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Ecomondo alla 18° edizione: Rimini 5-8 novembre 2014.

Comunicato n° 1 del 22/10/2014 tratto da www.ecomondo.com

ECOMONDO PIATTAFORMA MEDITERRANEA DELLA GREEN ECONOMY

Torna dal 5 all´8 novembre 2014 a Rimini Fiera il grande appuntamento fieristico dedicato alle principali strategie europee ed internazionali sull’ecoinnovazione e la trasformazione del rifiuto in risorsa

Rimini, 22 ottobre 2014 – Da mercoledì 5 a sabato 8 novembre 2014, Rimini Fiera alzerà il sipario sul 18° ECOMONDO, fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile.

All´inaugurazione è atteso l´On. Gian Luca Galletti, Ministro dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nelle quattro giornate sono attesi oltre 90mila operatori da tutto il mondo, in particolare dell´area Euro-Mediterranea nella quale la manifestazione ha assunto un ruolo guida, diventando non solo la piattaforma tecnologica di riferimento sull’economia del futuro, con particolare attenzione alle principali strategie europee ed internazionali sull’ecoinnovazione e la trasformazione dei rifiuti in risorsa, ma anche hub qualificato di formazione e informazione.

Piattaforme internazionali di start-up, green jobs, trasporto sostenibile e veicoli ecologici, innovation tecnology, eco design industriale… Il settore ambientale è in continua evoluzione e solo ECOMONDO, la manifestazione espositiva leader del comparto, può raccoglierne le novità e presentarle in maniera organica.

´Abbiamo prodotto uno sforzo straordinario – commenta Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini Fiera – per innalzare il profilo internazionale della manifestazione. Ci siamo concentrati sui paesi emergenti per il business delle imprese e più in generale tutta la manifestazione è sviluppata intorno al bisogno concreto e attuale delle aziende, rendendo disponibili strumenti di business e di sviluppo, indicando percorsi e favorendo nuove relazioni´.

Impianti termici civili: scadenza del 24/12/2014

Le disposizioni di seguito riportate fanno riferimento agli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW in esercizio al 29/04/2006.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Il suddetto decreto chiarisce alcuni aspetti degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori in materia di impianti termici civili ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che vengono qui di seguito riportati:

  1. l’art. 284 co. 2 del D. Lgs n. 152/06 prevede alcuni adempimenti  (la cui originaria scadenza era il 31/12/2012) che devono essere ottemperati dal Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge; si tratta, in particolare, di integrare il libretto di centrale con un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 ed è idoneo a rispettare i limiti di cui all’art. 286
  2. è ripristinato e pertanto vigente il contenuto dell’art. 285 sotto riportato (caratteristiche tecniche)
  3. è, inoltre, confermata la proroga al 1° settembre 2017 della scadenza riguardante l’adeguamento degli impianti termici civili, già autorizzati ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e successivamente assoggettati alle disposizioni del successivo Titolo II (art. 3, comma 32, del D.Lgs. n. 128/2010).

La provincia di Padova, settore ecologia, invita, pertanto,  i responsabili dell’esercizio e manutenzione degli impianti assoggettati all’art. 284 c.2, che non abbiano ancora espletato gli adempimenti ivi previsti, ad integrare il libretto di centrale nonché a trasmettere all’Amministrazione l’atto di dichiarazione sotto riportato, debitamente compilato, entro il 24 dicembre 2014.

Le sanzioni amministrative previste per chi non ottempera a quanto previsto dall’articolo 284, comma 2, ovvero non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità competente nei termini prescritti vanno da € 516,00 a € 2.582,00 (art.  288 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i)

Artt. 284 co.2 – 285- 286 – 288 co. 1 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Fac-simile della Provincia (atto di dichiarazione)

Leggi l’avviso della Provincia di Padova

PRECEDENTE SCADENZA 31/12/2012 – AVVISO per gli IMPIANTI TERMICI CIVILI di potenza termica nominale superiore a 35 kW

ADR: unico numero ONU per gli imballaggi vuoti contaminati non ripuliti

In data 22 settembre 2014 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M268 in materia di trasporto in ADR.

L’accordo multilaterale M268, con riferimento alla sezione 1.5.1 del Regolamento ADR (accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), prevede l’importante disposizione che consente di classificare gli  imballaggi di scarto contaminati dalla presenza di merci pericolose delle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9 e non ripuliti (codice CER 150110) con un unico numero ONU (3509), purchè siano rispettate le condizioni prescritte dal testo dell’accordo stesso.

Le disposizione contenute nell’accordo verranno inserite nella nuova versione dell’ADR 2015.

La disposizione contenuta nell’accordo semplifica notevolmente la gestione dal punto di vista dell’ADR (in particolare nelle fasi di confezionamento e trasporto), dei rifiuti di imballaggio contaminati da talune sostanze pericolose.

Il testo ufficiale dell’accordo è disponibile in lingua inglese, francese e spagnolo sul sito www.unece.org.

APPROFONDIMENTO

Gli imballaggi, i grandi imballaggi o contenitori intermedi per trasporto alla rinfusa (IBC) vuoti non ripuliti possono essere assegnati a:

numero ONU 3509 IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI
classe di pericolo: 9
numero di identificazione del pericolo: 90
categoria di trasporto: 4
codice di restrizione in galleria: E

Solamente a condizione che:

– siano trasportati ai fini dello smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali (ma non al fine del loro ricondizionamento, riparazione, manutenzione ordinaria, ricostruzione o riutilizzo);

– i residui di merci pericolose presenti negli imballaggi vuoti appartengano esclusivamente alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9, escluse:

  • materie assegnate al gruppo d’imballaggio I o che appartengono alla categoria di trasporto “0”, o
  • materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1, o
  • materie classificate come materie autoreattive della classe 4.1, o
  • materie che presentano un rischio di radioattività, o
  • asbesto (UN 2212 e UN 2590), policlorobifenili (UN 2315 e UN 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (UN 3151 e UN 3152).

Inoltre, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

Disposizioni di carico

  • gli imballaggi di scarto, vuoti, non ripuliti, sporchi di residui che presentano un rischio principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere imballati o caricati nello stesso container o veicolo con altri imballaggi vuoti non ripuliti;

Disposizioni d’imballaggio:

  • gli imballaggi autorizzati per il trasporto dell’UN 3509 sono quelli che soddisfano le istruzioni d’imballaggio P003, IBC08 o LP2;
  • non è richiesto che gli imballaggi siano omologati ONU;
  • gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere conformi rispettivamente ai requisiti del 6.1.4, 6.5.5 o 6.6.4, realizzati a tenuta stagna o dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno e resistenti alla perforazione;
  • se i residui sono esclusivamente solidi, che non possono liquefarsi durante il trasporto, si possono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi flessibili. Se i residui sono liquidi gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi flessibili  possono essere utilizzati se dotati di mezzi di contenimento (ad esempio materiale assorbente);
  • prima del riempimento gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi devono essere controllati per assicurarsi che siano privi di corrosione, contaminazione o altri danni;
  • gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi che devono contenere residui della classe 5.1 devono essere costruiti in modo che i residui non vengano a contatto con legno o altro materiale combustibile.

Disposizioni concernenti il trasporto alla rinfusa

Il trasporto delle merci pericolose con UN 3509 è autorizzato:

  • in contenitori chiusi per trasporto alla rinfusa (codice BK2)
  • in veicoli telonati o contenitori chiusi,

che siano a tenuta o che siano dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno resistente alla perforazione e che siano dotati di mezzi di contenimento di liquido libero, ad esempio materiale assorbente.

Quando si trasportano imballaggi IBC o grandi imballaggi con residui di materie della classe 5.1, i container, veicoli o container per trasporto alla rinfusa devono essere costruiti in modo le merci pericolose non vengano a contatto con legno o altri materiali combustibili.

Disposizioni inerenti la documentazione

La denominazione ufficiale di trasporto deve essere completata con la dicitura “(CON RESIDUI DI …)”  seguita dai numeri delle classi e dai rischi sussidiari:

“UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI…)”

Ad esempio, se sono imballati insieme  imballaggi con residui di merci pericolose della classe 4.1 e imballaggi con residui di merci della classe 3 con rischio sussidiario della classe 6.1, nel documento di trasporto si dovrà scrivere:

UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1)

Inoltre, nel documento di trasporto si deve aggiungere la dicitura:

Trasporto in conformità alle disposizioni della sezione 1.5.1 (M268)

Non è necessario scrivere la quantità totale della merce pericolosa con UN 3509.

Per tutti gli aspetti residui, si applicano tutte le altre disposizioni dell’ADR.

 

Per ogni consulenza sull’argomento contatta il nostro esperto di ADR.

AEE: scatta l’obbligo di apposizione del marchio di identificazione

A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo D. Lgs. n. 49/2014, che detta la nuova disciplina sui RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in data 9 ottobre 2014 scatta l’obbligo per il produttore delle apparecchiature di apporre un marchio di identificazione su tutte le AEE immesse sul mercato.

L’articolo 28 del citato decreto stabilisce che il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee; deve, quindi, essere costituito in alternativa da:

  • nome del produttore
  • logo, se registrato
  • numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee

La presenza del marchio attesta che le AEE sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

Dalla medesima data entrano in vigore anche le sanzioni che prevedono per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato priva del marchio di identificazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1000,00 euro.

Leggi il D. Lgs. n. 49/2014

Albo Nazionale Gestori Ambientali: pubblicate le prime delibere applicative del nuovo Regolamento.

A seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato Nazionale ha pubblicato le prime delibere applicative che danno vita alle modifiche introdotte dal nuovo regolamento.

Le delibere susseguitesi in questi in giorni contengono la modulistica per provvedere all’iscrizione, al rinnovo e alla variazione dell’iscrizione (delibere n. 2, 3, 4 ,5 del 03/09/2014) anche se, con l’obbligo di utilizzo del sistema telematico, i modelli dovrebbero essere prodotti automaticamente dal sistema.

Da ultimo è stato pubblicato il modello di “attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto” da compilarsi da parte del responsabile tecnico, in sostituzione della perizia giurata. (Delibera n° 6 del 09/09/2014)

Tutte le delibere sono a disposizione su www.albonazionalegestoriambientali.it

Novatech Srl è a disposizione per pratiche di iscrizione, rinnovo, variazione, incarico di Responsabile Tecnico ed ogni consulenza relativa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per ogni ulteriore approfondimento contattaci.

AIA: dalla Regione Veneto i primi indirizzi applicativi del D. Lgs. n. 46/14

Con D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27.03.2014 – Serie generale, entrato in vigore il 12 aprile 2014 – il legislatore ha apportato numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/06 nella parte che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-Bis, della Parte II D. Lgs. n. 152/06).

Il decreto sopra citato ha introdotto le principali seguenti modifiche:

1.introduzione di  nuove installazioni (in precedenza definite tipologie progettuali) assoggettate ad AIA, inserite nell’Allegato VIII alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. definizione delle procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni;
3. nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni in essere alla data dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014;
condizioni di applicazione delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) alle autorizzazioni integrate
ambientali.

A seguito di tale provvedimento, la Regione Veneto ha recentemente fornito alcuni indirizzi orientativi per la prima applicazione del D.lgs. n. 46/2014  con riferimento alle Autorità competenti al loro rilascio, indicando anche quale documentazione e a quale Autorità deve essere presentata da parte dei soggetti interessati.

Tutto ciò è contenuto nella D.G.R.V. del 22 luglio 2014 pubblicata sul BURV del 1 agosto 2014, n. 75

Importante sottolineare che, per le nuove installazioni (tipologie progettuali che non erano precedentemente ricomprese nell’elenco di cui all’All. VIII della parte II del D. lgsg. n. 152/06) deve essere presentata istanza di rilascio dell’AIA entro l’8 settembre 2014.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: riscritto il regolamento

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto, il decreto 3 giugno 2014 n. 120, contenente il nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La nuova disciplina, che abroga l’attuale regolamento contenuto nel DM 28 aprile 1998, n. 406, definisce le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali.

Il nuovo regolamento  – che entrerà in vigore a partire dal 7 settembre 2014 – contiene alcune rilevanti novità  quali la nuova numerazione delle categorie di iscrizione, la conferma della modalità di trasmissione via telematica, i compiti e la formazione obbligatoria del Responsabile Tecnico, la ridefinizione degli importi dei lavori cantierabili e dei diritti annuali di iscrizione.

La numerazione delle categorie è stato così ridisegnata dal decreto:

  • categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
  • categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
  • categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
  • categoria 9: bonifica di siti;
  • categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

 

Al nuovo provvedimento dovranno fare seguito ulteriori precisazioni del Comitato Nazionale dell’Albo.

Simulatore SISTRI: un ambiente di sperimentazione per gli utenti

Segnaliamo, che nell’area ad accesso riservato della propria chiavetta SISTRI, è ora possibile utilizzare un ambiente di simulazione ove poter fare pratica con le registrazioni obbligatorie del SISTRI.

Le operazioni possono essere firmate e salvate senza acquisire carattere di ufficialità, quindi a solo scopo di esercitazione pratica.

Altri strumenti utili ai fini di apprendimento sono presenti nella sezione “tutorial” del sito del SISTRI:

www.sistri.it

Convegno sui finanziamenti alla Green Economy

Segnaliamo questo interessante convegno promosso dalla CCIAA di Venezia e dalla Regione Veneto sul tema delle opportunità finanziarie attualmente disponibili per coloro che intendono operare nel settore della green economy.

 

CONVEGNO – L’accesso al credito nei settori della Green Economy

Venerdì 18 luglio 2014, 9.00-12.30

Regione del Veneto Palazzo Grandi Stazioni
Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 Venezia
sala Polifunzionale 2° piano

Regione del Veneto e Camera di Commercio di Venezia organizzano un convegno rivolto alle PMI che intendono puntare su un modello di sviluppo sostenibile e su una razionalizzazione degli usi energetici.  Obiettivo del convegno è informare le imprese sulle concrete opportunità di finanziamento europee, regionali e locali per investimenti legati ai settori della green economy. Settori quali l’eco-innovazione, l’efficienza e il risparmio energetico, le fonti rinnovabili, l’uso efficiente delle risorse, il riciclo e la mobilità sostenibile impattano sulla qualità dell’ambiente in cui viviamo e rappresentano un preziosissimo volano per la crescita.

 

Agenda:

9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti istituzionali

Antonio Bonaldo – Regione del Veneto – Dipartimento Sviluppo Economico – Dirigente Sezione Ricerca e Innovazione

Giuseppe Molin – Vice Presidente Delegato all’Innovazione Camera di Commercio di Venezia

9.45 Le priorità a supporto della ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico

Antonio Bonaldo – Regione del Veneto – Dipartimento Sviluppo Economico – Dirigente Sezione Ricerca e Innovazione

10.15 Fondo di rotazione ex LR 5/2001 e LR 9/2007 per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale

Luca Felletti – Veneto Sviluppo – Vicedirettore

10.45 Fondo di rotazione e contributi in conto capitale per investimenti realizzati da PMI e finalizzati al contenimento dei consumi energetici

Michele Pelloso – Regione del Veneto – Dipartimento Sviluppo Economico – Dirigente Sezione Industria e Artigianato

11.15 Coffe break
11.45 Accesso agli strumenti finanziari dei programmi europei Horizon 2020 / COSME per l’eco-innovazione e l’ambiente

Francesco Pareti – Eurosportello del Veneto – Unioncamere del Veneto – Vice Segretario Generale – Responsabile Dipartimento Politiche Comunitarie

12.15 Il Bando Quadro CCIAA VE 2014 a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione con focus “intervento accesso al credito”

Mario Feltrin – Camera di Commercio di Venezia – Dirigente AREA 3 Incentivi Imprese, Progetti Internazionali, Tutela Mercato

12.30 Sessione domande e risposte

Segreteria organizzativa

Tel: 041-786297;041-786271 – Fax: 041786170;

e-mail: programmazione.comunitaria@ve.camcom.it

www.ve.camcom.gov.it/Home_NEWS.aspx

 

CONAI: dal 2015 aumentano i contributi su imballaggi in plastica e vetro

Il CONAI ha annunciato per l’anno 2015 l’aumento dei contributi ambientali sugli imballaggi in plastica e in vetro.

A decorrere dal 1 gennaio 2015 i contributi subiranno le seguenti variazioni in aumento:

  • contributo sugli imballaggi in plastica: passerà dagli attuali 40 euro/ton a 188 euro/ton
  • contributo gli imballaggi in vetro: passerà dagli attuali 17,82 euro/ton a 20,80 euro/ton

Gli aumenti avranno effetto anche su alcune procedure forfettarie.

Nei seguenti comunicati vengono illustrate le motivazioni degli aumenti:

comunicato COREVE

comunicato COREPLA

 

 

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