Riepiloghiamo qui di seguito le variazioni degli importi del contributo ambientale CONAI ad effetto dall’anno 2015.
Dal 1 gennaio 2015:
– contributo sugli imballaggi in plastica: passerà dagli attuali 140,00 €/ton a 188,00 €/ton,
– contributo sugli imballaggi in vetro: passerà dagli attuali 17,82 €/ton a 20,80 €/ton.
Dal 1 aprile 2015:
– riduzione del contributo per l’acciaio da 26,00 euro/ton a 21,00 euro/ton
– riduzione del contributo per il legno da 8,00 euro/ton a 7,00 euro/ton.
Di conseguenza anche i contributi relativi alle procedure forfettarie/semplificate subiranno le seguenti variazioni:
– il contributo relativo al calcolo forfettario sul peso degli imballaggi della merce importata (senza distinzione per materiale) passerà da 37,00 €/ton a 49,00 €/ton;
– le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni passeranno da 0,08% a 0,12% per i prodotti alimentari imballati e da 0,04% a 0,06% per i prodotti non alimentari imballati.
Leggi qui le comunicazioni di CONAI:
– aumenti per plastica e vetro
– riduzioni per acciaio e legno
IL REGOLAMENTO CLP
Il CLP è il regolamento europeo che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose (Reg. CE n. 1272/2008)
Scopo del CLP è di garantire che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell’Unione europea attraverso la classificazione e l’etichettatura.
LA SCADENZA DEL 1 GIUGNO 2015
Dal 1 giugno 2015 il regolamento CLP diverrà l’unico punto di riferimento per la classificazione, etichettatura ed imballaggio per le sostanze e le miscele pericolose, al termine di un periodo di transizione già in atto a partire dalla sua entrata in vigore nel 2009 e che prevedeva già dal 1 dicembre 2012 l’obbligo di classificazione ed etichettatura per le sostanze pericolose.
Inoltre, dalla stessa data scatta l’obbligo di compilazione delle schede dati di sicurezza secondo l’allegato II del regolamento n. 453/2010.
COSA DEVONO FARE I PRODUTTORI
L’aggiornamento della scheda dati di sicurezza spetta ai produttori di sostanze e di miscele pericolose, ma l’obbligo di trasmissione di una schede di sicurezza aggiornate spetta a tutti i fornitori di sostanze e di miscele pericolose.
Contestualmente all’aggiornamento della scheda dati di sicurezza deve essere aggiornata anche l’etichettatura che compare sull’imballaggio, che dev’essere anch’essa conforme al CLP (per le miscele già immesse nel mercato, l’obbligo di rietichettatura scatta dal 1 giugno 2017).
Con la definitiva introduzione del CLP, quindi, i produttori saranno costretti e rivedere l’etichettatura e la classificazione di un numero molto elevato dei loro prodotti, al fine di renderli conformi a quanto previsto dal Regolamento.
Le schede dati di sicurezza, le etichette e la classificazione devono essere aggiornate tempestivamente in quanto dal prossimo 1 giugno 2015, in caso di mancato adeguamento, chi immette sul mercato prodotti non conformi, incorrerà in pesanti sanzioni.
IL SERVIZIO DI NOVATECH SRL
Novatech Srl è in grado di assistere i produttori di sostanze e miscele nel passaggio dalla vecchia disciplina al Regolamento CLP con le seguenti attività:
– Verifica della conformità normativa delle schede dati di sicurezza dei prodotti acquistati
– Aggiornamento delle schede dati di sicurezza per sostanze e miscele pericolose
– Predisposizione della nuova etichettatura
Vuoi saperne di più? Contattaci
Si addensano sempre più nuvoloni neri sopra il SISTRI.
Il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti, che tra una proroga, una sospensione ed un riavvio sempre più parziale, sopravvive (o sarebbe meglio dire arranca…) da cinque anni ormai (il decreto istitutivo del SISTRI risale al 19 dicembre 2009,) risulta sempre più sgradito al sistema aziende di tutta Italia ed è prossimo a subire persino l’abbandono del suo “genitore”.
Infatti la società SELEX Service Management (controllata di Finmeccanica che ha elaborato il sistema e ne avuto finora la gestione operativa) ha ufficializzato la propria intenzione di non proseguire con il contratto oltre la scadenza del 30 novembre 2014 a causa delle ingenti perdite dovute al non rispetto dei termini contrattuali da parte del Ministero e dei danni di immagine subiti.
Il Ministero dell’Ambiente, pur avendo bandito una gara europea, che dovrebbe espletarsi nel corso dell’anno 2015, si troverà quindi dal 1 dicembre priva del supporto tecnico che ha permesso finora, seppure con tutte le carenze note, di gestire il SISTRI.
In questi giorni, inoltre, è al vaglio del Senato un disegno di legge, inserito nel cosiddetto “collegato ambientale”, che prevede la proroga del sistema a “doppio binario” (scritture cartacee in aggiunta alle registrazioni sul SISTRI) per tutto l’anno 2015 con il conseguente rinvio delle sanzioni relative al SISTRI.
Accanto a queste notizie si affianca quella sulla percezione che del SISTRI hanno le aziende obbligate ad iscriversi.
Sul tema, la CNA nazionale ha pubblicato la scorsa estate un nota contenente i risultati di un sondaggio effettuato tra gli associati sull’efficacia del SISTRI e della sua capacità di realizzare quegli obiettivi di tutela ambientale che erano alla base della istituzione di un siffatto sistema informatico.
Alcuni dati della ricerca CNA:
– tra le 1700 imprese coinvolte nel sondaggio, i giudizi espressi sono stati decisamente negativi: sotto i profili della funzionalità tecnologica, gestione delle procedure, chiarezza ed applicabilità degli obblighi normativi i voti medi espressi si attestano attorno al 2 (su una scala da 1 a 10).
– anche il servizio call center SISTRI è stato giudicato del tutto inadeguato: solo il 6,4 % delle imprese che hanno utilizzato i canali previsti per la risoluzione delle problematiche (mail dedicate e call center) si sono dichiarati soddisfatti.
La pagella compilata dalle aziende continua con dati significativi sui costi sostenuti dalle aziende, sull’abbandono dell’utilizzo del sistema per arrivare ad un voto complessivo assegnato al sistema SISTRI che si aggira nuovamente sul 2 (sempre considerata una scala da 1 a 10).
In conclusione: SISTRI rinnegato dalla casa madre e bocciato dalle aziende…chi potrà salvarlo?
Leggi il sondaggio CNA sul SISTRI.
Leggi il comunicato di SELEX .
Si riportano per opportuna informazione le misure adottate dalle Amministrazioni Pubbliche del territorio di Padova allo scopo di contenere l’inquinamento atmosferico, di risanare la qualità dell’aria e, in particolare, di riduzione delle concentrazioni di PM10 nel territorio.
Le misure da applicare riguardano:
– limitazione alla circolazione dei veicoli
– riduzione della temperatura interna degli ambienti riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso.
LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
Di seguito le limitazioni alla circolazione dei veicoli imposte dal Tavolo Tecnico Zonale dell’Area Metropolitana di Padova.
E’ stabilito il divieto di circolazione per i veicoli:
• alimentati a benzina “No-Kat” (Euro 0);
• veicoli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2
• motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC.
nei periodi:
dal 10 Novembre 2014 al 18 Dicembre 2014
dal 12 Gennaio 2015 al 3 Aprile 2015
nei giorni: da Lunedì a Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali;
con orario: dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle ore 18:00;
I Comuni presenti al Tavolo Tecnico Zonale che hanno aderito all’iniziativa, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, sono: PADOVA, ALBIGNASEGO, CADONEGHE, CITTADELLA, ESTE, LEGNARO, LIMENA, MASERA’ DI PADOVA, MONSELICE, NOVENTA PADOVANA, PIOVE DI SACCO, PONTE SAN NICOLO’, SACCOLONGO, SAONARA, VEGGIANO, VIGODARZERE, VIGONZA, VILLAFRANCA PADOVANA.
Leggi le eccezioni al divieto.
ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA INTERNA DI 1° C
Con Ordinanza del 20/10/2014 il Sindaco del Comune di Padova ha stabilito che negli ambienti di vita, riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso, a partire dal 10/11/2014 la temperatura ammessa è di 19 °C (e non più di 20° C). Lo scopo è di ridurre le emissione delle PM10.
Leggi l’ordinanza del Comune di Padova
Comunicato n° 1 del 22/10/2014 tratto da www.ecomondo.com
ECOMONDO PIATTAFORMA MEDITERRANEA DELLA GREEN ECONOMY
Rimini, 22 ottobre 2014 – Da mercoledì 5 a sabato 8 novembre 2014, Rimini Fiera alzerà il sipario sul 18° ECOMONDO, fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile.
All´inaugurazione è atteso l´On. Gian Luca Galletti, Ministro dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Nelle quattro giornate sono attesi oltre 90mila operatori da tutto il mondo, in particolare dell´area Euro-Mediterranea nella quale la manifestazione ha assunto un ruolo guida, diventando non solo la piattaforma tecnologica di riferimento sull’economia del futuro, con particolare attenzione alle principali strategie europee ed internazionali sull’ecoinnovazione e la trasformazione dei rifiuti in risorsa, ma anche hub qualificato di formazione e informazione.
Piattaforme internazionali di start-up, green jobs, trasporto sostenibile e veicoli ecologici, innovation tecnology, eco design industriale… Il settore ambientale è in continua evoluzione e solo ECOMONDO, la manifestazione espositiva leader del comparto, può raccoglierne le novità e presentarle in maniera organica.
´Abbiamo prodotto uno sforzo straordinario – commenta Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini Fiera – per innalzare il profilo internazionale della manifestazione. Ci siamo concentrati sui paesi emergenti per il business delle imprese e più in generale tutta la manifestazione è sviluppata intorno al bisogno concreto e attuale delle aziende, rendendo disponibili strumenti di business e di sviluppo, indicando percorsi e favorendo nuove relazioni´.
Le disposizioni di seguito riportate fanno riferimento agli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW in esercizio al 29/04/2006.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.
Il suddetto decreto chiarisce alcuni aspetti degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori in materia di impianti termici civili ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che vengono qui di seguito riportati:
La provincia di Padova, settore ecologia, invita, pertanto, i responsabili dell’esercizio e manutenzione degli impianti assoggettati all’art. 284 c.2, che non abbiano ancora espletato gli adempimenti ivi previsti, ad integrare il libretto di centrale nonché a trasmettere all’Amministrazione l’atto di dichiarazione sotto riportato, debitamente compilato, entro il 24 dicembre 2014.
Le sanzioni amministrative previste per chi non ottempera a quanto previsto dall’articolo 284, comma 2, ovvero non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità competente nei termini prescritti vanno da € 516,00 a € 2.582,00 (art. 288 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i)
Artt. 284 co.2 – 285- 286 – 288 co. 1 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Fac-simile della Provincia (atto di dichiarazione)
Leggi l’avviso della Provincia di Padova
PRECEDENTE SCADENZA 31/12/2012 – AVVISO per gli IMPIANTI TERMICI CIVILI di potenza termica nominale superiore a 35 kW
In data 22 settembre 2014 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M268 in materia di trasporto in ADR.
L’accordo multilaterale M268, con riferimento alla sezione 1.5.1 del Regolamento ADR (accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), prevede l’importante disposizione che consente di classificare gli imballaggi di scarto contaminati dalla presenza di merci pericolose delle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9 e non ripuliti (codice CER 150110) con un unico numero ONU (3509), purchè siano rispettate le condizioni prescritte dal testo dell’accordo stesso.
Le disposizione contenute nell’accordo verranno inserite nella nuova versione dell’ADR 2015.
La disposizione contenuta nell’accordo semplifica notevolmente la gestione dal punto di vista dell’ADR (in particolare nelle fasi di confezionamento e trasporto), dei rifiuti di imballaggio contaminati da talune sostanze pericolose.
Il testo ufficiale dell’accordo è disponibile in lingua inglese, francese e spagnolo sul sito www.unece.org.
APPROFONDIMENTO
Gli imballaggi, i grandi imballaggi o contenitori intermedi per trasporto alla rinfusa (IBC) vuoti non ripuliti possono essere assegnati a:
numero ONU 3509 IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI
classe di pericolo: 9
numero di identificazione del pericolo: 90
categoria di trasporto: 4
codice di restrizione in galleria: E
Solamente a condizione che:
– siano trasportati ai fini dello smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali (ma non al fine del loro ricondizionamento, riparazione, manutenzione ordinaria, ricostruzione o riutilizzo);
– i residui di merci pericolose presenti negli imballaggi vuoti appartengano esclusivamente alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9, escluse:
Inoltre, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
Disposizioni di carico
Disposizioni d’imballaggio:
Disposizioni concernenti il trasporto alla rinfusa
Il trasporto delle merci pericolose con UN 3509 è autorizzato:
che siano a tenuta o che siano dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno resistente alla perforazione e che siano dotati di mezzi di contenimento di liquido libero, ad esempio materiale assorbente.
Quando si trasportano imballaggi IBC o grandi imballaggi con residui di materie della classe 5.1, i container, veicoli o container per trasporto alla rinfusa devono essere costruiti in modo le merci pericolose non vengano a contatto con legno o altri materiali combustibili.
Disposizioni inerenti la documentazione
La denominazione ufficiale di trasporto deve essere completata con la dicitura “(CON RESIDUI DI …)” seguita dai numeri delle classi e dai rischi sussidiari:
“UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI…)”
Ad esempio, se sono imballati insieme imballaggi con residui di merci pericolose della classe 4.1 e imballaggi con residui di merci della classe 3 con rischio sussidiario della classe 6.1, nel documento di trasporto si dovrà scrivere:
UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1)
Inoltre, nel documento di trasporto si deve aggiungere la dicitura:
“Trasporto in conformità alle disposizioni della sezione 1.5.1 (M268)”
Non è necessario scrivere la quantità totale della merce pericolosa con UN 3509.
Per tutti gli aspetti residui, si applicano tutte le altre disposizioni dell’ADR.
Per ogni consulenza sull’argomento contatta il nostro esperto di ADR.
A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo D. Lgs. n. 49/2014, che detta la nuova disciplina sui RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in data 9 ottobre 2014 scatta l’obbligo per il produttore delle apparecchiature di apporre un marchio di identificazione su tutte le AEE immesse sul mercato.
L’articolo 28 del citato decreto stabilisce che il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee; deve, quindi, essere costituito in alternativa da:
La presenza del marchio attesta che le AEE sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
Dalla medesima data entrano in vigore anche le sanzioni che prevedono per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato priva del marchio di identificazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1000,00 euro.
Leggi il D. Lgs. n. 49/2014
A seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato Nazionale ha pubblicato le prime delibere applicative che danno vita alle modifiche introdotte dal nuovo regolamento.
Le delibere susseguitesi in questi in giorni contengono la modulistica per provvedere all’iscrizione, al rinnovo e alla variazione dell’iscrizione (delibere n. 2, 3, 4 ,5 del 03/09/2014) anche se, con l’obbligo di utilizzo del sistema telematico, i modelli dovrebbero essere prodotti automaticamente dal sistema.
Da ultimo è stato pubblicato il modello di “attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto” da compilarsi da parte del responsabile tecnico, in sostituzione della perizia giurata. (Delibera n° 6 del 09/09/2014)
Tutte le delibere sono a disposizione su www.albonazionalegestoriambientali.it
Novatech Srl è a disposizione per pratiche di iscrizione, rinnovo, variazione, incarico di Responsabile Tecnico ed ogni consulenza relativa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Per ogni ulteriore approfondimento contattaci.
Con D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27.03.2014 – Serie generale, entrato in vigore il 12 aprile 2014 – il legislatore ha apportato numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/06 nella parte che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-Bis, della Parte II D. Lgs. n. 152/06).
Il decreto sopra citato ha introdotto le principali seguenti modifiche:
1.introduzione di nuove installazioni (in precedenza definite tipologie progettuali) assoggettate ad AIA, inserite nell’Allegato VIII alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. definizione delle procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni;
3. nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni in essere alla data dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014;
condizioni di applicazione delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) alle autorizzazioni integrate
ambientali.
A seguito di tale provvedimento, la Regione Veneto ha recentemente fornito alcuni indirizzi orientativi per la prima applicazione del D.lgs. n. 46/2014 con riferimento alle Autorità competenti al loro rilascio, indicando anche quale documentazione e a quale Autorità deve essere presentata da parte dei soggetti interessati.
Tutto ciò è contenuto nella D.G.R.V. del 22 luglio 2014 pubblicata sul BURV del 1 agosto 2014, n. 75
Importante sottolineare che, per le nuove installazioni (tipologie progettuali che non erano precedentemente ricomprese nell’elenco di cui all’All. VIII della parte II del D. lgsg. n. 152/06) deve essere presentata istanza di rilascio dell’AIA entro l’8 settembre 2014.