L’intento è quello di evitare discrepanze interpretative tra i vari Stati Membri dell’UE, secondo quanto indicato dalla direttiva 2013/2/Ue (recante modifiche alla direttiva “packaging” 94/62/Ce).
Secondo i nuovi esempi, sono “imballaggio”, tra gli altri, le grucce per abiti (solo se vendute insieme all’abito), i rotoli per alluminio, pellicola o carta, le scatole di fiammiferi, piatti e tazze monouso, capsule per il caffè lasciate vuote dopo l’uso, la pellicola di plastica che ricopre gli abiti lavati in lavanderia.
Non sono “imballaggio” i budelli per salsicce, le bustine solubili per detersivi, le posate monouso, i lumini per tombe, i macinapepe ricaricabili.
Ovviamente, tali casistiche vanno ad incidere sull’applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i soggetti coinvolti.
Sul tema della definizione di imballaggio si vedano anche queste precisazioni pubblicate sul sito del CONAI
Riportiamo di seguito alcune novità afferenti il SISTRI:
Con D.G.R.V. n. 622 del 29 aprile 2014 la Regione Veneto ha fornito ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).
In particolare ha chiarito l’ambito di applicazione del provvedimento in materia di scarichi idrici specificando che:
– Sono esenti da A.U.A.gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche
– Sono esenti da A.U.A.le acque di prima pioggia e di lavaggio
– Sono soggette ad A.U.A.le acque meteoriche di dilavamento
Inoltre, la Delibera ha specificato che nel concetto di “impresa” rientra sia il soggetto privato che quello pubblico, pertanto l’A.U.A. è necessaria anche se l’attività di impresa, avente implicazioni per l’ambiente, è esercitata da un soggetto pubblico.
Leggi la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29 aprile 2014 (BURV n. 54 del 27/05/2014).
Riteniamo utile riportare qui di seguito un breve sunto della disciplina relativa al rilascio e ai contenuti dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), sottolineando l’importanza di questo provvedimento che coinvolge tutte le aziende di ogni dimensione che siano in possesso di un titolo abilitativo di carattere ambientale tra quelli elencati di seguito (punto 3).
Consigliamo, pertanto, di provvedere ad una verifica delle date di scadenza di tali titoli abilitativi in quanto il loro rinnovo fa scaturire l’obbligo di presentazione dell’istanza di AUA.
1 -I riferimento normativi dell’AUA
Con Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” è stata introdotta nel nostro ordinamento l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Si tratta di una semplificazione che intende fondere in un unico provvedimento autorizzativo diversi atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale che fino ad ora erano di competenza di enti diversi e che comportavano l’emanazione di atti diversi ognuno con un proprio regime, scadenza, ecc.
Sono seguite alla disciplina nazionale le seguenti:
Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2013, n. 49801 – Primi chiarimenti sulla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)
Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 1775 del 03 ottobre 2013 – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).
2 -Chi è soggetto all’AUA
Tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, che non siano soggette alle disposizioni relative all’autorizzazione integrata ambientale (leggi elenco delle attività soggette all’AIA)
3 – Quando va presentata la domanda di AUA
L’istanza per il rilascio dell’AUA deve essere presentata all’atto del rilascio, rinnovo e/o di modifiche all’attività produttiva o all’impianto di almeno uno dei titolo abilitativi che essa comprende, ovvero:
Pertanto, non appena uno di questi titoli è in scadenza, o deve essere rilasciato per la prima volta o modificato, è necessario presentare istanza di AUA.
L’AUA rilasciata è comprensiva e sostitutiva di tutti i titoli abilitativi sopra indicati.
4- Come va presentata l’AUA e cos’è il SUAP
L’istanza di AUA deve obbligatoriamente essere presentata in formato telematico e con firma digitale attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
Definizione di sportello unico per le attività produttive (SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
5 -Esclusioni dall’AUA
La disciplina dell’AUA non si applica nei seguenti casi:
– progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), nei casi in cui la normativa preveda che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale art. 1, comma 2 D. lgs n. 59/13
– impianti di smaltimento e recupero rifiuti, non soggetti a AIA e VIA ed autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs n. 152/06, per i quali l’autorizzazione “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri ed autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e d indifferibilità dei lavori”
– impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non soggetti a AIA e VIA, in quanto già soggetti ad una autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/03.
6 – Durata dell’AUA
L’AUA ha una durata di 15 anni dalla data del suo rilascio (art. 3 comma 6 D. Lgs n. 59/13)
Novatech Srl offre un servizio di consulenza rivolto a tutte le aziende che necessitano di verificare il loro assoggettamento al campo di applicazione dell’AUA e predisporre le pratiche necessarie.
Al fine di agevolare la verifica, Vi invitiamo a compilare e restituirci la check-list allegata.
Per informazioni:
NOVATECH Srl
tel. 049 8936673
fax 049 8936702
consulenza@novatech-srl.it
Con riferimento alle recenti novità in merito al campo di applicazione del SISTRI (leggi notizia), tutti coloro che in passato si erano iscritti e, a seguito delle nuove esclusioni, risultano esonerati dall’iscrizione, possono procedere con la cancellazione dal SISTRI con le seguenti modalità.
Fino al 31 maggio 2014
La procedura di cancellazione dal Sistri prevede l’invio di una email all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it con oggetto: “Cancellazione Sistri” e in allegato un’autocertificazione a firma del Legale Rappresentante con la richiesta della cancellazione stessa.
Qualora l’azienda iscritta abbia dei veicoli con Black Box installate sarà necessario recarsi all’Albo per eseguire una Cancellazione dei Veicoli dal Sistri (con emissione di voucher per la disinstallazione delle Black Box) e restituire i dispositivi usb dei veicoli all’Albo, come previsto dalla cir. 250 del 28/02/11 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Solo successivamente alla cancellazione dei veicoli sarà possibile eseguire la cancellazione della pratica Sistri.
I dispositivi rilasciati dalla CCIAA andranno inviati, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cancellazione, con raccomandata A/R a:
SISTRI – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma.
Dal 1 giugno 2014
La procedura di cancellazione dovrà essere effettuata attraverso il form-online presente sul portale del SISTRI al seguente link: www.sistri.it
Sarà necessario allegare un’autocertificazione a nome del legale rappresentante richiedendo la cancellazione dal SISTRI.
Si segnala che con decreto del 24/04/2014, è stato stabilito il rinvio del pagamento dei contributi di iscrizione al SISTRI per l’anno in corso alla data del 30 giugno 2014.
Il provvedimento, specifica che una volta effettuato il pagamento, secondo le modalità indicate nel sito del SISTRI, gli iscritti dovranno obbligatoriamente darne comunicazione al SISTRI stesso attraverso accesso all’area “gestione aziende“, collegandosi con il proprio token all’area di accesso riservata, utilizzabile anche per le altre procedure amministrative (quali le modifiche dell’anagrafica, ecc.).
Leggi il D.M. n. 126 del 24/04/2014
Link alle modalità di pagamento
Contatti del SISTRI
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014 il Decreto 24 aprile 2014 recante alcune modifiche e semplificazioni del campo di applicazione del SISTRI “Disciplina delle modalita’ di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonche’ specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. “.
Tra le novità introdotte segnaliamo in particolare:
RIDUZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI: ESENTATE LE IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI
Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell’art.188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita’ agricole ed agroindustriali con piu’ di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
b) gli enti e le imprese con piu’ di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attivita’ di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita’ di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con piu’ di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.
CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE AL SISTRI PER IL 2014
L’articolo 4 prevede che il versamento del contributo annuale di iscrizione al SISTRI per l’anno 2014 deve essere versato entro il 30 giugno.
Precisa, inoltre, che una volta effettuato il versamento, deve esserne data comunicazione al SISTRI inserendo gli estremi dell’avvenuto pagamento mediante accesso all’area “gestione aziende” accessibile con la propria chiavetta USB del SISTRI.
Leggi il testo del D.M. 24 aprile 2014
Entro il 31 maggio 2014, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2013.
Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario, ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:
Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:
A correzione di quanto precedentemente indicato (leggi notizia) avvisiamo che le modalità di pagamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono variate devono essere eseguite con PAGAMENTO TELEMATICO.
Riportiamo di seguito quanto indicato dall’albo in merito:
DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE
Dal 2014 il versamento del diritto annuo di iscrizione all’Albo, il cui ammontare è stabilito dal D.M. 406/98, art. 21, c. 4 e dal Dlgs 152/2006, art. 212, c. 8 relativamente a ciascuna categoria e classe, potrà essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità.
Nell’area riservata alla Impresa, all’interno del sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.AlboGestoriRifiuti.it), è disponibile il nuovo servizio per il PAGAMENTO TELEMATICO dei diritti annui.
E’ possibile provvedere al versamento mediante i seguenti strumenti:
1) Carta di credito su circuito Visa / MasterCard
2) TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto
3) MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (Poste Italiane e Banco Posta Esclusi)
Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale www.AlboGestoriRifiuti.it e si deve selezionare la voce “Login Imprese” raggiungibile direttamente anche dal link:http://www.albogestoririfiuti.it/Impresa/Login.aspx
Entrando nella sezione DIRITTI si trova il dettaglio degli importi dovuti e la modalità di scelta del pagamento telematico desiderato.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.M. citato, “l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento”.
Per chiarimenti relativi ai pagamenti dovuti rivolgersi alla Sezione di competenza; per problemi tecnici scrivere al seguente indirizzo: support@albogestoririfiuti.it
Riportiamo di seguito quanto indicato sul sito dedicato alla dichiarazione PRTR per l’anno 2014.( http://www.eprtr.it/homepage.asp)
La procedura per la dichiarazione è stata resa operativa gli ultimi giorni del mese di aprile, con scadenza 30 aprile 2014.
Dichiarazione PRTR 2014 (anno di riferimento 2013):
Per ulteriori informazioni circa i contenuti, formato e linee guida della comunicazione, è possibile consultare il documento che regola l’esecuzione del Regolamento CE n.166/2006.
Si rimanda agli allegati del DPR n.157/2011 disponibili anche nella sezione documentazione e normativa nazionale di APAT accessibile al seguente link 65_DPR_EPRTR_9.2011.pdf.
Istruzioni aggiuntive per la compilazione delle dichiarazioni delle aziende agroindustriali (allevamenti suinicoli e avicoli) sono contenute nel documento 64_istruzioni_aggiuntive_dichiarazione_PRTR_allevamenti.pdf.I dati INES/PRTR validati dall’autorità competente sono consultabili sul sito del Registro E-PRTR, curato dalla Commissione europea e dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, all’indirizzo http://prtr.ec.europa.eu/. Sul sito del registro nazionale www.eper.sinanet.apat.it sono temporaneamente disponibili i dati del registro nazionale relativi agli anni 2002-2006.