Chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Veneto sono stati pubblicati per rendere agevole il processo di attuazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che a decorrere dal 13 giugno 2013, ha introdotto l’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), che accorpa le principali autorizzazioni ambientali.
Il regolamento è applicabile solamente alle piccole e medie imprese e agli impianti produttivi, anche se di una grande impresa, non soggetti ad AIA ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006 come chiarito dalla Circolare Ministero dell’Ambiente n. 49801 del 07/11/2013.
Come riportato nel testo della delibera regionale l’intento dell’AUA è quello di ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici, con ciò determinando un netto miglioramento, in termini di efficienza dell’intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo riguardano gli aspetti procedurali ed amministrativi, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici delle autorizzazioni per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.
Si avvisano gli utenti che la procedura informatica per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni PRTR (di cui all’art.4 del DPR 157/2011) è disponibile nel sito http://www.eprtr.it.
Come avevamo già segnalato nelle precedenti newsletter di AGOSTO e SETTEMBRE 2013, il Decreto Fare (D.L. n. 69/2013) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia e convertito con Legge n. 98/2013, ha dettato le nuove norme che regolamentano la gestione delle terre e rocce da scavo.
In particolare l’art. 41 bis ha previsto l’applicazione di principi di semplificazione amministrativa per la gestione di detti materiali e le condizioni rispetto alle quali possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti.
Il testo di legge conferma quindi che:
La Regione Veneto è intervenuta in materia con una propria Circolare esplicativa, Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013, al fine di rendere agevole l’applicazione delle nuove disposizioni.
Rispetto a quanto pubblicato dalla Circolare a cui si rimanda, si evidenzia la disponibilità di due modelli per le comunicazioni obbligatorie:
Modello 1, da utilizzare per la comunicazione all’ARPAV ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, della legge n. 98/2013 e per le eventuali modifiche. Il Modello 1 va trasmesso, prima dell’inizio dell’attività di scavo e in caso di modifiche relative alle condizioni iniziali, a:
Modello 2, da utilizzare per la comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell’art. 41 bis, comma 3, della legge n. 98/2013, della conferma del completo utilizzo dei materiali di scavo. Il Modello 2, con il quale si conferma che i materiali da scavo sono stati utilizzati, va inviata a:
Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013, Modello 1, Modello 2.
A seguito della modifica dei termini di operatività apportati dall’art. 11 “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia” del Decreto Legge 101/2013 convertito in legge con la Legge del 30 ottobre 2013 n. 125, il 31 ottobre 2013 è stata pubblicata la nuova Circolare esplicativa SISTRI che sostituisce la precedente del 1° ottobre 2013.
La legge di conversione ha introdotto alcune novità, tra cui:
Nella Circolare ministeriale vengono chiarite le modalità di coordinamento tra gli obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e gli obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI:
In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore dell’impianto, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.
Sanzioni dal 1° agosto 2014: proroga “sistema binario” SCHEDA SISTRI e FORMULARI
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e pertanto fino al 1° agosto 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.
La disciplina relativa al danno ambientale di cui alla Parte VI del Testo Unico ambientale viene rivista completamente a seguito dell’entrata in vigore (4 settembre 2013) della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. legge europea 2013) e in particolare dall’art. 25. Questo a seguito della procedura di infrazione che la Commissione UE aveva imposto all’Italia.
Non si parla più solamente di danno ambientale dovuto da un comportamento doloso o colposo, ma anche di danno ambientale causato da un comportamento scorretto da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle queste attività (aggiunto l’art. 298 bis al D.Lgs. 152/2006).
Importanza rilevante assume la modifica apportata all’art. 313, comma 2, che stabilisce che quando si verifica un danno ambientale i soggetti che hanno determinato il danno sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione. In precedenza era possibile risarcire il danno mediante il pagamento dell’equivalente, ora invece il ripristino è sempre obbligatorio. E aggiunge che “Solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti”.
Il tempo impiegato presso il produttore, in questo specifico caso, è stato di 5 min.
N.B. Il produttore, per la stampa della scheda SISTRI, deve necessariamente identificarsi con il proprio dispositivo e non può più provvedere alla stampa mediante il dispositivo dell’autista.
Nel caso non sia possibile disporre dei mezzi informatici da parte del produttore e quindi non risulti possibile stampare la scheda SISTRI, sarà cura del soggetto tenuto alla compilazione della parte successiva (quindi il trasportatore in questo caso) essere in possesso della scheda movimentazione.
A tale proposito riportiamo nel link la domanda e la risposta data dal SISTRI.
In occasione dell’avvio del SISTRI, è stata pubblicata la Circolare esplicativa con la quale sono stati chiariti alcuni dei dubbi sorti in questo periodo, quali:
– tra i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI dal 1° ottobre 2013 ci sono “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011 (quindi si tratta dei gestori di impianti da cui derivano a seguito di operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti pericolosi);
– restano esclusi dall’utilizzo del SISTRI fino al 3 marzo 2014 i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi” intendendo i soggetti dalla cui attività primaria deriva la produzione di rifiuti speciali pericolosi, così come il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti speciali pericolosi
Con la pubblicazione del decreto legge 31 agosto 2013 n.101 gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi devono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) a partire dal 1 ottobre.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania il termine iniziale dell’operatività è fissato al 3 marzo 2014.
Il decreto è entrato in vigore il 1 settembre 2013.
Con la pubblicazione della Legge 9 agosto, n.98 viene approvato, con modificazioni, in modo definitivo il Decreto Fare, DL 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. La legge è entrata in vigore il 21 agosto 2013.
Gli articoli 41, 41bis, 41ter, 41 quater apportano modifiche sostanziali alla normativa ambientale, come già anticipato nelle newsletter di giugno e agosto.
In sintesi riportiamo i contenuti dei 4 articoli.
Art. 41 – Disposizioni in materia ambientale
Sostituzione dell’art. 243 del d.lgs. 152/2006 Gestione delle acque sotterranee emunte
Il primo comma sostituisce l’art. 243 del d.lgs. 152/2006 – Gestione delle acque sotterranee emunte – con un nuovo articolo che riguarda la bonifica delle acque di falda contaminate tenendo conto al contempo del risparmio idrico; vengono definite le diverse casiste per il trattamento, lo scarico in fognatura e in corpo idrico recettore, così come la reimmissione in falda previo trattamento delle acque nello stesso acquifero da cui sono emunte ai fini della bonifica anche con cicli ripetuti, sempre ai fini di garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente.
Integrato l’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 con il comma 2 bis
Si conferma l’applicazione del DM 161/2012 solamente alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.
Confermate le disposizioni per le “matrici materiali di riporto”
Con la modifica dei riferimenti al termine “suolo”, apportate dal comma 3, si amplia l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del d.lgs. 152/2006, riportata nell’art. 3 del DL 2/2012.
Di fatto tale interpretazione amplia le esclusioni previste dall’art.185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.Lgs. 152/2006 stabilendo che ”Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del d.lgs. 152/2006, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”
Dal punto di vista applicativo, la norma specifica che ai fini di tale esclusione, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
Nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
Art. 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo
Ad esclusione dei materiali da scavo di progetti sottoposti a VIA o ad autorizzazione AIA per cui vige il DM 161/2012, per tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, qualora si rispettino le 4 condizioni stabilite dalla norma, in breve riportate:
Tali condizioni valgono sia per i cantieri con una produzione di terre e rocce da scavo in quantità inferiori ai 6000 mc (comma 1 dell’art. 41-bis) che per quelli con produzione superiore ai 6000 mc (comma 5 dell’art.41-bis).
Inoltre il produttore o proponente dell’opera deve attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’ARPA.
Art. 41-ter Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
Sono state integrate le tipologie di attività che possono rientrare tra gli impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati alle parti I e II dell’allegato IV alla Parte V del d.lgs. 152/2006. Si citano i sylos per materiali vegetali, gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse, le cantine che trasformano uva nonché gli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, frantoi.
Art. 41-quater Disciplina dell’utilizzo del pastazzo da agrumi
Il Parlamento delega il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ad adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti.
Continua a far discutere la ripresa di operatività del SISTRI fissata per ottobre 2013. Il ministro Flavio Zanonato, al 58° Congresso nazionale degli Ingegneri a Brescia, ha messo in evidenza le difficoltà riscontrate dalle aziende nell’utilizzo del sistema e l’eccesso di burocrazia per recepire la direttiva sui rifiuti. Il ministro per lo sviluppo economico ritorna quindi sulle necessarie semplificazioni del Sistri, prevedendo l’esclusione per chi produce solo rifiuti non pericolosi.
In Parlamento il presidente della Commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci ha depositato un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, sottolineando le difficoltà incontrate dagli operatori . Tali conclusioni sono state approvate all’unanimità dai rappresentanti delle 31 organizzazioni delle imprese coinvolte lo scorso 20 giugno, definiscono il Sistri un sistema non idoneo perché comporta eccessivi sovraccarichi sia in termini organizzativi che di costi.
Interrogazione parlamentare del Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati