In occasione della imminente scadenza legata all’aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, da presentarsi entro il 31 luglio 2012 (vedi notizia) la Provincia di Padova ha pubblicato in questi giorni una circolare con delle importanti precisazioni che coinvolgono diverse attività produttive.
In particolare è stato chiarito che rientrano nell’obbligo di autorizzazione anche le linee di trattamento fanghi di impianti di trattamento di acque reflue.
Le aziende che sono dotate di un depuratore devono quindi provvedere ad autorizzare le emissioni provenienti dalla linea di trattamento fanghi.
Nel documento della Provincia si fa riferimento ad una autorizzazione di carattere generale di prossima emanazione che ricomprenderà queste casistiche; in mancanza di pubblicazione tempestiva della autorizzazione generale da parte della Provincia dovrà comunque essere presentata una richiesta di autorizzazione entro la scadenza del 31 luglio.
Per ciascuna delle casistiche indicate nella circolare va fatto riferimento alle scadenze previste nella tabella ivi allegata.
Leggi la circolare della Provincia di Padova.
Con Delibera 14 marco 2012 “Dimostrazione della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ridotto gli importi richiesti ai fini di dimostrazione della capacità finanziaria dei soggetti che effettuano l’attività di trasporto di rifiuti.
In passato era richiesto di dimostrare una capacità finanziaria di 50.000 euro per il primo mezzo e di 2.500 per ogni mezzo ulteriore; attualmente gli importi sono stati variati a 9.000 euro per il primo mezzo e 5.000 euro per ogni veicolo aggiuntivo.
Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato dalle imprese che iscrivono all’Albo nelle categorie da 1 a 5 con le seguenti modalità:
L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato in questi giorni una circolare (18 giugno 2012, prot. n. 809) che chiarisce la possibilità per le aziende iscritte che hanno presentato affidamento bancario secondo gli importi precedentemente stabiliti, di adeguare le somme ai nuovi importi previsti.
Entro l’8 dicembre 2012 molte delle aziende operanti nella Regione Veneto dovranno presentare un piano di adeguamento a quanto prescritto dall’art. 39 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle acque in materia di “acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio“.
La Regione Veneto – come prescritto dall’art. 121 del D. Lgs. 152/06 – con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA).
Successivamente con la D.G.R.V. n° 80 del 27/01/2011 sono state approvate le “Linee guida alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA”.
Da evidenziare che il corpus del PTA, compreso l’art. 39, è stato proprio in questi ultimi giorni modificato con D.G.R.V. del 15 maggio 2012, n. 842, introducendo significative novità ai contenuti e alle scadenze ivi previste.
L’art. 39 disciplina tutti i casi nei quali è obbligatorio dotarsi di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento provenienti da superfici scoperte sulle quali vengono effettuate lavorazioni e/o lavaggi di materiale e/o depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, ecc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.
Ne consegue che i titolari degli insediamenti devono valutare la propria condizione e qualora soggetti agli obblighi previsti dalla normativa regionale – tra i quali possono esserci anche interventi strutturali da realizzare – devono presentare una istanza di autorizzazione preventiva alla Provincia.
Secondo i termini appena modificati previsti dall’art. 39 (nel testo appena modificato con la citata D.G.R.V.):
“I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano (8 dicembre 2009, ndr), che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.“
Da notare che in taluni casi, anche se non vi sono adempimenti particolari da realizzare o autorizzazioni da richiedere, è comunque necessario presentare un’autocertificazione.
Tutto ciò premesso, si consiglia vivamente di provvedere ad una opportuna valutazione della propria realtà aziendale ed all’adozione tempestiva delle necessarie misure dirette all’adeguamento.
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Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è ufficiale la sospensione dell’avvio operativo del SISTRI.
L’art. 52, come preannunciato dal Ministero dell’Ambiente nei giorni scorsi, prevede che il termine di operatività del sistema SISTRI sia sospeso fino al compimento delle necessarie attività di verifica amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013.
La sospensione riguarda anche ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti iscritti.
Resta fermo, per i soggetti obbligati, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti e di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, obblighi ai quali è applicabile il regime sanzionatorio previgente.
Con successivo decreto ministeriale verrà fissato il nuovo termine di operatività del SISTRI e sino ad allora restano sospesi gli effetti del contratto stipulato con la SELEX (società incaricata della gestione del SISTRI sotto il profilo tecnico e dei dispositivi di funzionamento, USB e black-box).
In ultimo l’articolo specifica che è sospeso per l’anno in corso il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2012, pertanto la scadenza del 30 novembre non è più in vigore.
Art. 52 D.l. n. 83 del 22 giugno 2012
“1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilita’ dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attivita’ poste in essere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita’ del Sistema SISTRI, gia’ fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’articolo 6, comma 2, del gia’ richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l’articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e’ sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205. 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ fissato il nuovo termine per l’entrata in di operativita’ del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; e’ altresi’ sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.”
Leggi il testo completo del D.l. n. 83 del 22 giugno 2012
Si segnala che a causa di motivi organizzativi, il convegno in oggetto, previsto per il 27 giugno 2012, non avrà luogo.
L’evento è rinviato a data da stabilirsi.
Scusandoci per il disagio segnaliamo che ne verrà opportuna pubblicizzazione mediante i consueti canali informativi.
Tra le misure del cosiddetto “decreto sviluppo” predisposto e approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno è prevista anche la sospensione del SISTRI e di tutti gli adempimenti connessi per i prossimi 12 mesi.
Il testo del decreto legge approvato dal Governo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così dispone:
“Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente.”
A pochi giorni dalla vigilia della partenza del SISTRI, si profila all’orizzonte l’ennesimo rinvio, questa volta sotto forma di “sospensione”.
Il Ministro Clini ha avviato le opportune verifiche sul sistema e successivamente ha optato per la sospensione del SISTRI non essendo possibile concluderle entro la data di entrata in funzione del sistema.
Allo stesso tempo tempo ha proposta la sospensione dei contributi dovuti per l’anno 2012 (in scadenza il 30 novembre 2012).
Le proposte del Ministro dovranno essere valutate dal Consiglio dei Ministri e da questo ufficializzate.
Di seguito il comunicato apparso sul sito del Ministero dell’Ambiente:
“Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha proposto al Consiglio dei Ministri la sospensione del SISTRI allo scopo di effettuare le verifiche richieste dopo il parere di DIGITPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) sulla funzionalità del sistema.
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n.412/2012 il Dimetilfumarato (DMF), CAS 624-49-7, è stato introdotto nell’Allegato XVII del Reach, che contiene le sostanze soggette a restrizione per l’immissione nel mercato.
Negli articoli il Dimetilfumarato non può essere contenuto in concentrazione superiore a 0,1 mg/kg a partire dal 5 giugno 2012.
Classificazione CLP del Dimetilfumarato:
Tossicità acuta cat. 4, H312: nocivo a contatto con la pelle
Irritazione della pelle, cat. 2, H315: provoca irritazione cutanea
Sensibilizzazione della pelle cat.1, H317: può provocare una reazione allergica cutanea
Irritazione oculare, cat. 2, H319: provoca grave irritazione oculare
Avvertimento: attenzione
Pittogramma di pericolo GHS07
PREMESSA
Come è noto, l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ad un rifiuto avviene attraverso l’assegnazione dei cosiddetti codici “H”, normalmente a seguito di un riscontro analitico sugli stessi.
Per l’attribuzione di tali caratteristiche, secondo quanto previsto dalla versione originaria del D. Lgs. n. 152/06, si faceva riferimento al superamento di soglie di concentrazione che determinano la linea di confine per stabilire la pericolosità o meno del rifiuto.
Tali soglie di concentrazione sono definite a livello europeo anche se, a tutt’oggi, non sono presenti per tutti i codici H.
Con le modifiche dapprima introdotte al D. Lgs. n. 152/06 ai criteri per la caratterizzazione dei rifiuti come pericolosi – contenuti nell’allegato D alla parte IV, come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010 – era stato eliminato il riferimento a tali soglie di concentrazione.
Le ulteriori modifiche introdotte di recente con il decreto “semplificazioni” hanno fatto un passo indietro, ritornando ad una versione praticamente uguale a quella originaria e introducendo una novità per quanto riguarda la determinazione della caratteristica di pericolo H14 “ecotossico”.
D. Lgs. n. 152/06 All. D alla parte IV
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Versione originaria | Versione con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 | Versione modificata da comma 6 dell’art. 3, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 |
5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEEdel Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto. | 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. | 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. |
CONSEGUENZE
La dizione della norma modificata dal D. lgs. n. 205/2010, privandola del riferimento alle soglie di concentrazione che, qualora superate, determinano la pericolosità del rifiuto e quindi l’attribuzione dei relativi codici “H” (nella prima versione del D. Lgs. n. 152/06 erano contenute nel punto 4 dell’allegato D), ha comportato conseguenze in termini di incertezza ed interpretazioni piuttosto restrittive in alcuni casi.
Un esempio noto è la questione nata con riferimento ai rifiuti caratterizzati da ph estremo.
A seguito delle modifiche introdotte al D. Lgs. n. 152/06 dal D. Lgs. n. 205/2010 si erano create delle posizioni piuttosto restrittive da parte di alcune ARPA regionali e dell’Istituto Superiore di Sanità soprattutto in merito alla classificazione dei rifiuti caratterizzati da ph estremo (< 2 o > 11,5).
In particolare, ARPA e Regioni avevano istituito un tavolo tecnico per i necessari approfondimenti su questo argomento dando vita a pareri che specificavano tra l’altro quali metodiche analitiche dovessero essere utilizzate per la caratterizzazione dei rifiuti recanti un ph estremo e come tali suscettibili di essere classificati come corrosivi o irritanti e, pertanto, pericolosi.
Tutto ciò aveva dato vita ad incertezze interpretative e a difficoltà di definire e reperire le corrette metodologie per le verifiche analitiche sui rifiuti che presentavano questi valori (in ultima si era ricorsi al costoso e poco diffuso skin-test).
Molto spesso la conseguenza diretta era la classificazione dei rifiuti con ph estremo quali rifiuti pericolosi.
LA NOVITÀ NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Come anticipato in premessa, a seguito delle modifiche nuovamente introdotte all’allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06, la lettera della norma è ritornata ad essere analoga alla versione antecedente il D. Lgs. n. 205/2010.
E’ quindi ritornato il riferimento, per la classificazione dei cosiddetti codici a specchio, alle concentrazioni soglia previste dall’allegato D al punto 3.4.
Viene quindi a decadere la questione legata alla presenza di ph cosiddetti estremi in quanto le soglie di concentrazione da prendere a riferimento tornano ad essere quelle previste al punto 3.4 dell’allegato D.
Inoltre, è stata introdotta una importante specifica per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolosità H14 “ecotossico” rispetto alla quale non era definito dalla legge alcun criterio per l’attribuzione nè alcuna concentrazione.
Come noto agli addetti ai lavori, questa caratteristica è spesso stata il “refugium peccatorum” utilizzato laddove il rifiuto presentasse un qualche elemento di pericolosità non meglio definibile.
Ora, il riferimento compiuto dalla disposizione di legge novellata, facendo espresso richiamo alla disciplina dell’ADR, non lascia margine ad interpretazioni.
Il rifiuto classificato come H14, a seguito di un’analisi che prenda in considerazione le prescrizioni contenute nell’ADR, rientra nel campo di applicazione del regolamento ADR e dovrà essere opportunamente trattato secondo le prescrizioni da questo disciplinate per la classe 9 – Materie ed oggetti pericolosi diversi – M6 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide) e M7 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide).
Il criterio dell’ADR, si dovrà applicare fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale.
Ne consegue che è opportuno, alla luce di queste nuove specifiche, sottoporre i rifiuti ad una nuova analisi di caratterizzazione che prenda a riferimento i criteri di classificazione previsti dall’ADR.
Si sottolinea che l’attribuzione del codice H14 comporta necessariamente l’obbligatorietà di effettuare il trasporto in ADR con le conseguenze derivanti da tale obbligo.
Con Deliberazione n. 4 del 18 aprile 2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha apportate importanti modifiche ai requisiti prescritti per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico per la categoria 8 “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
La precedente Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 20120, prevedeva che un libero professionista potesse svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico contemporaneamente per non più di 10 aziende iscritte all’Albo, con la nuova deliberazione è previsto che:
“un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali:
non più di cinque iscritte nella classe a),
non più di dieci iscritte nella classe b),
non più di venti iscritte nella classe c)
e non più di trenta iscritte nella classe d)”