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MUD 2013: il 30 aprile la scadenza.

Si ricorda, come già anticipato (leggi notizia), che scadrà il 30 aprile 2013 il termine per la presentazione del MUD 2013 (dati anno 2012).

La dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti, presenta alcune importanti novità e reintroduce l’obbligo anche per alcuni operatori che negli ultimi due anni erano esclusi dalla dichiarazione (commerciante ed intermediari e trasportatori a titolo professionale di rifiuti).

Inoltre, salvo limitate ipotesi in cui può essere presentata una versione semplificata cartacea, la dichiarazione deve obbligatoriamente essere presentata alla CCIAA di competenza con il sistema del MUD telematico.

Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).

Per ogni ulteriore informazione o preventivi personalizzati contattare i seguenti recapiti:

tel. 049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

Per garantire una puntuale presentazione della dichiarazione la documentazione dovrà essere messa a disposizione di Novatech S.r.l. entro il 20 aprile 2013.

Reintrodotto il MUD per trasportatori ed intermediari

Come già anticipato nella notizia precedentemente pubblicata, con D.p.c.m. 20 dicembre 2012 – pubblicato in GU 29 dicembre 2012 n. 302, So n. 213 – è stato approvato il nuovo modello del MUD – Modello Unico di dichiarazione Ambientale per l’anno 2013 (dati del 2012).

Il decreto ha introdotto alcune novità nel modello del MUD ed ha reintrodotto l’obbligo di presentazione per le categorie dei trasportatori di rifiuti ed intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione (l’obbligo era infatti stato eliminato in previsione dell’entrata in funzione del SISTRI, non ancora avvenuta).

Ricordiamo che la scadenza per la presentazione alla CCIAA di competenza è il 30 aprile 2013.

Novatech S.r.l. offre un servizio di compilazione e presentazione del MUD per via telematica, con controllo di tutta la documentazione.

Per informazioni e preventivi:

consulenza@novatech-srl.it

tel 049 8936673

Bonifica siti inquinati: nuovi requisiti per l’Albo.

Con Deliberazione 30 gennaio 2013, “Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 – bonifica dei siti.”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali  ha modificato i requisiti di iscrizione alla categoria 9, per le  imprese che eseguono la bonifica dei siti inquinati.

Il vecchio allegato B della Delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, viene sostituito con questo nuovo provvedimento che ridetermina il requisito dell’importo delle opere eseguite che l’impresa che intende essere iscritta nella categoria 9, classe A deve dimostrare.

Per le altre classi della categoria 9 non è più richiesto, invece, il requisito della dimostrazione dei lavori svolti.

Leggi la Deliberazione 30 gennaio 2013 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Leggi la Deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Terre e rocce di scavo: il Veneto disciplina le procedure per i piccoli cantieri.

Sono state pubblicate sul B.U.R.V. n. 20 del 26/02/2013 le “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni come definiti dall’art. 266, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)”.

Nella nota sulla trasparenza sottostante il titolo della Delibera si precisa che “Il provvedimento intende sopperire ad un momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce in quantitativi movimentati fino a 6.000 mc.“.

La Regione Veneto, ha quindi deciso di disciplinare in proprio, in attesa della disciplina nazionale,  le procedure operative per la gestione dei piccoli quantitativi di terre e rocce da scavo provenienti da singolo cantiere.

Nella Delibera si disciplinano anche le modalità per lo svolgimento dell’indagine ambientale, le indicazioni metodologiche di campionamento, analisi chimiche del terreno e test di cessione, le tabelle di riferimento-siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti ed infine la modulistica da adottarsi.

Leggi:

– testo della Delibera di Giunta Regionale n. 179 dell’11 febbraio 2013

– testo dell’Allegato A

MUD 2013: le principali novità

Con Dpcm 20 dicembre 2012 , pubblicato in  GU 29 dicembre 2012 n. 302, So n. 213, è stato approvato il nuovo modello del MUD – Modello Unico di dichiarazione Ambientale per l’anno 2013 (dati del 2012).

Riassumiamo di seguito le principali novità introdotte, i soggetti obbligati e le modalità di presentazione della dichirazione annuale per la sezione rifiuti speciali.

LE PRINCIPALI NOVITÀ NELLA SEZIONE RIFIUTI SPECIALI

  1. nella sezione anagrafica è obbligatorio indicare il codice ISTAT ATECO nella versione 2007 (fino all’anno scorso si usava la versione 2002)
  2. nella sezione anagrafica va indicata la presenza di eventuali certificazioni ambientali (ISO 14001 e EMAS)
  3. il MUD è stato reintrodotto per i trasportatori di rifiuti e gli intermediari senza detenzione
  4. dev’essere indicato il rifiuto pericoloso trasportato in proprio (l’articolo 189, comma 3 esonera infatti solo il trasporto in proprio dei rifiuti non pericolosi)
  5. dev’essere indicata la quantità dei rifiuti in giacenza al 31/12/2012
  6.  sono stati inseriti due nuovi moduli relativi a rifiuti ricevuti (modulo RT-SP) o destinati (modulo DR-SP) a terzi all’estero (regolamento 1013/2006/Ce)
  7. nel modulo RT-SP vi è ora anche la possibilità di indicare che il rifiuto è stato ricevuto da privati (utile per coloro che prelevano rifiuti da una pluralità di soggetti privati)
  8. non è più necessario indicare lo stato fisico dei rifiuti;
  9. per le operazioni di recupero e smaltimento:
    — è stata introdotta la nuova classificazione delle discariche prevista dal Dlgs 36/2003
    — dev’essere indicato il dato relativo alla quantità di rifiuto per la quale il dichiarante ha svolto un’attività di
    preparazione per il riutilizzo, come previsto dalla direttiva 2008/98/Ce,
    — per le attività di messa in riserva e deposito preliminare dev’essere indicata la quantità complessiva gestita nel
    corso dell’anno, (per avere i dati degli impianti che hanno ricevuto autorizzazioni per queste sole attività).

 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD SEZIONE RIFIUTI SPECIALI

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che:
    – hanno più di 10 dipendenti
    – i rifiuti derivano la lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE RIFIUTI SPECIALI SEMPLIFICATA
Coloro che rispettano tutte le seguenti condizioni:
– sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti
– i rifiuti sono prodotti nella propria unità locale (quindi non ad es. in cantieri esterni)
– per ogni rifiuto hanno utilizzato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari.
La comunicazione, in questo caso, può avvenire anche tramite modulistica cartacea semplificata ed essere spedita per via postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento alla CCIAA di competenza. Non è più prevista la consegna a mano direttamente allo sportello della CCIAA.

COMUNICAZIONI CON OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA
Tutte le comunicazioni – salvo quella semplificata – devono essere presentate esclusivamente per via telematica (dal sito www.mudtelematico.it con utilizzo della firma digitale) utilizzando il software per produrre il file da inviare predisposto da Unioncamere o altri software che rispettino i requisiti tecnici indicati dalla norma.
Non sono più ammesse dichiarazioni inviate con altre modalità come ad esempio cd, dvd, floppy, né comunicazione su moduli cartacei (salvo quella semplificata).

 

LA SCADENZA
La scadenza per la presentazione è il 30 aprile 2013.

 

VERSAMENTO DIRITTO DI SEGRETERIA
Deve essere versato un diritto di segreteria per ogni unità locale che presenta la dichiarazione.
In caso di invio cartaceo (solo per la comunicazione semplificata) il diritto spettante alla CCIAA può essere versato con bollettino postale. L’importo in questo caso è di euro 15 per singola anagrafica.
In tutti gli altri casi di trasmissione telematica il pagamento va effettuato attraverso i sistemi di pagamento elettronici sicuri messi a disposizione dalle Camere di Commercio (carta di credito o Telemaco Pay).
L’importo in questo caso è di euro 10 per singola anagrafica.

SOGGETTI OBBLIGATI TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA
Produttori di non più di 7 rifiuti, prodotti nell’U.L., utilizzando per ciascuno non più di 3 trasportatori e 3 destinatari

Comunicazione rifiuti speciali semplificata

oppure

Comunicazione rifiuti speciali

Spedizione postale della modulistica cartacea

Trasmissione telematica

15 euro/anagrafica

10 euro/anagrafica

Tutti gli altri produttori di rifiuti obbligati

Comunicazione rifiuti speciali

Trasmissione telematica

10 euro/anagrafica

Gestori di impianti (recuperatori, smaltitori)
Trasportatori di rifiuti a titolo professionale
Intermediari e commercianti senza detenzione

 

Gas fluorurati: operativo il registro telematico, obbligo di iscrizione entro il 12 aprile.

Come preannunciato (leggi articolo), è divenuto operativo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35  dell’11 febbraio 2013, il Registro telematico nazionale delle  persone  e delle imprese  certificate,  istituito  ai  sensi  dell’art.  13  del decreto 27 gennaio 2012, n. 43 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

L’iscrizione al registro delle imprese e delle persone dovrà, pertanto, avvenire, ai sensi dell’art. 8 del DPR 43/2012, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato (ossia entro il 12 aprile 2013).

L’istanza di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il sito ufficiale del registro www.fgas.it. L’accesso alla procedura avviene esclusivamente attraverso firma digitale

Sul medesimo sito è disponibile la normativa, le guide di presentazione e l’elenco degli operatori registrati.

Ricordiamo di seguito i soggetti obbligati all’iscrizione (imprese e persone):

I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)

1.  Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
            1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
             2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
             3)  installazione;
             4)  manutenzione o riparazione;
b)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
              1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
              2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
              3)  installazione;
              4)  manutenzione o riparazione;
c)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2.  Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b)  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

 

 

Divieto ammissibilità rifiuti in discarica: nuova proroga al 31 dicembre 2013

A partire dal 1 gennaio 2013 avrebbe dovuto entrare in vigore il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, come previsto dal Dl 216/2011, convertito in legge 14/2012.

Tuttavia, il Governo venendo incontro alle richieste di molti operatori ha ulteriormente prorogato la data di decorrenza del divieto di conferimento facendola slittare al 31 dicembre 2013 (decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1, in vigore dal 15 gennaio 2013).

 

 

In scadenza: entro il 30/01/13 invio della documentazione degli impianti termici

Come già segnalato con notizia inviata durante lo scorso mese di dicembre, i responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici ad uso civile di potenza superiore a 35 kW,  in esercizio alla data del 29 aprile 2006, dovevano, entro la data del 31/12/2012,  integrare il libretto di centrale  previsto dall’art. 11 del DPR 26/8793, n. 412, con un atto in cui si dichiarava che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. lgs. n. 152/06 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

Inoltre, il libretto di centrale deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

Il termine per l’invio all’autorità competente di tali integrazioni al libretto di centrale è di 30 giorni dalla scadenza del termine di compilazione di cui sopra, pertanto deve avvenire entro il 30/1/2013.

L’autorità competente per l’invio è la Provincia.

Riportiamo nuovamente, la nota pubblicata sul sito della Provincia di Padova e il fac-simile di atto di dichiarazione da allegare al libretto di centrale.

Lo stesso avviso è reperibile anche sui siti delle altre province:

Provincia di Vicenza

Provincia di Venezia

Provincia di Belluno

 

Albo Gestori Ambientali: ipotesi di cambio responsabile tecnico

Con circolare n. 94 del 14 dicembre 2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito come è necessario comportarsi in caso di modifica del responsabile tecnico.

In particolare, il Comitato Nazionale ha chiarito che, in caso di cessazione del rapporto con il responsabile tecnico, si debba provvedere come segue:

a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
b) in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla precedente lettera a).

Decorso il periodo di 60 giorni, senza che l’impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, alla cancellazione dall’Albo dell’impresa stessa.
A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell’iscrizione o dell’eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.

Leggi la circolare n. 94 del 14 dicembre 2012

Scadenza al 31/12/12 per impianti termici civili

Segnaliamo la scadenza del 31/12/2012 relativa alle emissioni derivanti da impianti termici civili di potenza superiore a 35 kW.

CHI RIGUARDA

I responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici ad uso civile di potenza superiore a 35 kW  in esercizio alla data del 29 aprile 2006.

Da notare che anche gli impianti termici inseriti in un contesto aziendale possono rientrare nel presente obbligo qualora siano adibiti ad uso civile cioè per il riscaldamento/condizionamento degli ambienti di lavoro.

COSA FARE

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici di cui sopra deve integrare il libretto di centrale  previsto dall’art. 11 del DPR 26/8793, n. 412, con un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. lgs. n. 152/06 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

Inoltre, il libretto di centrale deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

IL TERMINE DI SCADENZA

La dichiarazione di cui sopra deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2012.
L’invio degli atti integrativi all’autorità competente – la Provincia –  deve avvenire entro 30 giorni dalla redazione degli stessi.

 

Si segnala, inoltre, che le Province hanno diffuso in questi giorni una nota esplicativa contenente alcuni chiarimenti relativi a questo adempimento.

Tra questi si segnala la seguente precisazione:

“Le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale prevista dall’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.”

Ai fini della validità della denuncia presentata in passato ai sensi dell’art. 284 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ovvero il modello previsto dalla parte I dell’allegato IX (ora soppresso), si ritiene che la stessa possa assolvere anche all’obbligo determinato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2010, non ravvisando alla stato attuale specifici motivi ostativi.”

 

In allegato la nota pubblicata sul sito della Provincia di Padova e il fac-simile di atto di dichiarazione da allegare al libretto di centrale.

Lo stesso avviso è reperibile anche sui siti delle altre province:

Provincia di Vicenza

Provincia di Venezia

Provincia di Belluno

 

In allegato anche gli estratti del D. Lgs. 152/06 sopra richiamati.

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