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SISTRI: procedura per la riclassificazione dei rifiuti dal 1 giugno.

E’ stata pubblicata sul sito del SISTRI la procedura per provvedere alla registrazione dei rifiuti secondo le nuove regole in vigore dal 1 giugno 2015 (nuovi codici CER e nuovi codici HP che individuano le caratteristiche di pericolo – leggi notizia).

La procedura prevede che, nella fase di passaggio, sia effettuato uno” scarico manuale” dei rifiuti in giacenza con la vecchia classificazione e un successivo nuovo carico recante conforme alla nuova codifica della caratteristiche di pericolo HP.

E’ disponibile il manuale contenente  la procedura, che è già sperimentabile in ambiente “pre-esercizio” di SISTRI a partire dal 25 maggio 2015.

www.sistri.it

 

 

 

Tutte le novità sui rifiuti in vigore dal 1 giugno 2015

La data del 1 giugno 2015 si presenta come cruciale nel settore dei rifiuti.

Da tale data diventano effettive alcune novità e modifiche normative che cambieranno alcuni aspetti e procedure legate alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti, alla codifica dei rifiuti ed alle modalità di redazione delle schede di sicurezza e delle etichette.

Analizziamo singolarmente le novità che a breve diventeranno effettive.

NUOVO ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI

Come già anticipato (leggi notizia), a partire dal 1 giugno 2015, entrerà in vigore il nuovo elenco europeo dei rifiuti (CER), introdotto dalla decisione della Commissione 2014/955/UE (GUUE n. 370/44 del 30.12.2014 del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE (all. D del D. Lgs n. 152/06).

La finalità è di allinearsi, adeguando le terminologie utilizzate e le definizioni delle caratteristiche di pericolo a quanto prescritto dal Regolamento CE n. 1272/2008 cosiddetto CLP.

L’elenco dei CER viene modificato molto poco dalla decisione, in particolare vengono introdotti tre nuovi codici:

  • 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
  • 16 03 07* mercurio metallico
  • 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato

Nell’allegato della Decisione vengono inoltre ribaditi i passaggi fondamentali per la corretta attribuzione dei Codici CER: individuazione della fonte da cui si origina il rifiuto, poi della fase dell’attività produttiva da cui deriva il rifiuto per arrivare poi alla sua descrizione specifica.

Viene, inoltre, ulteriormente ribadito che per i cosiddetti “codici a specchio” è necessario l’accertamento della pericolosità/non pericolosità del rifiuto.

Decisione della Commissione 2014/955/UE

Nuovo elenco codici CER.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI

 Parallelamente a quanto sopra, sempre dal 1 giugno 2015, il Regolamento UE 1357/2014 sostituisce l’allegato III (Caratteristiche di pericolo) della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (corrispondente all’All. I d.lgs. n. 152/2006).

Anche in questo caso, la finalità è l’allineamento a quanto previsto dal regolamento CLP.

Il regolamento, infatti, nel riscrivere le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, utilizza la sigla “HP” al posto di “H” per evitare possibili sovrapposizioni con i codici delle “indicazioni di pericolo” di cui al regolamento CLP.

Per ciascuna della caratteristiche HP vengono introdotte dettagliate prescrizioni e delle tabelle che consentiranno di armonizzare la disciplina comunitaria sui rifiuti con quella contenuta nel Regolamento CLP, mediante l’individuazione, per ciascuna caratteristica di pericolo, delle corrispondenti classi e categorie di pericolo ai sensi del Regolamento CLP.

 Reg. UE 1357/2014

SCHEDE DATI DI SICUREZZA

Dal 1 giugno 2015 il regolamento CLP diverrà l’unico punto di riferimento per la classificazione, etichettatura ed imballaggio per le sostanze e le miscele pericolose, al termine di un periodo di transizione già in atto a partire dalla sua entrata in vigore nel 2009 e che prevedeva già dal 1 dicembre 2012 l’obbligo di classificazione ed etichettatura per le sostanze pericolose.

Inoltre, dalla stessa data scatta l’obbligo di compilazione delle schede dati di sicurezza secondo l’allegato II del regolamento n. 453/2010.

L’aggiornamento della scheda dati di sicurezza spetta ai produttori di sostanze e di miscele pericolose, ma l’obbligo di trasmissione di una schede di sicurezza aggiornate spetta a tutti i fornitori di sostanze e di miscele pericolose.

Contestualmente all’aggiornamento della scheda dati di sicurezza deve essere aggiornata anche l’etichettatura che compare sull’imballaggio, che dev’essere anch’essa conforme al CLP (per le miscele già immesse nel mercato, l’obbligo di rietichettatura scatta dal 1 giugno 2017).

Con la definitiva introduzione del CLP, quindi,  i produttori saranno costretti e rivedere l’etichettatura e la classificazione di un numero molto elevato dei loro prodotti, al fine di renderli conformi a quanto previsto dal Regolamento.

Le schede dati di sicurezza, le etichette e la classificazione devono essere aggiornate tempestivamente in quanto dal prossimo 1 giugno 2015, in caso di mancato adeguamento, chi immette sul mercato prodotti non conformi, incorrerà in pesanti sanzioni.

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

IL SERVIZIO DI NOVATECH SRL

Novatech Srl è in grado di assistere i produttori di sostanze e miscele nel passaggio dalla vecchia disciplina al Regolamento CLP con le seguenti attività:

–          Verifica della conformità normativa delle schede dati di sicurezza dei prodotti acquistati

–          Aggiornamento delle schede dati di sicurezza per sostanze e miscele pericolose

–          Predisposizione della nuova etichettatura

Vuoi saperne di più? Contattaci

Schede dati di sicurezza: scadenza del 1 giugno 2015

IL REGOLAMENTO CLP

Il CLP è il regolamento europeo che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose (Reg. CE n. 1272/2008).
Scopo del CLP è di garantire che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell’Unione europea attraverso la classificazione e l’etichettatura.

LA SCADENZA DEL 1 GIUGNO 2015

Dal 1 giugno 2015 il regolamento CLP diverrà l’unico punto di riferimento per la classificazione, etichettatura ed imballaggio per le sostanze e le miscele pericolose, al termine di un periodo di transizione già in atto a partire dalla sua entrata in vigore nel 2009 e che prevedeva già dal 1 dicembre 2012 l’obbligo di classificazione ed etichettatura per le sostanze pericolose.

Inoltre, dalla stessa data scatta l’obbligo di compilazione delle schede dati di sicurezza secondo l’allegato II del regolamento n. 453/2010.

COSA DEVONO FARE I PRODUTTORI

L’aggiornamento della scheda dati di sicurezza spetta ai produttori di sostanze e di miscele pericolose, ma l’obbligo di trasmissione delle schede di sicurezza aggiornate spetta a tutti i fornitori di sostanze e di miscele pericolose.

Contestualmente all’aggiornamento della scheda dati di sicurezza deve essere aggiornata anche l’etichettatura che compare sull’imballaggio, che dev’essere anch’essa conforme al CLP (per le miscele già immesse sul mercato, l’obbligo di rietichettatura scatta dal 1 giugno 2017).

Con la definitiva introduzione del CLP, quindi,  i produttori saranno costretti e rivedere l’etichettatura e la classificazione di un numero molto elevato dei loro prodotti, al fine di renderli conformi a quanto previsto dal Regolamento.

Le schede dati di sicurezza, le etichette e la classificazione devono essere aggiornate tempestivamente in quanto dal prossimo 1 giugno 2015, in caso di mancato adeguamento, chi immette sul mercato prodotti non conformi, incorrerà in pesanti sanzioni.

IL SERVIZIO DI NOVATECH SRL

Novatech Srl è in grado di assistere i produttori di sostanze e miscele nel passaggio dalla vecchia disciplina al Regolamento CLP con le seguenti attività:

–          Verifica della conformità normativa delle schede dati di sicurezza dei prodotti acquistati

–          Aggiornamento delle schede dati di sicurezza per sostanze e miscele pericolose

–          Predisposizione della nuova etichettatura

Vuoi saperne di più? Contattaci

F-GAS: dichiarazione entro il 31 maggio.

Entro il 31 maggio 2015, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2014.

Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario, ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:

compila la dichiarazione 

Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:

approfondimenti

SISTRI: versamento dei diritti annuali entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile 2015 gli enti e le imprese iscritte al SISTRI dovranno provvedere al versamento dei diritti annuali di iscrizione.

Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

  • mediante versamento sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

oppure

  • mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

CIN:  L   ABI: 07601   CAB: 03200   N. CONTO: 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 – ROMA

 

Nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno 2015;
  • il codice fiscale dell’azienda/ente iscritto;
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, al momento dell’iscrizione (es. WEB_….)

 

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti iscritti dovranno comunicare, accedendo all’applicazione “GESTIONE AZIENDE, “all’intero di SISTRI , i seguenti estremi di pagamento:

  • il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale,
  •  il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO o TRN) del bonifico bancario;
  • l’importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.

 

SISTRI: dal 1 aprile le sanzioni per mancata iscrizione e pagamento

Come già anticipato, scattano dal 1 aprile 205 le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI dei soggetti obbligati ed il mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione.

L’entità di tali sanzioni varia da euro 2.600 a 93.000 così come previsto dall’art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/06.

Si veda la notizia precedentemente pubblicata.

Recupero rifiuti in regime semplificato: versamento diritti annuali di iscrizione al registro

Si segnala che entro il 30 aprile dovrà avvenire il versamento dei diritti annuali di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

Di seguito gli importi da versare a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili:

classe di attività
quantità annua di rifiuti recuperati
importi
classe 1
>200.000 tonn.
€ 774,69
classe 2
>60.000 tonn. e <200.000 tonn
€ 490,63
classe 3
>15.000 tonn. e <60.000 tonn.
€ 387,34
classe 4
>6.000 tonn. e <15.000 tonn.
€ 258,23
classe 5
>3.000 tonn. e <6.000 tonn.
€ 103,29
classe 6
< 3.000 tonnellate
€ 51,65

Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento, indicando nella causale del versamento quanto segue:

“diritti di iscrizione registro rifiuti art. 216, anno 2015”

Per la Provincia di Padova il C/C postale è il n. 14791354, intestato a  Servizio di Tesoreria Provincia di Padova.

Albo Gestori Ambientali – Versamento diritti annuali entro 30 aprile

I soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono provvedere al versamento annuale dei diritti di iscrizione entro la data del 30 aprile 2015.

Ricordiamo che dallo scorso anno le modalità di versamento sono variate e devono avvenire obbligatoriamente con il sistema telematico messo a disposizione dall’Albo con le seguenti modalità:

  1. Carta di credito su circuito Visa / MasterCard
  2. TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto
  3. MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (Poste Italiane e Banco Posta Esclusi)

Entrando nella sezione “diritti” si trova il dettaglio degli importi dovuti e la modalità di scelta del pagamento telematico desiderato.

Si precisa che l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

In allegato la tabella con gli importi dei diritti annuali

SISTRI: ulteriore proroga delle sanzioni.

In sede di conversione del c.d. decreto legge milleproroghe, con un emendamento al D. L. 31/12/2014 n. 192, è stato disposto l’ulteriore rinvio del termine di applicabilità delle sanzioni relative alla mancata iscrizione e mancato versamento del diritto annuale di iscrizione al SISTRI.

Il decreto milleproroghe fissava la data di inizio dell’applicabilità delle suddette sanzioni a partire dal 1 febbraio 2015; in sede di conversione la data di inizio applicabilità è stata spostata al 1 aprile 2015.

Resta invece fissato al 1 gennaio 2016 il termine di inizio dell’applicabilità delle altre sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI.

A rafforzare l’attività di controllo in tema di SISTRI si inserisce anche il decreto 15/02/2015 che prevede l’interconnessione del Corpo Forestale dello Stato con il SISTRI. Quest’ultimo, pertanto, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, potrà accedere al SISTRI per l’esercizio delle proprie attività istituzionali.

Leggi il testo della legge di conversione (L. 27/02/2015 n. 11, G.U. n. 49 del 28/02/2015)

Leggi il testo del decreto 15 gennaio 2015 (G.U. n. 48 del 27/02/2015)

 

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