Come già segnalato con notizia inviata durante lo scorso mese di dicembre, i responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici ad uso civile di potenza superiore a 35 kW, in esercizio alla data del 29 aprile 2006, dovevano, entro la data del 31/12/2012, integrare il libretto di centrale previsto dall’art. 11 del DPR 26/8793, n. 412, con un atto in cui si dichiarava che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. lgs. n. 152/06 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.
Inoltre, il libretto di centrale deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.
Il termine per l’invio all’autorità competente di tali integrazioni al libretto di centrale è di 30 giorni dalla scadenza del termine di compilazione di cui sopra, pertanto deve avvenire entro il 30/1/2013.
L’autorità competente per l’invio è la Provincia.
Riportiamo nuovamente, la nota pubblicata sul sito della Provincia di Padova e il fac-simile di atto di dichiarazione da allegare al libretto di centrale.
Lo stesso avviso è reperibile anche sui siti delle altre province:
Con circolare n. 94 del 14 dicembre 2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito come è necessario comportarsi in caso di modifica del responsabile tecnico.
In particolare, il Comitato Nazionale ha chiarito che, in caso di cessazione del rapporto con il responsabile tecnico, si debba provvedere come segue:
a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
b) in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla precedente lettera a).
Decorso il periodo di 60 giorni, senza che l’impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, alla cancellazione dall’Albo dell’impresa stessa.
A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell’iscrizione o dell’eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.
Leggi la circolare n. 94 del 14 dicembre 2012
Segnaliamo la scadenza del 31/12/2012 relativa alle emissioni derivanti da impianti termici civili di potenza superiore a 35 kW.
CHI RIGUARDA
I responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici ad uso civile di potenza superiore a 35 kW in esercizio alla data del 29 aprile 2006.
Da notare che anche gli impianti termici inseriti in un contesto aziendale possono rientrare nel presente obbligo qualora siano adibiti ad uso civile cioè per il riscaldamento/condizionamento degli ambienti di lavoro.
COSA FARE
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici di cui sopra deve integrare il libretto di centrale previsto dall’art. 11 del DPR 26/8793, n. 412, con un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. lgs. n. 152/06 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.
Inoltre, il libretto di centrale deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.
IL TERMINE DI SCADENZA
La dichiarazione di cui sopra deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2012.
L’invio degli atti integrativi all’autorità competente – la Provincia – deve avvenire entro 30 giorni dalla redazione degli stessi.
Si segnala, inoltre, che le Province hanno diffuso in questi giorni una nota esplicativa contenente alcuni chiarimenti relativi a questo adempimento.
Tra questi si segnala la seguente precisazione:
“Le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale prevista dall’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.”
Ai fini della validità della denuncia presentata in passato ai sensi dell’art. 284 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ovvero il modello previsto dalla parte I dell’allegato IX (ora soppresso), si ritiene che la stessa possa assolvere anche all’obbligo determinato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2010, non ravvisando alla stato attuale specifici motivi ostativi.”
In allegato la nota pubblicata sul sito della Provincia di Padova e il fac-simile di atto di dichiarazione da allegare al libretto di centrale.
Lo stesso avviso è reperibile anche sui siti delle altre province:
In allegato anche gli estratti del D. Lgs. 152/06 sopra richiamati.
Si segnala che a partire dal 1 aprile 2013 il contributo ambientale CONAI sugli imballaggi a base cellulosica (carta e cartone) subirà una riduzione passando dagli attuali 10 euro/tonn a 6 euro/tonn.
Come evidenziato nel comunicato stampa diffuso dal Consorzio si tratta della terza di riduzione del contributo sulla carta a partire in poco più di un anno per un decremento complessivo corrispondente al 73 % (partendo da 20 euro/tonn).
Ulteriori informazioni su www.conai.org
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito in maniera inequivocabile il principio che l’autorizzazione al trasporto conto terzi ricomprende anche la possibilità di trasportare in conto proprio.
Il punto era stato messo in dubbio in numerose occasioni dalle Sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con riferimento al trasporto di rifiuti. Accadeva, infatti, che i veicoli in possesso del titolo abilitativo al trasporto conto terzi non venissero ammessi nella categoria specifica del trasporto conto proprio (212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06).
L’Albo Gestori Ambientali si è, di conseguenza, uniformato a quanto stabilito dalla Cassazione come evidenziato nella circolare n. 1463/Albo/Pres del 30/11/2012.
Riportiamo di seguito il disposto della Sentenza di Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012):
“Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett. b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale’”
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa apparso sul sito di SISTRI per ricordare che per l’anno 2012 il pagamento dei contributi è sospeso.
Comunicato relativo alla sospensione del pagamento per il contributo SISTRI anno 2012
Il disposto previsto dall’art. 52 del decreto legge 26 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, (GU n.147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187) stabilisce la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’iscrizione al Sistema SISTRI per l’anno 2012.
Pertanto sono vigenti le disposizioni recate dalla citata legge di conversione.
21 novembre 2012
A partire dal 1 dicembre 2012 le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele immesse nel mercato dovranno essere conformi a quanto prescritto dall’allegato I del Regolamento 453/2010.
La scheda dati di sicurezza deve essere formulata sempre in 16 punti:
A partire dal 1 dicembre 2012 tutte le sostanze dovranno essere classificate, etichettate e imballate secondo il regolamento CLP.
Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele ed abrogherà le Direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi).
Le sostanze immesse nel mercato con i vecchi imballaggi ed etichette dovranno essere reimballate e rietichettate.
L’etichetta di una sostanza classificata come pericolosa deve contenere i seguenti elementi:
Capacità dell’imballaggio |
Dimensioni |
Dimensioni dei pittogrammi |
≤ 3 litri: |
Possibilmente almeno 52 × 74 |
≥ 10 x 10 mm Almeno 16 x 16 mm |
> 3 litri, ma ≤ 50 litri: |
Almeno 74 × 105 mm |
Almeno 23 x 23 mm |
>50 litri, ≤ 500 litri: |
Almeno 105 × 148 mm |
Almeno 32 x 32 mm |
> 500 litri: |
Almeno 148 × 210 mm |
Almeno 46 x 46 mm |
Con il Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2 sono stati fissati i criteri per la messa in commercio dei sacchetti per asporto merci nel rispetto dell’ambiente (shopper ad alta biodegradabilità e/o compostabili).
Il termine ivi previsto per l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del divieto di commercializzazione degli shopper non conformi ai criteri di biodegradabilità e compostabilità viene ora anticipato di un anno. Questo uno dei contenuti del D.L. “Crescita-bis”, pubblicato in G.U. n. 245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n.194.
Il mancato rispetto dei criteri fissati verrà, pertanto, sanzionato a partire dal 1 gennaio 2013, secondo le seguenti modalità:
Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (G.U. 25 gennaio 2012 n. 20) come modificato dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (So n. 194 alla Gu 19 ottobre 2012 n. 245)
“art 2 comma 4. A decorrere dal 31 dicembre 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.”
L’edizione 2012 di Ecomondo – 16a fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile -avrà luogo anche quest’anno presso Rimini fiera dal 7 al 10 novembre.
Come sempre il più noto evento fieristico italiano per il mondo della tecnologia e dell’informazione ambientale, nonchè fondamentale punto di incontro per gli operatori del settore, si presenta con un programma molto ricco di eventi e di espositori.
L’edizione 2011 ha visto la partecipazione di più di 75.000 visitatori, 1.200 aziende dislocate nei 16 padiglioni su 75.000 metri quadrati.
Il programma completo della manifestazione ed ogni informazione utile sono a disposizione sul sito www.ecomondo.com