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Archivio per Categoria In Evidenza

Albo Nazionale Gestori Ambientali: riscritto il regolamento

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto, il decreto 3 giugno 2014 n. 120, contenente il nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La nuova disciplina, che abroga l’attuale regolamento contenuto nel DM 28 aprile 1998, n. 406, definisce le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali.

Il nuovo regolamento  – che entrerà in vigore a partire dal 7 settembre 2014 – contiene alcune rilevanti novità  quali la nuova numerazione delle categorie di iscrizione, la conferma della modalità di trasmissione via telematica, i compiti e la formazione obbligatoria del Responsabile Tecnico, la ridefinizione degli importi dei lavori cantierabili e dei diritti annuali di iscrizione.

La numerazione delle categorie è stato così ridisegnata dal decreto:

  • categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
  • categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
  • categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
  • categoria 9: bonifica di siti;
  • categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

 

Al nuovo provvedimento dovranno fare seguito ulteriori precisazioni del Comitato Nazionale dell’Albo.

Simulatore SISTRI: un ambiente di sperimentazione per gli utenti

Segnaliamo, che nell’area ad accesso riservato della propria chiavetta SISTRI, è ora possibile utilizzare un ambiente di simulazione ove poter fare pratica con le registrazioni obbligatorie del SISTRI.

Le operazioni possono essere firmate e salvate senza acquisire carattere di ufficialità, quindi a solo scopo di esercitazione pratica.

Altri strumenti utili ai fini di apprendimento sono presenti nella sezione “tutorial” del sito del SISTRI:

www.sistri.it

Convegno sui finanziamenti alla Green Economy

Segnaliamo questo interessante convegno promosso dalla CCIAA di Venezia e dalla Regione Veneto sul tema delle opportunità finanziarie attualmente disponibili per coloro che intendono operare nel settore della green economy.

 

CONVEGNO – L’accesso al credito nei settori della Green Economy

Venerdì 18 luglio 2014, 9.00-12.30

Regione del Veneto Palazzo Grandi Stazioni
Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 Venezia
sala Polifunzionale 2° piano

Regione del Veneto e Camera di Commercio di Venezia organizzano un convegno rivolto alle PMI che intendono puntare su un modello di sviluppo sostenibile e su una razionalizzazione degli usi energetici.  Obiettivo del convegno è informare le imprese sulle concrete opportunità di finanziamento europee, regionali e locali per investimenti legati ai settori della green economy. Settori quali l’eco-innovazione, l’efficienza e il risparmio energetico, le fonti rinnovabili, l’uso efficiente delle risorse, il riciclo e la mobilità sostenibile impattano sulla qualità dell’ambiente in cui viviamo e rappresentano un preziosissimo volano per la crescita.

 

Agenda:

9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti istituzionali

Antonio Bonaldo – Regione del Veneto – Dipartimento Sviluppo Economico – Dirigente Sezione Ricerca e Innovazione

Giuseppe Molin – Vice Presidente Delegato all’Innovazione Camera di Commercio di Venezia

9.45 Le priorità a supporto della ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico

Antonio Bonaldo – Regione del Veneto – Dipartimento Sviluppo Economico – Dirigente Sezione Ricerca e Innovazione

10.15 Fondo di rotazione ex LR 5/2001 e LR 9/2007 per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale

Luca Felletti – Veneto Sviluppo – Vicedirettore

10.45 Fondo di rotazione e contributi in conto capitale per investimenti realizzati da PMI e finalizzati al contenimento dei consumi energetici

Michele Pelloso – Regione del Veneto – Dipartimento Sviluppo Economico – Dirigente Sezione Industria e Artigianato

11.15 Coffe break
11.45 Accesso agli strumenti finanziari dei programmi europei Horizon 2020 / COSME per l’eco-innovazione e l’ambiente

Francesco Pareti – Eurosportello del Veneto – Unioncamere del Veneto – Vice Segretario Generale – Responsabile Dipartimento Politiche Comunitarie

12.15 Il Bando Quadro CCIAA VE 2014 a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione con focus “intervento accesso al credito”

Mario Feltrin – Camera di Commercio di Venezia – Dirigente AREA 3 Incentivi Imprese, Progetti Internazionali, Tutela Mercato

12.30 Sessione domande e risposte

Segreteria organizzativa

Tel: 041-786297;041-786271 – Fax: 041786170;

e-mail: programmazione.comunitaria@ve.camcom.it

www.ve.camcom.gov.it/Home_NEWS.aspx

 

CONAI: dal 2015 aumentano i contributi su imballaggi in plastica e vetro

Il CONAI ha annunciato per l’anno 2015 l’aumento dei contributi ambientali sugli imballaggi in plastica e in vetro.

A decorrere dal 1 gennaio 2015 i contributi subiranno le seguenti variazioni in aumento:

  • contributo sugli imballaggi in plastica: passerà dagli attuali 40 euro/ton a 188 euro/ton
  • contributo gli imballaggi in vetro: passerà dagli attuali 17,82 euro/ton a 20,80 euro/ton

Gli aumenti avranno effetto anche su alcune procedure forfettarie.

Nei seguenti comunicati vengono illustrate le motivazioni degli aumenti:

comunicato COREVE

comunicato COREPLA

 

 

Definizione di imballaggio: introdotti nuovi esempi

Con D.M. 22 aprile 2014,  in vigore dal 14 giugno, è stato modificato l’allegato E, Parte IV, D.lgs. 152/2006 che specifica meglio gli esempi illustrativi dei criteri che definiscono cosa sia o cosa non sia “imballaggio” ai sensi della normativa.

L’intento è quello di evitare discrepanze interpretative tra i vari Stati Membri  dell’UE, secondo quanto indicato dalla direttiva 2013/2/Ue (recante modifiche alla direttiva “packaging” 94/62/Ce).

Secondo i nuovi esempi,  sono “imballaggio”, tra gli altri, le grucce per abiti (solo se vendute insieme all’abito), i rotoli per alluminio, pellicola o carta, le scatole di fiammiferi, piatti e tazze monouso, capsule per il caffè lasciate vuote dopo l’uso, la pellicola di plastica che ricopre gli abiti lavati in lavanderia.

Non sono “imballaggio” i budelli per salsicce, le bustine solubili per detersivi, le posate monouso, i lumini per tombe, i macinapepe ricaricabili.

Ovviamente, tali casistiche vanno ad incidere sull’applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i soggetti coinvolti.

Sul tema della definizione di imballaggio si vedano anche queste precisazioni pubblicate sul sito del CONAI

Ultimi aggiornamenti dal SISTRI

Riportiamo di seguito alcune novità afferenti il SISTRI:

  •  Il Dl 24 giugno 2014, n. 91 concede due mesi di tempo al Ministero dell’Ambiente per semplificare il Sistri, con priorità per l’applicazione dell’interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb.
  • E’ stata pubblicata pubblicata sul portale del SISTRI la nuova guida GESTIONE AZIENDA utile per le modifiche e gli aggiornamenti relativi all’anagrafica aziendale, alle richieste relative alle USB del SISTRI e per la verifica e comunicazione dei pagamento dei diritti annuali dovuti al SISTRI. 
  • Con una nota datata 24/06/2014, il Ministero dell’Ambiente ha comunicato che  i soggetti già  iscritti al SISTRI, che a seguito dell’entrata in vigore del decreto 24/04/2014 non sono più soggetti all’obbligo di iscrizione, non devono versare il contributo annuale di iscrizione al SISTRI dovuto entro il 30 giugno 2014.

Chiarimenti della regione Veneto sull’AUA

Con D.G.R.V. n. 622 del 29 aprile 2014 la Regione Veneto ha fornito ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

In particolare ha chiarito l’ambito di applicazione del provvedimento in materia di scarichi idrici specificando che:

–          Sono esenti da A.U.A.gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche

–          Sono esenti da A.U.A.le acque di prima pioggia e di lavaggio

–          Sono soggette ad A.U.A.le acque meteoriche di dilavamento

 

Inoltre, la Delibera ha specificato che nel concetto di “impresa” rientra sia il soggetto privato che quello pubblico, pertanto l’A.U.A. è necessaria anche se l’attività di impresa, avente implicazioni per l’ambiente, è esercitata da un soggetto pubblico.

Leggi la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29 aprile 2014 (BURV n. 54 del 27/05/2014).

 

Autorizzazione Unica Ambientale: chi è obbligato e cosa fare.

Riteniamo utile riportare qui di seguito un breve sunto della disciplina relativa al rilascio e ai contenuti dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), sottolineando l’importanza di questo provvedimento che coinvolge tutte le aziende di ogni dimensione che siano in possesso di un titolo abilitativo di carattere ambientale tra quelli elencati di seguito (punto 3).

Consigliamo, pertanto, di provvedere ad una verifica delle date di scadenza di tali titoli abilitativi in quanto il loro rinnovo fa scaturire l’obbligo di presentazione dell’istanza di AUA.

 

1 -I riferimento normativi dell’AUA

Con Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” è stata introdotta nel nostro ordinamento l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Si tratta di una semplificazione che intende fondere in un unico provvedimento autorizzativo diversi atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale che fino ad ora erano di competenza di enti diversi e che comportavano l’emanazione di atti diversi ognuno con un proprio regime, scadenza, ecc.

Sono seguite alla disciplina nazionale le seguenti:

Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2013, n. 49801 – Primi chiarimenti sulla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)

Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 1775 del 03 ottobre 2013 – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).

 

2 -Chi è soggetto all’AUA

Tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, che non siano soggette alle disposizioni relative all’autorizzazione integrata ambientale (leggi elenco delle attività soggette all’AIA)

 

3 – Quando va presentata la domanda di AUA

L’istanza per il rilascio dell’AUA deve essere presentata all’atto del rilascio, rinnovo e/o di modifiche all’attività produttiva o all’impianto di almeno uno dei titolo abilitativi che essa comprende, ovvero:

  • autorizzazione agli scarichi di acque reflue (vedi precisazioni alla notizia)
  • comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende dedite all’agricoltura, all’allevamento o da piccole aziende agroalimentari
  • autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera
  • autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
  • comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico dell’attività produttiva
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
  • comunicazioni preventive per l’esercizio di attività di smaltimento e di recupero di rifiuti  in regime semplificato (art 215 e 216 D. Lgs .n 152/06)

Pertanto, non appena uno di questi titoli è in scadenza, o deve essere rilasciato per la prima volta o modificato, è necessario presentare istanza di AUA.

L’AUA rilasciata è comprensiva e sostitutiva di tutti i titoli abilitativi sopra indicati.

4- Come va presentata l’AUA e cos’è il SUAP

L’istanza di AUA deve obbligatoriamente essere presentata in formato telematico e con firma digitale attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

Definizione di sportello unico per le attività produttive (SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

5 -Esclusioni dall’AUA

La disciplina dell’AUA non si applica nei seguenti casi:

– progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), nei casi in cui la normativa preveda che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale art. 1, comma 2 D. lgs n. 59/13

– impianti di smaltimento e recupero rifiuti, non soggetti a AIA e VIA ed autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs n. 152/06, per i quali l’autorizzazione “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri ed autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e d indifferibilità dei lavori”

– impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non soggetti a AIA e VIA, in quanto già soggetti ad una autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/03.

6 – Durata dell’AUA

L’AUA ha una durata di 15 anni dalla data del suo rilascio (art. 3 comma 6 D. Lgs n. 59/13)

 

 Novatech Srl offre un servizio di consulenza rivolto a tutte le aziende che necessitano di verificare il loro assoggettamento al campo di applicazione dell’AUA e predisporre le pratiche necessarie.

Al fine di agevolare la verifica, Vi invitiamo a compilare e restituirci la check-list allegata.

Per informazioni:

NOVATECH Srl
tel.  049 8936673
fax 049 8936702
consulenza@novatech-srl.it

Procedura di cancellazione dal SISTRI

Con riferimento alle recenti novità in merito al campo di applicazione del SISTRI (leggi notizia), tutti coloro che in passato si erano iscritti e, a seguito delle nuove esclusioni, risultano esonerati dall’iscrizione, possono procedere con la cancellazione dal SISTRI con le seguenti modalità.

Fino al 31 maggio 2014

La procedura di cancellazione dal Sistri prevede l’invio di una email all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it  con oggetto: “Cancellazione Sistri” e in allegato un’autocertificazione a firma del Legale Rappresentante con la richiesta della cancellazione stessa.

Qualora l’azienda iscritta abbia dei veicoli con Black Box installate sarà necessario recarsi all’Albo per eseguire una Cancellazione dei Veicoli dal Sistri (con emissione di voucher per la disinstallazione delle Black Box) e restituire i dispositivi usb dei veicoli all’Albo, come previsto dalla cir. 250 del 28/02/11 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Solo successivamente alla cancellazione dei veicoli sarà possibile eseguire la cancellazione della pratica Sistri.
I dispositivi rilasciati dalla CCIAA andranno inviati, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cancellazione, con raccomandata A/R a:

SISTRI – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma.

Dal 1 giugno 2014

La procedura di cancellazione dovrà essere effettuata attraverso il form-online presente sul portale del SISTRI al seguente link: www.sistri.it

Sarà necessario allegare un’autocertificazione  a nome del legale rappresentante richiedendo la cancellazione dal SISTRI.


Versamento diritti annuali SISTRI entro il 30 giugno 2014

Si segnala che con decreto del 24/04/2014, è stato stabilito il rinvio del pagamento dei contributi di iscrizione al SISTRI per l’anno in corso alla data del 30 giugno 2014.

Il provvedimento, specifica che una volta effettuato il pagamento, secondo le modalità indicate nel sito del SISTRI, gli iscritti dovranno obbligatoriamente darne comunicazione al SISTRI stesso attraverso accesso all’area “gestione aziende“, collegandosi con il proprio token all’area di accesso riservata, utilizzabile anche per le altre procedure amministrative (quali le modifiche dell’anagrafica, ecc.).

Leggi il D.M. n. 126 del 24/04/2014

Link alle modalità di pagamento

Contatti del SISTRI

  • numero verde 800 00 38 36 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30
  • infosistri@sistri.it per le richiesta di informazioni di carattere normativo/procedurale.
  • officine@sistri.it per le richieste di assistenza relative alle officine autorizzate.
  • interoperabilita@sistri.it per le richieste di assistenza tecnica relative all’interoperabilità e di abilitazione all’ambiente di sperimentazione.

 

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