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Archivio per Categoria In Evidenza

IMDG: entrato in vigore il codice aggiornato

Segnaliamo che, a partire dal 1 gennaio 2024, è entrata in vigore la versione aggiornata del Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods) n. 41/2022.

Si tratta di un codice tecnico legato alla sicurezza della navigazione in caso di trasporto di merci pericolose in colli; viene aggiornato ogni due anni ed è applicabile in forma volontaria il primo anno dopo la pubblicazione della nuova edizione (2023), mentre diventa applicabile obbligatoriamente nel secondo anno di entrata in vigore (2024).

Il suo contenuto è volto a disciplinare:

  • il trasporto in sicurezza delle merci pericolose via mare
  • i criteri di classificazione delle merci pericolose,
  • la modalità di compilazione del documento di trasporto (Multimodal Dangerous Goods Form)
  • le modalità di imballaggio
  • le condizioni per il trasporto delle merci alla rinfusa o in cisterna
  • la segnalazione dei colli e delle unità di trasporto
  • le modalità di redazione della documentazione per il trasporto (Multimodal Dangerous Goods Form)
  • la tipologia di cisterne e unità di trasporto del carico per il trasporto via mare e altro

 

Novatech è in grado di fornire la consulenza necessario per il trasporto marittimo di merci pericolose secondo la vigente disciplina. Contatta i nostri tecnici.

CONAI per il 2024: pubblicata la nuova guida.

E’ stata pubblicata  nel mese di gennaio l’edizione aggiornata della guida CONAI all’applicazione del contributo ambientale.

Il manuale ripropone, in forma revisionata, le procedure per il corretto assolvimento degli obblighi inerenti l’appartenenza al Consorzio Nazionale Imballaggi e riepiloga le novità che avranno effetto nel 2024.

Le variazioni nei contributi ambientali CONAI

Quest’anno i valori dei contributi ambientali vengono rivisti al rialzo.

Gli annunciati aumenti su plastica, alluminio e carta avranno effetto dal 1 aprile 2024 (in questo articolo trovi tutte le variazioni del Contributo Ambientale CONAI per il 2024).

Il legno ha subito, invece, una variazione al ribasso dal 1 gennaio 2024 passando da 8 a 7 euro/ton.

Anche le bioplastiche, dal 1 aprile 2024, beneficeranno di una riduzione da 170 e 130 euro/ton.

Alcune variazioni nelle procedure.

L’impianto delle procedure è sostanzialmente confermato.

Ci sono alcune particolari estensioni o agevolazioni per casi molto specifici dettagliati in guida.

Leggi la Guida CONAI 2024.

I consulenti Novatech sono a servizio delle imprese negli adempimenti CONAI: contattaci per una consulenza o formazione sulle procedure.

 

Le novità di fine anno: plastic tax, RENTRI

 

  • Nella bozza della legge di bilancio è prevista l’ennesima proroga della plastic tax: la tassa sui manufatti di plastica monouso, dovrebbe ora vedere la luce dal 1 luglio 2024.
    La plastic tax è l’imposta sui manufatti in plastica monouso; colpisce il consumo dei Macsi (i manufatti in plastica con singolo impiego) realizzati usando, anche parzialmente, materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce.

  • Pubblicate le istruzioni per la compilazione del registro di carico scarico dei rifiuti e formulario con il RENTRI: i decreti sono disponibili sul sito ministeriale: www.rentri.gov.it.
    I nuovi modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023, saranno applicabili,  a decorrere dal 13 febbraio 2025.
    L’applicabilità del RENTRI, invece, è scaglionata a seconda delle dimensioni aziendali ed attività svolta (leggi l’articolo).

CBAM: cos’è il nuovo Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere.

CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”) è il cosiddetto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”, una misura di carattere fiscale introdotta dalla UE, all’interno del Green Deal europeo, che mira a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

A cosa serve il meccanismo CBAM?

Il CBAM è stato introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023.

Il nuovo tributo ambientale vuole garantire che le azioni di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano rese vane da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini (riferibile alle merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea).

Il meccanismo CBAM comporta, quindi,  l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori dell’unione nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Il CBAM mira a contrastare il dumping ambientale e la rilocalizzazione delle produzioni ad alta intensità di carbonio in Paesi dove non vigono politiche di decarbonizzazione.

Attualmente le merci sulle quali incide sono:

  • prodotti in ghisa, ferro, acciaio, alluminio;
  • cemento e prodotti in cemento;
  • fertilizzanti minerali e chimici;
  • energia elettrica e idrogeno.

Le fasi di applicazione del meccanismo.

Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:

  • la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
  • la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

CONAI: con il nuovo anno aumenti su alluminio, carta e plastica.

Il nuovo anno, porta nuovi aumenti sui contributi CONAI: alluminio, carta e plastica i materiali interessati.

I motivi degli aumenti.

CONAI rende noto che, a seguito di una serie di rialzi dei costi legati alla raccolta dei rifiuti di
imballaggio, in un quadro di generale inflazione, e alla contestuale riduzione dei ricavi della vendita di
imballaggi post-consumo, è necessario deliberare degli aumenti sui contributi per la raccolta degli imballaggi in alluminio, carta e plastica.

Di quanto aumentano i contributi.

Gli aumenti avranno effetto a partire dal 1 aprile 2024.

Il contributo per gli imballaggi in alluminio passerà da 7 euro/tonnellata a 12 euro/tonnellata.

Gli aumenti del contributo sugli imballaggi di carta, sono così schematizzati:

Ed infine, questi gli aumenti deliberati sugli imballaggi in plastica:

Bioplastiche e legno: contributi ridotti.

BIOREPACK, il Consorzio che gestisce la raccolta degli imballaggi in bio-plastiche, ha, invece, deliberato  una riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in bioplastica compostabile.

Il contributo per gli imballaggi in bioplastica compostabile passerà da 170 euro/tonnellata a 130 euro/tonnellata.

Resta, inoltre, confermata dal 1° gennaio 2024 la riduzione del CAC per gli imballaggi in legno da 8
euro/tonnellata a 7 euro/tonnellata, già annunciata la scorsa estate.

www.conai.org

La corretta classificazione, caratterizzazione e analisi del rifiuto: webinar dell’ANGA e CCIAA Firenze

La Sezione Regionale Toscana dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e la Camera di Commercio di Firenze offrono l’opportunità di partecipare ad un momento di formazione gratuito sul tema “La corretta classificazione, caratterizzazione e analisi del rifiuto”.

La codifica e la classificazione dei rifiuti sono il primo adempimento cui si trova di fronte il produttore degli stessi. Dalla correttezza di queste operazioni di classificazione giuridica e di analisi di caratterizzazione dipende la corretta gestione del rifiuto lungo tutta la sua filiera. Prassi sbagliate o approssimazioni possono condurre ad errori e, quindi, a possibili sanzioni che comportano per l’impresa un aggravio di costi e di adempimenti.

Programma del webinar

Il seminario online avrà luogo il 5 dicembre 2023, dalle ore 09:30 alle ore 11:00.

9.30   Saluti della Camera di Commercio di Firenze – Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese
9.40   La caratterizzazione e la classificazione del rifiuto – Dott.ssa Manuela Masotti, Ecocerved Scarl

  • Definizione di rifiuti e di produttore: aspetti normativi;
  • Classificazione dei Rifiuti: urbani, speciali e assimilazione;
  • Il Catalogo Europeo dei Rifiuti e criteri di attribuzione del codice: i rifiuti pericolosi, non pericolosi e codici a specchio;
  • Modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo;
  • La caratterizzazione del rifiuto e l’accertamento analitico;
  • Sanzioni per errata classificazione e codifica del rifiuto.

10.50    Quesiti e Termine dei lavori

Iscrizioni e informazioni: fi.camcom.gov.it

Tassonomia europea: pubblicato il nuovo Regolamento.

Pubblicato un nuovo Regolamento UE ad integrazione della disciplina sulla tassonomia europea.

Il nuovo Regolamento Delegato UE 2023/2486, integra il già vigente regolamento sulla tassonomia UE (Reg. UE 2020/852), ovvero la classificazione degli investimenti considerati sostenibili dal punto di vista ambientale nella UE.

Cos’è la tassonomia europea?

Si tratta di una vera e propria lista delle attività economiche considerate, secondo criteri stabiliti in ambito comunitario, quali siano da considerare fonti di investimento ambientalmente sostenibili.

Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore l’11 dicembre 2023, è frutto del lavoro della Commissione Europea che da diversi anni sta lavorando ad una definizione univoca di quali attività economiche – e quali investimenti – possano definirsi sostenibili.

Vuole essere, nell’intento della Commisione,

«Una guida pratica per politici, imprese e investitori su come investire in attività economiche che contribuiscano ad avere un’economia che non impatti negativamente sull’ambiente».

La Tassonomia individua sei obiettivi ambientali e climatici:

  1. mitigazione del cambiamento climatico;
  2. adattamento al cambiamento climatico;
  3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
  4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
  5. prevenzione e controllo dell’inquinamento;
  6. protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Per essere eco-compatibile, un’attività deve soddisfare i seguenti criteri:

    1. contribuire positivamente in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali;
    2. non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo;
    3. essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell’OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite).

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2486 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2023
che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di
vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività
economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione
dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non
arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento
delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni
specifiche relative a tali attività economiche

RENTRI: a che punto siamo?

Il RENTRI, lo strumento per la tracciabilità dei rifiuti attraverso la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, diverrà effettivo a partire dal 2024.

Vediamo però quali sono gli ultimi sviluppi nel percorso che porterà alla sua operatività.

Attivo il portale del RENTRI.

Dall’8 novembre è stato reso attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (www.rentri.gov.it).

Tra i contenuti del portale, oltre alla sezione normativa ed alle notizie legate al RENTRI, anche una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per consultare contenuti utili ad orientarsi tra i nuovi obblighi, acquisendo informazioni su: soggetti obbligati all’iscrizione, termini per l’iscrizione e le novità relative ai registri di carico e scarico e formulari di identificazioni dei rifiuti in modalità digitale.

A partire da dicembre 2024 si potrà iniziare ad accedere alle aree riservate rivolte alle varie categorie di soggetti coinvolti (operatori, produttori di rifiuti, Enti di controllo, etc).

La presentazione degli addetti a Ecomondo.

Nel corso dell’evento “Il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” svoltosi il 9 Novembre a Ecomondo, la fiera della transizione ecologica,  la Direzione Generale Economia Circolare del MASE, l’Unioncamere e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno illustrato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e le relative modalità operative di funzionamento.

Sul sito del RENTRI è possibile visionare le presentazioni dei relatori esperti.

Definite le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI, le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

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Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti per Responsabile Tecnico.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato molto recentemente alcuni provvedimenti riguardanti adempimenti connessi alla figura del Responsabile Tecnico per la Gestione Rifiuti ed in particolare alla cessazione del periodo transitorio avvenuta il 16 ottobre 2023.
Vediamo cosa succede.

Cosa succede se l’R.T. non supera l’esame di idoneità.

In caso di mancato superamento dell’esame di idoneità a cui è tenuto il R.T. in regime transitorio, viene meno uno dei requisiti necessari per esercitare tale ruolo e affinchè l’impresa possa rimanere iscritta nelle categorie dell’Albo che lo prevedono.
In tal caso, la Delibera n. 5 dell’11 ottobre 2023, stabilisce che l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni (scadenza 15 Aprile 2024).

In tal modo si vuole consentire all’R.T. di superare l’esame di idoneità. In tale periodo il ruolo verrà svolto temporaneamente da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.

Sessioni straordinarie per la verifica di idoneità

Con Delibera n. 6 del 16 ottobre 2023, in conseguenza di quanto sopra indicato, l ‘A.N.G.A. ha stabilito che le Sezioni Regionali possono fissare ulteriori sessioni straordinarie di esame per gli R.T. che devono superare la verifica di idoneità.

 

Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico.
Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico.

I responsabili tecnici in regime transitorio esonerati, ai sensi dell’art 2, comma 2, lett. b, della deliberazione n. 4/2019 dal possesso del diploma di scuola media superiore, mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.

Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023

Delibera n. 5 del 11 ottobre 2023

Delibera n. 6 del 16 ottobre 2023

Addio ai glitter! Cosa prevede il nuovo regolamento sulle microplastiche.

Il mondo dovrà vivere anche senza glitter!
Dal 15 ottobre 2023, in tutta Europa, non si potranno più commercializzare prodotti glitterati.
Tale divieto rientra nelle misure adottate dalla UE per combattere la dispersione di microplastiche nell’ambiente.

La disposizione è contenuta nel  Regolamento (UE) n. 2023/2055 relativo alle microparticelle di polimeri sintetici.

Nelle premesse del regolamento si afferma: “La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Tali polimeri sono diffusi nell’ambiente e sono stati rinvenuti anche nell’acqua potabile e in alimenti. Essi si accumulano nell’ambiente e contribuiscono all’inquinamento da microplastica.”

La restrizione adottata fa riferimento ad un’ampia definizione di microplastica: copre tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a 5 millimetri organiche, insolubili e resistenti alla degradazione.

Alcuni esempi di prodotti, che prevedono in alcune formulazioni l’utilizzo di microplastiche, che rientrano nelle nuove restrizioni:

  • materiale di riempimento granulare utilizzato sulle superfici sportive artificiali;
  • cosmetici: microplastiche aggiunte a scopo di esfoliazione (microsfere) o per ottenere una consistenza, fragranza o colore specifici; prodotti per le unghie
  • colle, prodotti per decorazioni;
  • detersivi, ammorbidenti, glitter, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, giocattoli, medicinali e dispositivi medici.

La norma, che fa parte del progetto più ampio del Green Deal, avrà in parte effetto immediato (come appunto per i glitter sfusi e microsfere) ed in parte diluito nel tempo per consentire alle parti interessate  di sviluppare alternative sostenibili.

Leggi il Regolamento (UE) n. 2023/205

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