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Archivio per Categoria In Evidenza

Dichiarazione SISTRI online

Riportiamo di seguito quanto pubblicato sul sito di SISTRI in data 17 aprile 2012 in merito alla dichiarazione MUD 2011.

 

Come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:

  • Produttori iniziali di rifiuti
  • Pericolosi
  • Non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con più di 10 dipendenti
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti

che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.


Attenzione: i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.


La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012:

  • accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato
  • compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI

Attenzione: Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore. Si ricorda al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.


L’APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI È DISPONIBILE NELL’AREA RISERVATA SISTRI ACCESSIBILE MEDIANTE L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO USB DEL DELEGATO DELL’UNITÀ LOCALE INTERESSATA

 

SISTRI: versamento dei diritti annuali entro il 30 aprile

Entro il prossimo 30 aprile le aziende e gli enti iscritti al SISTRI, Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti,  sono tenute a versare il contributo annuale di iscrizione.

Questo è il terzo anno di vita, se così si può definire, del SISTRI e il terzo contributo che i soggetti coinvolti sono tenuti a versare nonostante la mancata operatività del sistema.

Tali motivazioni hanno condotto tutte le principali associazioni di categoria a livello nazionale a richiedere al Ministero dell’Ambiente la soppressione del contributo SISTRI per l’anno 2012.

La richiesta è stata inviata sotto forma di lettera datata 13 marzo 2012 e sottoscritta da Confindustria, Confagricoltura, Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), Alleanza delle cooperative italiane, Confederazione italiana agricoltori, Claai (Confederazione libere associazioni artigiane italiane) e associazione R.ETE. Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti).

Nella stessa missiva è stato avanzata anche la richiesta di una revisione di tutto il progetto SISTRI considerato l’esborso già avvenuto negli scorsi anni di 70 milioni di euro e visti i continui rinvii dell’effettiva operatività del sistema.

 

In attesa di conoscere le determinazioni che il Ministero deciderà di prendere riportiamo qui di seguito la tabella con gli  importi per l’esecuzione del versamento, entro il 30 aprile, e le modalità per l’effettuazione del versamento.

tabella importi diritti annuali SISTRI

modalità versamento diritti annuali SISTRI

 

Albo Gestori Ambientali: pagamento diritti annuali entro il 30 aprile

Entro il prossimo 30 aprile, gli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, devono provvedere al versamento dei diritti annuali di iscrizione per lo svolgimento delle attività di:

– raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati
– raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi
– attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
– bonifica di siti
– bonifica di siti e beni contenenti amianto
– trasporto conto proprio di rifiuti (art 212 comma 8, D. Lgs. n. 152/06)
attività di gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65
– esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano ai sensi dell’art. 194 c.3 del D.lgs 152/2006, come sostituito dall’art. 17 del D.lgs 205/2010.

 

Per gli iscritti alla sezione Veneto dell’Albo gli estremi per il versamento sono:

– c.c.p. n. 17033309 intestato alla C.C.I.A.A. di Venezia – Sezione Regionale Albo Nazionale Gestori Ambientali

– causale “Diritti iscrizione Albo Gestori Ambientali, denominazione dell’impresa, categorie e classi d’iscrizione, anno 2012, partita IVA / codice fiscale”

 

Nell’allegata tabella gli importi dei versamenti dovuti.

 

 

 

Dichiarazione SISTRI/MUD 2012: servizio di compilazione

Il 30 aprile 2012 scade il termine per la presentazione della DICHIARAZIONE SISTRI/MUD per produttori e gestori di rifiuti.

L’obbligo riguarda:

  1. Produttori iniziali di rifiuti
    • Pericolosi
    • Non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti
  2. Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti

Novatech S.r.l. offre un servizio di compilazione della dichiarazione SISTRI/MUD completato da un controllo accurato della documentazione correlata (registri e formulari).

 

I produttori iniziali di rifiuti e i gestori di impianti di trattamento dei rifiuti possono presentare la dichiarazione SISTRI/MUD con le seguenti modalità:

  • attraverso il  SISTRI, accedendo alla propria posizione e utilizzando la procedura pubblicata sul portale www.sistri.it;

OPPURE

  • compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 – Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta. In questo caso la Dichiarazione SISTRI/MUD può essere compilata tramite il software su supporto magnetico predisposto da Unioncamere (o altri software che rispettino il medesimo tracciato record) oppure su modulistica cartacea.

Per qualsiasi informazione in merito e per ricevere un preventivo per il servizio di compilazione ed invio, contattare i seguenti recapiti:

tel 049 8936673

fax 049 8936702

consulenza@novatech-srl.it

SISTRI: è ufficiale la proroga al 30 giugno 2012.

Come preannunciato (leggi la notizia), in sede di conversione del c.d. decreto milleproroghe, è stato apportato un emendamento che proroga la data di avvio operativo del SISTRI, Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti,  al 30 giugno 2012.

L’ultima data di avvio era stata fissata al 2 aprile dal D.L. n. 216/2011 , ma in sede di conversione è stata apportata l’ulteriore dilazione del termine.

Per quanto riguarda i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti) un successivo decreto definirà la data di avvio del sistema che non sarà  comunque antecedente al 30 giugno stesso.

In merito ai contenuti e alla disciplina del SISTRI il Ministero dell’Ambiente ha comunque preannunciato una ulteriore revisione della normativa.

 

Legge 24 febbraio 2012,  n. 14 (G.U. n. 48 del 27-2-2012 – Suppl. Ordinario n.36)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.


Albo Gestori Ambientali: nuova circolare sui CER trasportabili.

È stata pubblicata in data 24 gennaio 2012 una nuova circolare dell’Albo Nazionale Gestori ambientali che contiene interessanti indicazioni in merito ad alcuni codici CER trasportabili nelle categorie 1 e nelle categorie 4 e 5.

Di particolare interesse quanto precisato con riferimento all’utilizzo di alcuni codici della famiglia 20 per il trasporto nelle categorie 4 e 5:

possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 4, i seguenti rifiuti identificati esclusivamente con i codici del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali:

20 01 01 – carta e cartone;
20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
20 01 25 – oli e grassi commestibili;
20 03 04 – fanghi delle fosse settiche;
20 03 06 – rifiuti della pulizia delle fognature.

Tali rifiuti possono essere utilizzati anche nella categoria 5, qualora detta categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 7, D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 205/10.

 

Leggi la circolare 24 gennaio 2012.

SISTRI: possibile proroga al 30 giugno 2012?

Come già annunciato (leggi la notizia), con Decreto Legge n. 216/2011 di fine anno (si tratta del cosiddetto decreto “milleproroghe”) è stata fissata un’ulteriore proroga del termine di avvio obbligatorio delle procedure del SISTRI al 2 aprile 2012.

In questi giorni è stato inserito nella legge di conversione del decreto milleproroghe un emendamento contenente un ulteriore rinvio di tale data al 30 giugno 2012.

Questa data coinvolgerebbe tutte le categorie di operatori compresi i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).

Il provvedimento è passato al vaglio della Camera in questi giorni ed è ora all’esame del Senato.

In caso di ufficializzazione delle proroga ne daremo pronta notizia.

 

 

SISTRI contributi 2012: la scadenza è il 30 aprile

Ricordiamo che la scadenza per il versamento dei diritti annuali di iscrizione al SISTRI per l’anno in corso  è il 30 aprile 2012.

In tal senso il D.M. 18/02/2011 n. 52, art.7, comma 3: “Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI”

Il versamento del contributo annuale è dovuto, quindi, da parte di tutti i soggetti iscritti al SISTRI indipendentemente dalla data di avvio dell’utilizzo obbligatorio del SISTRI (al momento fissata per il 2 aprile 2012 ma che potrebbe nuovamente slittare in sede di conversione del D.L.  – leggi la notizia)

Rendiamo noto che la Confindustria ha avanzato richiesta al Ministero dell’Ambiente e al SISTRI affinchè il contributo per l’anno 2012 non debba essere pagato da nessun soggetto iscritto in considerazione dei contributi già versati negli scorsi anni a fronte della inoperatività del sistema SISTRI.
È, inoltre, stata avanzata richiesta di revisione in diminuzione degli importi dovuti per gli anni successivi.

Daremo opportuna diffusione di ogni eventuale novità in merito.

Denuncia approvvigionamento idrico entro il 31 gennaio

L’art. 155 del Decreto Legislativo 152/2006 prevede per gli scarichi industriali che la tariffa del servizio di fognatura e depurazione sia determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.

I titolari di autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue provenienti da stabilimenti produttivi devono, quindi, effettuare una denuncia annuale delle acque emunte e scaricate .

– Per l’approvvigionamento di acque: devono denunciare i quantitativi prelevati da fonte diversa da acquedotto (ad es. da pozzo);

– Per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura: devono essere dichiarati i quantitativi scaricati di acque reflue industriali (da qualsiasi fonte di approvvigionamento); se scaricate acque assimilate alle domestiche vanno dichiarate solo se la fonte di approvvigionamento è autonoma (ad es. provenienti da pozzi ecc.).

Sono, inoltre, richiesti anche dati relativi alla qualità delle acque (di solito COD e Solidi Sospesi Totali).

Circa le modalità per l’effettuazione della dichiarazione si invita a contattare il Comune di riferimento o la relativa società di servizi operante nel settore del servizio idrico.

Il termine ultimo per la presentazione è il 31 gennaio 2012.

 

 

 

CONAI: le novità per il 2012

Riassumiamo di seguito quanto riportato sul sito di CONAI in merito alle principali novità per l’anno 2012:

1. Riduzione dei contributi ambientali per gli imballaggi in alluminio, carta e plastica e sulle procedure semplificate/forfetizzate di dichiarazione di imballaggi a partire dal 1° gennaio 2012:

– Contributo Ambientale sugli imballaggi in alluminio da 52,00 a 45,00 Euro/ton;
– Contributo Ambientale sugli imballaggi in carta da 22,00 a 14,00 Euro/ton;
– Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica da 140,00 a 120,00 Euro/ton;
– Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci da 48,00 a 40,00 Euro/ton;
– aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati da 0,13% a0,10% e dei prodotti non alimentari imballati da 0,07% a 0,05%;
–  Contributi forfetari per le etichette, ridotti per tutte le fasce di fatturato.

2.  Novità riguardanti la procedura per le stoviglie monouso in plastica
A partire dal 1° luglio 2012, i produttori/importatori applicano il Contributo Ambientale Conai nella misura ordinaria del 100% sulle  stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) destinate ai circuiti HORECA, Distribuzione Automatica (vending) e grossisti. Questi ultimi potranno richiedere il rimborso a Conai nel caso di successive cessioni delle stesse stoviglie a soggetti non tenuti al pagamento del Contributo Ambientale Conai.
Nel contempo, è confermata l’esenzione dal pagamento del Contributo Ambientale Conai per le imprese distributrici al dettaglio e per i loro centri di approvvigionamento, per le confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

3. Aziende estere
Ferma restando la facoltà di partecipazione al Conai, per le imprese estere:
• la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso di Euro 5,16;
• la documentazione inerente all’adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata per dieci anni, anche in copia conforme;
• aventi sede fuori dal territorio dell’Unione Europea e che non abbiano in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile, è previsto il rilascio di idonee garanzie per il contributo ambientale presumibilmente dovuto nell’anno.

Per ogni ulteriore informazione: www.conai.org

numero verde CONAI 800337799

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