E’ stato pubblicato durante il mese di agosto il decreto, da tempo preannunciato, contenente le semplificazioni del SISTRI – DECRETO 25 maggio 2012, n. 141 – GU n. 196 del 23-8-2012.
Il decreto era atteso da tempo, ancor prima del provvedimento di sospensione del SISTRI intervenuto con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e poi convertito con LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata anch’essa durante il mese di agosto – GU n. 187 del 11-8-2012 – Suppl. Ordinario n.171 e giunge senz’altro come tardivo e possibile latore di confusione per gli utenti.
Nei contenuti del regolamento “semplificato” si scorgono alcune modifiche relative ai tempi di registrazione, alla microraccolta dei rifiuti, ecc.
L’applicazione del regolamento resta, tuttavia, subordinata alla decisione che il Ministero dovrà adottare, entro il termine del 30 giugno 2013, riguardo al futuro del SISTRI rimanendo pertanto sospesi tutti gli effetti legati al SISTRI ed al pagamento dei diritti annuali di iscrizione.
L’Unione Europea ha prodotto il terzo aggiornamento della direttiva diretta al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Si tratta della direttiva 2012/18/UE denominata Seveso III – nome attribuito a seguito del grave incidente occorso nel 1976 nel Comune di Seveso.
La direttiva fa seguito alle precedenti direttive 82/501/CEE (“Seveso”) e 96/82/CE (“Seveso II”).
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 24 luglio, la nuova direttiva abroga e sostituisce la precedente direttiva del 1996, che attualmente interessa circa 10.000 stabilimenti industriali europei.
La disciplina si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori a determinate soglie.
Gli stati membri sono chiamati a recepire i contenuti della nuova direttiva entro il 31 maggio 2015.
In Italia la normativa attualmente di riferimento è il D. lgs. n. 334/1999, di recepimento della direttiva 96/82/CE.
La necessita di questa nuova “versione” della direttiva è scaturita dalla nuova classificazione delle sostanze pericolose e delle miscele (regolamento 1272/2008/Ce, c.d. regolamento CLP).
Leggi la DIRETTIVA SEVESO III
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 luglio la nuova direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 13 agosto, prevede un tempo di adeguamento fino al 14 febbraio 2014 per gli stati membri che dovranno recepire nei propri ordinamenti interni i contenuti della Direttiva.
Tra le principali novità introdotte:
In Italia la vigente disciplina è costituita dal D. Lgs n. 151/2005 che dovrà essere sostituito da un nuovo provvedimento conforme a quanto previsto dalla nuova direttiva.
Leggi la nuova direttiva RAEE n. 2012/19/UE
La Camera di Commercio di Venezia ha attivato due bandi di finanziamento a sostegno delle imprese della provincia di Venezia su interventi legati a misure di prevenzione antisismica e si Sicurezza e Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro, certificazione, misurazione d’impatto ambientale ed interventi sull’efficienza energetica dell’attività d’impresa.
Bando per la Prevenzione Antisismica e la Sicurezza e Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro
Dal 10 luglio al 31 dicembre 2012, è possibile partecipare all’erogazione di contributi a fondo perduto per la prevenzione antisismica e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
È previsto un contributo pari all’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 5.000,00 per impresa.
Leggi tutti i dettagli del bando
Com’è noto, con l’approvazione del c.d. decreto sviluppo, il SISTRI è stato sospeso in attesa delle verifiche amministrative e funzionali che ne attestino l’effettiva funzionalità al fine dell’eventuale avvio operativo previsto non prima del prossimo 30 giugno 2013.
Il SISTRI non è stato quindi tecnicamente soppresso, pertanto il Ministero dell’Ambiente nega alle aziende il rimborso dei contributi versati, come richiesto dal mondo imprenditoriale.
Il sottosegretario all’Ambiente, Tullio Fanelli, ha spiegato che il rimborso dei contributi pagati dalle aziende è «una questione rilevante che potrà essere composta solo se si procederà alla sospensione del SISTRI e se gli esiti dei controlli daranno la rinuncia definitiva al sistema si disciplinerà la restituzione dei versamenti».
Il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha deliberato delle riduzioni dei contributi ambientali sugli imballaggi di diverse tipologie di materiale.
A partire dal 1 ottobre 2012 verranno applicate le seguenti diminuzioni dei contributi:
Così viene commentata da CONAI la notizia:
“Si tratta di un importante segnale per le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, nell’attuale difficile contesto economico” ha dichiarato il Presidente CONAI Roberto De Santis. La flessibilità nell’adeguamento del Contributo Ambientale ben rappresenta la validità del modello CONAI che garantisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali di recupero/riciclo e nel contempo risponde alle esigenze delle imprese consorziate. Grazie al Sistema Consortile che ha sostenuto e dato impulso alla valorizzazione dei materiali di imballaggio provenienti dalla raccolta urbana, oggi in Italia 3 imballaggi su 4 vengono recuperati, erano 1 su 3 nel 1998. Negli ultimi 15 anni, infatti, è completamente cambiato lo scenario del recupero: nel 1998 veniva valorizzato solo il 33,2% degli imballaggi immessi al consumo, oggi ne viene recuperato il 75%”. (fonte: www.conai.org)
È stato pubblicato il terzo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento n.1272/2008 (CLP), Regolamento n. 618/2012. Tale Regolamento modifica le tabelle 3.1 e 3.2 presenti dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP, introducendo la classificazione armonizzata per 11 nuove sostanze e modificando la classificazione per 5 sostanze già presenti.
Le classificazioni modificate riguardano:
n. CAS Identificazione
13775-53-6 trisodium hexafluoroaluminate
110-80-5 2-ethoxyethanol
109-99-9 tetrahydrofuran
3878-19-1 fuberidazole (ISO)
110-05-4 di-ter-butyl peroxide
Le nuove classificazioni riguardano:
n. CAS Identificazione
13674-87-8 tris[2-chloro-1-chloromethyl)ethyl]phoshate
22398-80-7 indium phoshide
25155-23-1 trixylyl phosphate
26523-78-4 tri(nonyphenyl) phosphite
75980-60-8 diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
25637-99-4 hexabromocyclododecane
3194-55-6 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane
71751-51-2 abamectin (ISO)
65195-55-3 avermectin B1a
57960-19-7 acequinocyl (ISO)
98-73-7 4-tert-butylbenzoic acid
129-73-7 leucomalachite greed
67129-08-2 metazachlor (ISO)
In occasione della imminente scadenza legata all’aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, da presentarsi entro il 31 luglio 2012 (vedi notizia) la Provincia di Padova ha pubblicato in questi giorni una circolare con delle importanti precisazioni che coinvolgono diverse attività produttive.
In particolare è stato chiarito che rientrano nell’obbligo di autorizzazione anche le linee di trattamento fanghi di impianti di trattamento di acque reflue.
Le aziende che sono dotate di un depuratore devono quindi provvedere ad autorizzare le emissioni provenienti dalla linea di trattamento fanghi.
Nel documento della Provincia si fa riferimento ad una autorizzazione di carattere generale di prossima emanazione che ricomprenderà queste casistiche; in mancanza di pubblicazione tempestiva della autorizzazione generale da parte della Provincia dovrà comunque essere presentata una richiesta di autorizzazione entro la scadenza del 31 luglio.
Per ciascuna delle casistiche indicate nella circolare va fatto riferimento alle scadenze previste nella tabella ivi allegata.
Leggi la circolare della Provincia di Padova.
Con Delibera 14 marco 2012 “Dimostrazione della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ridotto gli importi richiesti ai fini di dimostrazione della capacità finanziaria dei soggetti che effettuano l’attività di trasporto di rifiuti.
In passato era richiesto di dimostrare una capacità finanziaria di 50.000 euro per il primo mezzo e di 2.500 per ogni mezzo ulteriore; attualmente gli importi sono stati variati a 9.000 euro per il primo mezzo e 5.000 euro per ogni veicolo aggiuntivo.
Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato dalle imprese che iscrivono all’Albo nelle categorie da 1 a 5 con le seguenti modalità:
L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato in questi giorni una circolare (18 giugno 2012, prot. n. 809) che chiarisce la possibilità per le aziende iscritte che hanno presentato affidamento bancario secondo gli importi precedentemente stabiliti, di adeguare le somme ai nuovi importi previsti.
Entro l’8 dicembre 2012 molte delle aziende operanti nella Regione Veneto dovranno presentare un piano di adeguamento a quanto prescritto dall’art. 39 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle acque in materia di “acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio“.
La Regione Veneto – come prescritto dall’art. 121 del D. Lgs. 152/06 – con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA).
Successivamente con la D.G.R.V. n° 80 del 27/01/2011 sono state approvate le “Linee guida alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA”.
Da evidenziare che il corpus del PTA, compreso l’art. 39, è stato proprio in questi ultimi giorni modificato con D.G.R.V. del 15 maggio 2012, n. 842, introducendo significative novità ai contenuti e alle scadenze ivi previste.
L’art. 39 disciplina tutti i casi nei quali è obbligatorio dotarsi di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento provenienti da superfici scoperte sulle quali vengono effettuate lavorazioni e/o lavaggi di materiale e/o depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, ecc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.
Ne consegue che i titolari degli insediamenti devono valutare la propria condizione e qualora soggetti agli obblighi previsti dalla normativa regionale – tra i quali possono esserci anche interventi strutturali da realizzare – devono presentare una istanza di autorizzazione preventiva alla Provincia.
Secondo i termini appena modificati previsti dall’art. 39 (nel testo appena modificato con la citata D.G.R.V.):
“I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano (8 dicembre 2009, ndr), che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.“
Da notare che in taluni casi, anche se non vi sono adempimenti particolari da realizzare o autorizzazioni da richiedere, è comunque necessario presentare un’autocertificazione.
Tutto ciò premesso, si consiglia vivamente di provvedere ad una opportuna valutazione della propria realtà aziendale ed all’adozione tempestiva delle necessarie misure dirette all’adeguamento.
Novatech Srl offre un servizio di check-up della situazione aziendale e l’assistenza necessaria per l’espletamento della pratica da presentare alla Provincia competente.
Per informazioni:
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