Si segnala che a partire dal 1 aprile 2013 il contributo ambientale CONAI sugli imballaggi a base cellulosica (carta e cartone) subirà una riduzione passando dagli attuali 10 euro/tonn a 6 euro/tonn.
Come evidenziato nel comunicato stampa diffuso dal Consorzio si tratta della terza di riduzione del contributo sulla carta a partire in poco più di un anno per un decremento complessivo corrispondente al 73 % (partendo da 20 euro/tonn).
Ulteriori informazioni su www.conai.org
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito in maniera inequivocabile il principio che l’autorizzazione al trasporto conto terzi ricomprende anche la possibilità di trasportare in conto proprio.
Il punto era stato messo in dubbio in numerose occasioni dalle Sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con riferimento al trasporto di rifiuti. Accadeva, infatti, che i veicoli in possesso del titolo abilitativo al trasporto conto terzi non venissero ammessi nella categoria specifica del trasporto conto proprio (212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06).
L’Albo Gestori Ambientali si è, di conseguenza, uniformato a quanto stabilito dalla Cassazione come evidenziato nella circolare n. 1463/Albo/Pres del 30/11/2012.
Riportiamo di seguito il disposto della Sentenza di Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012):
“Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett. b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale’”
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa apparso sul sito di SISTRI per ricordare che per l’anno 2012 il pagamento dei contributi è sospeso.
Comunicato relativo alla sospensione del pagamento per il contributo SISTRI anno 2012
Il disposto previsto dall’art. 52 del decreto legge 26 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, (GU n.147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187) stabilisce la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’iscrizione al Sistema SISTRI per l’anno 2012.
Pertanto sono vigenti le disposizioni recate dalla citata legge di conversione.
21 novembre 2012
A partire dal 1 dicembre 2012 le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele immesse nel mercato dovranno essere conformi a quanto prescritto dall’allegato I del Regolamento 453/2010.
La scheda dati di sicurezza deve essere formulata sempre in 16 punti:
A partire dal 1 dicembre 2012 tutte le sostanze dovranno essere classificate, etichettate e imballate secondo il regolamento CLP.
Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele ed abrogherà le Direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi).
Le sostanze immesse nel mercato con i vecchi imballaggi ed etichette dovranno essere reimballate e rietichettate.
L’etichetta di una sostanza classificata come pericolosa deve contenere i seguenti elementi:
Capacità dell’imballaggio |
Dimensioni |
Dimensioni dei pittogrammi |
≤ 3 litri: |
Possibilmente almeno 52 × 74 |
≥ 10 x 10 mm Almeno 16 x 16 mm |
> 3 litri, ma ≤ 50 litri: |
Almeno 74 × 105 mm |
Almeno 23 x 23 mm |
>50 litri, ≤ 500 litri: |
Almeno 105 × 148 mm |
Almeno 32 x 32 mm |
> 500 litri: |
Almeno 148 × 210 mm |
Almeno 46 x 46 mm |
Con il Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2 sono stati fissati i criteri per la messa in commercio dei sacchetti per asporto merci nel rispetto dell’ambiente (shopper ad alta biodegradabilità e/o compostabili).
Il termine ivi previsto per l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del divieto di commercializzazione degli shopper non conformi ai criteri di biodegradabilità e compostabilità viene ora anticipato di un anno. Questo uno dei contenuti del D.L. “Crescita-bis”, pubblicato in G.U. n. 245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n.194.
Il mancato rispetto dei criteri fissati verrà, pertanto, sanzionato a partire dal 1 gennaio 2013, secondo le seguenti modalità:
Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (G.U. 25 gennaio 2012 n. 20) come modificato dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (So n. 194 alla Gu 19 ottobre 2012 n. 245)
“art 2 comma 4. A decorrere dal 31 dicembre 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.”
L’edizione 2012 di Ecomondo – 16a fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile -avrà luogo anche quest’anno presso Rimini fiera dal 7 al 10 novembre.
Come sempre il più noto evento fieristico italiano per il mondo della tecnologia e dell’informazione ambientale, nonchè fondamentale punto di incontro per gli operatori del settore, si presenta con un programma molto ricco di eventi e di espositori.
L’edizione 2011 ha visto la partecipazione di più di 75.000 visitatori, 1.200 aziende dislocate nei 16 padiglioni su 75.000 metri quadrati.
Il programma completo della manifestazione ed ogni informazione utile sono a disposizione sul sito www.ecomondo.com
Il Ministero dell’Ambiente ha disposto un importante stanziamento per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le Piccole Medie Imprese (PMI) che abbiano ottenuto una certificazione ambientale secondo lo standard ISO 14001 oppure la registrazione EMAS. (decreto n° 313 del 26/04/2012, Gazzetta Ufficiale n° 123 del 28/05/2012 – Serie Generale).
Il contributo, che può raggiungere un massimo di 30.000 euro per impresa, vale per le aziende che abbiano attenuto la certificazione o la registrazione dal 6 ottobre 2003 in poi e sarà erogabile fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
BENEFICIARI:
PMI regolarmente iscritte al registro della Camera di Commercio alla data di pubblicazione del bando e che svolgano la loro attività nei seguenti settori:
DEFINIZIONE DI PMI:
Si tratta di
INTERVENTI FINANZIABILI:
Servizi reali di consulenza ed assistenza a favore delle PMI per:
1) la verifica e la registrazione dell’Organizzazione ai sensi del Regolamento 761/2001/ CE (EMAS);
2) la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
3) la verifica e la registrazione EMAS di Organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.
SPESE AMMISSIBILI:
a) per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di Gestione Ambientale;
b) per l’ente di verifica e/o di certificazione;
c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche).
d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell’impresa sia per il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale della stessa;
e) per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni con le Istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un’area ambientale del sito internet.
SPESE ESCLUSE:
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributi in conto capitale (rimborso delle spese sostenute).
Per le piccole imprese:
Per le medie imprese:
Novatech Srl è disponibile a supportare le PMI certificate che volessero inoltrare al Ministero la richiesta di finanziamento a fondo perduto.
Sono, infatti, esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione continua ad essere disciplinata dalla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Inoltre, in caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal regolamento il materiale scavato verrà considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
Il nuovo regolamento entrerà in vigore in data 6 ottobre 2012 .
Leggi il testo di legge DECRETO 10 agosto 2012, n. 161
Segnaliamo che la Regione Veneto con Delibera di Giunta n. 1773 del 28 agosto 2012 (BURV n. 75 del 11/09/2012), ha approvato un documento contenente le ” Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attivita’ di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000″.
Il documento è il frutto di un tavolo di lavoro cui hanno preso parte rappresentanti di URPV, ARPAV, Confindustria e Regione Veneto con l’obiettivo di approfondire i relativi aspetti di tipo gestionale e di individuare, ove compatibili con la disciplina di settore, eventuali semplificazioni procedurali.
L’obiettivo che si pone è di fornire un insieme di indicazioni operative per una migliore gestione delle problematiche legate alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e demolizione sia nel luogo di produzione, sia negli impianti in cui questi vengono trasformati in nuovi prodotti.
Introduce ed intende promuovere l’adozione nei cantieri del nuovo concetto di ‘demolizione selettiva‘ quale soluzione più efficace per ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti e per favorire la separazione e l’avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate.
Leggi la D.G.R.V. n. 1773 del 28/08/12