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Danno ambientale – Modifiche alle disposizioni della Parte VI del Testo Unico Ambientale

La disciplina relativa al danno ambientale di cui alla Parte VI del Testo Unico ambientale viene rivista completamente a seguito dell’entrata in vigore (4 settembre 2013) della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. legge europea 2013) e in particolare dall’art. 25. Questo a seguito della procedura di infrazione che la Commissione UE aveva imposto all’Italia.

Non si parla più solamente di danno ambientale dovuto da un comportamento doloso o colposo, ma anche di danno ambientale causato da un comportamento scorretto da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle queste attività (aggiunto l’art. 298 bis al D.Lgs. 152/2006).

Importanza rilevante assume la modifica apportata all’art. 313, comma 2, che stabilisce che quando si verifica un danno ambientale i soggetti che hanno determinato il danno sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione. In precedenza era possibile risarcire il danno mediante il pagamento dell’equivalente, ora invece il ripristino è sempre obbligatorio. E aggiunge che “Solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti”.

Legge 6 agosto 2013 n.97

Articoli D.Lgs. 152/2006 modificati

UN CASO PRATICO: prime prove di utilizzo del SISTRI come intermediari

  1. L’intermediario ha avviato il SISTRI inserendo il proprio dispositivo USB, digitando pin, username e password per il login. In qualità di intermediari è possibile compilare la scheda per i produttori di rifiuti entrando in area MOVIMENTAZIONE  – COMPILA ALTRE SCHEDE SISTRI;
  2. Si sceglie il tipo di scheda che si vuole compilare (se per PRODUTTORE o per comune Campania ecc), quindi si seleziona “produttore” e quindi si presenta la scelta tra un produttore iscritto al Sistri oppure no. In questo specifico caso il produttore era iscritto e pertanto si è proceduto alla compilazione dei vari campi:  anagrafica produttore, informazioni sul rifiuto, altre informazioni del rifiuto, trasportatore e destinatario, intermediario.  Una volta compilati tutti i campi appare il riepilogo e poi si firma;
  3. A questo punto  la scheda sarà visibile dal trasportatore e dal destinatario che possono accedere per verificare  e/o aggiungere i dati relativi a quel servizio.
  4. Il produttore entra in gioco quando il trasportatore si reca presso di lui a ritirare il rifiuto; il produttore,  per “prendere in carico il rifiuto” deve accedere con il proprio dispositivo USB, inserendo pin e password; completata anche questa fase, il produttore deve stampare la scheda SISTRI in triplice copia (una rimane al produttore e 2 seguono il trasporto).
  5. A destino, quando l’impianto accetta il rifiuto, i “pallini“ diventano verdi e il servizio è concluso, rimane solamente da firmare il movimento nel registro cronologico.

Il tempo impiegato presso il produttore, in questo specifico caso,  è stato di 5 min.

N.B. Il produttore, per la stampa della scheda SISTRI, deve necessariamente identificarsi con il proprio dispositivo e non può più provvedere alla stampa mediante il dispositivo dell’autista.

Nel caso non sia possibile disporre dei mezzi informatici da parte del produttore  e quindi non risulti possibile stampare la scheda SISTRI, sarà cura del soggetto tenuto alla compilazione della parte  successiva (quindi il trasportatore in questo caso) essere in possesso della scheda movimentazione.

A tale proposito riportiamo nel link la domanda e la risposta data dal SISTRI.

Domanda Sistri

Operatività SISTRI

In occasione dell’avvio del SISTRI, è stata pubblicata la Circolare esplicativa con la quale sono stati chiariti alcuni dei dubbi sorti in questo periodo, quali:

– tra i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI dal 1° ottobre 2013 ci sono “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti  pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di  appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011 (quindi si tratta dei gestori di impianti da cui derivano a seguito di operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti pericolosi);

– restano esclusi dall’utilizzo del SISTRI fino al 3 marzo 2014 i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi” intendendo i soggetti dalla cui attività primaria deriva la produzione di rifiuti speciali pericolosi, così come il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti speciali pericolosi

NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI

Sistri: è ufficiale parte il 1 ottobre

Con la pubblicazione del decreto legge 31 agosto 2013 n.101  gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi devono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)  a partire dal 1 ottobre.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania il termine iniziale dell’operatività è fissato al 3 marzo 2014.
Il decreto è entrato in vigore il 1 settembre 2013.

Decreto legge 31 agosto 2013 n.101

Convertito in Legge il DL FARE

Con la pubblicazione della Legge 9 agosto, n.98 viene approvato, con modificazioni, in modo definitivo il Decreto Fare, DL 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. La legge è entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Gli articoli 41, 41bis, 41ter, 41 quater apportano modifiche sostanziali alla normativa ambientale, come già anticipato nelle newsletter di giugno e agosto.

In sintesi riportiamo i contenuti dei 4 articoli.

Art. 41 – Disposizioni in materia ambientale

Sostituzione dell’art. 243 del d.lgs. 152/2006 Gestione delle acque sotterranee emunte

Il primo comma sostituisce l’art. 243 del d.lgs. 152/2006 – Gestione delle acque sotterranee emunte – con un nuovo articolo che riguarda la bonifica delle acque di falda contaminate tenendo conto al contempo del risparmio idrico; vengono definite le diverse casiste per il trattamento, lo scarico in fognatura e in corpo idrico recettore, così come la reimmissione in falda previo trattamento delle acque nello stesso acquifero da cui sono emunte ai fini della bonifica anche con cicli ripetuti, sempre ai fini di garantire un’effettiva riduzione  dei  carichi  inquinanti  immessi nell’ambiente.

Integrato l’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 con il comma 2 bis

Si conferma l’applicazione del DM 161/2012 solamente alle terre e rocce  da  scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Confermate le disposizioni per le “matrici materiali di riporto”

Con la modifica dei riferimenti al termine “suolo”, apportate dal comma 3, si amplia l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del d.lgs. 152/2006, riportata nell’art. 3 del DL 2/2012.

Di fatto tale interpretazione amplia le esclusioni previste dall’art.185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.Lgs. 152/2006 stabilendo che ”Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del d.lgs. 152/2006, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito  e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”

Dal punto di vista applicativo, la norma specifica che ai fini di tale esclusione, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

Nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Art. 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

Ad esclusione dei materiali da scavo di progetti sottoposti a VIA o ad autorizzazione AIA per cui vige il DM 161/2012, per tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, qualora si rispettino le 4 condizioni stabilite dalla norma, in breve riportate:

  • sia certa la destinazione all’utilizzo;
  • non siano superati i CSC di cui alle colonne A e B della Tab. 1 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 in riferimento al sito di destinazione;
  • in un ciclo di produzione successivo non vi sia il rischio di determinare effetti negativi per la salute nè variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
  • non sia necessario, ai fini del riutilizzo, sottoporre i materiali da scavo ad  alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Tali condizioni valgono sia per i cantieri con una produzione di terre e rocce da scavo in quantità inferiori ai 6000 mc (comma 1 dell’art. 41-bis) che per quelli con produzione superiore ai 6000 mc (comma 5 dell’art.41-bis).

Inoltre il produttore o proponente dell’opera deve attestare  il  rispetto  delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’ARPA.

Art. 41-ter  Norme ambientali per gli  impianti  ad  inquinamento  scarsamente significativo

Sono state integrate le tipologie di attività che possono rientrare tra gli impianti ad inquinamento atmosferico  scarsamente rilevante elencati alle parti I e II dell’allegato IV alla Parte V del d.lgs. 152/2006. Si citano i sylos per materiali vegetali, gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle  stesse, le cantine che trasformano uva nonché gli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, frantoi.

Art. 41-quater Disciplina dell’utilizzo del pastazzo da agrumi

Il Parlamento delega il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ad adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi  ad  uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti.

Novità SISTRI

Continua a far discutere la ripresa di operatività del SISTRI fissata per ottobre 2013. Il ministro Flavio Zanonato,  al 58° Congresso nazionale degli Ingegneri a Brescia, ha messo in evidenza le difficoltà riscontrate dalle aziende nell’utilizzo del sistema e l’eccesso di burocrazia per recepire la direttiva sui rifiuti.  Il ministro per lo sviluppo economico ritorna quindi sulle necessarie semplificazioni del Sistri, prevedendo l’esclusione per chi produce solo rifiuti non pericolosi.

In Parlamento il presidente della Commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci ha depositato un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, sottolineando le difficoltà incontrate dagli operatori . Tali conclusioni sono state approvate all’unanimità dai rappresentanti delle 31 organizzazioni delle imprese coinvolte lo scorso 20 giugno, definiscono il Sistri un sistema non idoneo perché comporta eccessivi sovraccarichi sia in termini organizzativi che di costi.

Interrogazione parlamentare del Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati

DL FARE: ancora modifiche con il passaggio alla Camera

Rispetto a quanto pubblicato nella newsletter di Giungo 2013 comunichiamo che con il passaggio alla Camera dei Deputati sono subentrate ulteriori modifiche all’art. 41 del DL “Fare” (Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 cd. Decreto Fare entrato in vigore il 22/06/2013) in materia di terre e rocce da scavo.

La proposta ora al vaglio del Senato, Disegno di Legge approvato il 26 luglio 2013 dalla Camera dei Deputati (N. 1248-A/R), detta all’art. 41­bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo.

Ad esclusione dei materiali da scavo di progetti sottoposti a VIA o ad autorizzazione AIA, per tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti (art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) rispettando determinate condizioni e mediante un’attestazione da inviare all’ARPA competente dichiarando l’utilizzo previsto, il rispetto delle CSC e senza causare pericolo per le acque sotterranee.

Viste le numerose e continue modifiche sull’argomento attendiamo l’approvazione definitiva per tracciare il nuovo quadro per le terre e rocce da scavo.

Link al Disegno di Legge approvato il 26 luglio 2013 dalla Camera dei Deputati (N. 1248-A/R)

Deroghe per le terre e rocce da scavo

Con una deroga alla disciplina sulle terre e rocce da scavo il Governo ha snellito le disposizioni del regolamento di cui al DM 161/2012 prevedendo in sintesi che:

  •  Le disposizioni del DM 161/2012 si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA);
  •  In merito ai materiali da scavo prodotti dai cantieri in quantità inferiore a 6000 mc ritorna ad applicarsi l’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, in precedenza abrogato.

La norma non precisa cosa deve essere applicato ai cantieri dove si producono terre e rocce in quantitativi maggiori di 6000 mc che non sono però oggetto di VIA o AIA. E’ opportuno attendere i chiarimenti o le modifiche  che da quanto emerge, interverranno a breve.

Riferimenti normativi:

Art. 8-bis, comma 1 e 2, del Dl 43/2013 entrato in vigore il 26/6/2013 con la Legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge del Dl 43/2013 recante disposizioni urgenti di contrasto ad emergenze ambientali e a favore delle zone terremotate del maggio 2012).

Decreto legge 26 aprile 2013 n.43

 

Esclusione delle “matrici materiali di riporto” dalla normativa dei rifiuti e delle terre e roccia da scavo

Le disposizioni in materia ambientale dettate dall’art. 41 del Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (cd. Decreto Fare entrato in vigore il 22/06/2013) hanno determinato una modifica dei riferimenti al termine “suolo”, ampliando le esclusioni previste dall’art. 185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.Lgs. 152/2006.

Questa importante modifica prevede che anche le “matrici materiali di riporto” (di cui all’All.2 del D.Lgs. 152/2006) costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri, rimangano escluse dal campo di applicazione della normativa “rifiuti”.

Dal punto di vista applicativo, la norma specifica che ai fini di tale esclusione, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

Nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Link: Dl 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cd. “Decreto Fare”) 

 

Il SISTRI si rifà vivo con le aziende iscritte.

Segnaliamo che è partita la campagna del SISTRI per il riallineamento delle anagrafiche  dei soggetti coinvolti, che a suo tempo si sono iscritti.

Il call center del SISTRI, riattivato dai primi giorni del mese di maggio, sta contattando le aziende per procedere all’aggiornamento dei dati contenuti nel database che nel frattempo potrebbero essere variati.

In caso di variazione dei dati societari ed anagrafici, le aziende potranno comunicare i dati ai seguenti recapiti di SISTRI:

iscrizionemail@sistri.it

numero verde 800 00 38 36

E’  necessario comunicare il codice  pratica rilasciato all’epoca dell’iscrizione.

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