00 (art.  288 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i)

Artt. 284 co.2 – 285- 286 – 288 co. 1 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Fac-simile della Provincia (atto di dichiarazione)

Leggi l’avviso della Provincia di Padova

PRECEDENTE SCADENZA 31/12/2012 – AVVISO per gli IMPIANTI TERMICI CIVILI di potenza termica nominale superiore a 35 kW

ADR: unico numero ONU per gli imballaggi vuoti contaminati non ripuliti

In data 22 settembre 2014 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M268 in materia di trasporto in ADR.

L’accordo multilaterale M268, con riferimento alla sezione 1.5.1 del Regolamento ADR (accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), prevede l’importante disposizione che consente di classificare gli  imballaggi di scarto contaminati dalla presenza di merci pericolose delle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9 e non ripuliti (codice CER 150110) con un unico numero ONU (3509), purchè siano rispettate le condizioni prescritte dal testo dell’accordo stesso.

Le disposizione contenute nell’accordo verranno inserite nella nuova versione dell’ADR 2015.

La disposizione contenuta nell’accordo semplifica notevolmente la gestione dal punto di vista dell’ADR (in particolare nelle fasi di confezionamento e trasporto), dei rifiuti di imballaggio contaminati da talune sostanze pericolose.

Il testo ufficiale dell’accordo è disponibile in lingua inglese, francese e spagnolo sul sito www.unece.org.

APPROFONDIMENTO

Gli imballaggi, i grandi imballaggi o contenitori intermedi per trasporto alla rinfusa (IBC) vuoti non ripuliti possono essere assegnati a:

numero ONU 3509 IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI
classe di pericolo: 9
numero di identificazione del pericolo: 90
categoria di trasporto: 4
codice di restrizione in galleria: E

Solamente a condizione che:

– siano trasportati ai fini dello smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali (ma non al fine del loro ricondizionamento, riparazione, manutenzione ordinaria, ricostruzione o riutilizzo);

– i residui di merci pericolose presenti negli imballaggi vuoti appartengano esclusivamente alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9, escluse:

  • materie assegnate al gruppo d’imballaggio I o che appartengono alla categoria di trasporto “0”, o
  • materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1, o
  • materie classificate come materie autoreattive della classe 4.1, o
  • materie che presentano un rischio di radioattività, o
  • asbesto (UN 2212 e UN 2590), policlorobifenili (UN 2315 e UN 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (UN 3151 e UN 3152).

Inoltre, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

Disposizioni di carico

  • gli imballaggi di scarto, vuoti, non ripuliti, sporchi di residui che presentano un rischio principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere imballati o caricati nello stesso container o veicolo con altri imballaggi vuoti non ripuliti;

Disposizioni d’imballaggio:

  • gli imballaggi autorizzati per il trasporto dell’UN 3509 sono quelli che soddisfano le istruzioni d’imballaggio P003, IBC08 o LP2;
  • non è richiesto che gli imballaggi siano omologati ONU;
  • gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere conformi rispettivamente ai requisiti del 6.1.4, 6.5.5 o 6.6.4, realizzati a tenuta stagna o dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno e resistenti alla perforazione;
  • se i residui sono esclusivamente solidi, che non possono liquefarsi durante il trasporto, si possono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi flessibili. Se i residui sono liquidi gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi flessibili  possono essere utilizzati se dotati di mezzi di contenimento (ad esempio materiale assorbente);
  • prima del riempimento gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi devono essere controllati per assicurarsi che siano privi di corrosione, contaminazione o altri danni;
  • gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi che devono contenere residui della classe 5.1 devono essere costruiti in modo che i residui non vengano a contatto con legno o altro materiale combustibile.

Disposizioni concernenti il trasporto alla rinfusa

Il trasporto delle merci pericolose con UN 3509 è autorizzato:

  • in contenitori chiusi per trasporto alla rinfusa (codice BK2)
  • in veicoli telonati o contenitori chiusi,

che siano a tenuta o che siano dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno resistente alla perforazione e che siano dotati di mezzi di contenimento di liquido libero, ad esempio materiale assorbente.

Quando si trasportano imballaggi IBC o grandi imballaggi con residui di materie della classe 5.1, i container, veicoli o container per trasporto alla rinfusa devono essere costruiti in modo le merci pericolose non vengano a contatto con legno o altri materiali combustibili.

Disposizioni inerenti la documentazione

La denominazione ufficiale di trasporto deve essere completata con la dicitura “(CON RESIDUI DI …)”  seguita dai numeri delle classi e dai rischi sussidiari:

“UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI…)”

Ad esempio, se sono imballati insieme  imballaggi con residui di merci pericolose della classe 4.1 e imballaggi con residui di merci della classe 3 con rischio sussidiario della classe 6.1, nel documento di trasporto si dovrà scrivere:

UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1)

Inoltre, nel documento di trasporto si deve aggiungere la dicitura:

Trasporto in conformità alle disposizioni della sezione 1.5.1 (M268)

Non è necessario scrivere la quantità totale della merce pericolosa con UN 3509.

Per tutti gli aspetti residui, si applicano tutte le altre disposizioni dell’ADR.

 

Per ogni consulenza sull’argomento contatta il nostro esperto di ADR.

AEE: scatta l’obbligo di apposizione del marchio di identificazione

A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo D. Lgs. n. 49/2014, che detta la nuova disciplina sui RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in data 9 ottobre 2014 scatta l’obbligo per il produttore delle apparecchiature di apporre un marchio di identificazione su tutte le AEE immesse sul mercato.

L’articolo 28 del citato decreto stabilisce che il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee; deve, quindi, essere costituito in alternativa da:

  • nome del produttore
  • logo, se registrato
  • numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee

La presenza del marchio attesta che le AEE sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

Dalla medesima data entrano in vigore anche le sanzioni che prevedono per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato priva del marchio di identificazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1000,00 euro.

Leggi il D. Lgs. n. 49/2014

Albo Nazionale Gestori Ambientali: pubblicate le prime delibere applicative del nuovo Regolamento.

A seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato Nazionale ha pubblicato le prime delibere applicative che danno vita alle modifiche introdotte dal nuovo regolamento.

Le delibere susseguitesi in questi in giorni contengono la modulistica per provvedere all’iscrizione, al rinnovo e alla variazione dell’iscrizione (delibere n. 2, 3, 4 ,5 del 03/09/2014) anche se, con l’obbligo di utilizzo del sistema telematico, i modelli dovrebbero essere prodotti automaticamente dal sistema.

Da ultimo è stato pubblicato il modello di “attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto” da compilarsi da parte del responsabile tecnico, in sostituzione della perizia giurata. (Delibera n° 6 del 09/09/2014)

Tutte le delibere sono a disposizione su www.albonazionalegestoriambientali.it

Novatech Srl è a disposizione per pratiche di iscrizione, rinnovo, variazione, incarico di Responsabile Tecnico ed ogni consulenza relativa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per ogni ulteriore approfondimento contattaci.

AIA: dalla Regione Veneto i primi indirizzi applicativi del D. Lgs. n. 46/14

Con D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27.03.2014 – Serie generale, entrato in vigore il 12 aprile 2014 – il legislatore ha apportato numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/06 nella parte che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-Bis, della Parte II D. Lgs. n. 152/06).

Il decreto sopra citato ha introdotto le principali seguenti modifiche:

1.introduzione di  nuove installazioni (in precedenza definite tipologie progettuali) assoggettate ad AIA, inserite nell’Allegato VIII alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. definizione delle procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni;
3. nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni in essere alla data dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014;
condizioni di applicazione delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) alle autorizzazioni integrate
ambientali.

A seguito di tale provvedimento, la Regione Veneto ha recentemente fornito alcuni indirizzi orientativi per la prima applicazione del D.lgs. n. 46/2014  con riferimento alle Autorità competenti al loro rilascio, indicando anche quale documentazione e a quale Autorità deve essere presentata da parte dei soggetti interessati.

Tutto ciò è contenuto nella D.G.R.V. del 22 luglio 2014 pubblicata sul BURV del 1 agosto 2014, n. 75

Importante sottolineare che, per le nuove installazioni (tipologie progettuali che non erano precedentemente ricomprese nell’elenco di cui all’All. VIII della parte II del D. lgsg. n. 152/06) deve essere presentata istanza di rilascio dell’AIA entro l’8 settembre 2014.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: riscritto il regolamento

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto, il decreto 3 giugno 2014 n. 120, contenente il nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La nuova disciplina, che abroga l’attuale regolamento contenuto nel DM 28 aprile 1998, n. 406, definisce le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali.

Il nuovo regolamento  – che entrerà in vigore a partire dal 7 settembre 2014 – contiene alcune rilevanti novità  quali la nuova numerazione delle categorie di iscrizione, la conferma della modalità di trasmissione via telematica, i compiti e la formazione obbligatoria del Responsabile Tecnico, la ridefinizione degli importi dei lavori cantierabili e dei diritti annuali di iscrizione.

La numerazione delle categorie è stato così ridisegnata dal decreto:

  • categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
  • categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
  • categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
  • categoria 9: bonifica di siti;
  • categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

 

Al nuovo provvedimento dovranno fare seguito ulteriori precisazioni del Comitato Nazionale dell’Albo.

Simulatore SISTRI: un ambiente di sperimentazione per gli utenti

Segnaliamo, che nell’area ad accesso riservato della propria chiavetta SISTRI, è ora possibile utilizzare un ambiente di simulazione ove poter fare pratica con le registrazioni obbligatorie del SISTRI.

Le operazioni possono essere firmate e salvate senza acquisire carattere di ufficialità, quindi a solo scopo di esercitazione pratica.

Altri strumenti utili ai fini di apprendimento sono presenti nella sezione “tutorial” del sito del SISTRI:

www.sistri.it

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