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MUD e SISTRI: ecco le proroghe!

In arrivo a giorni l’ennesima proroga del SISTRI: con il tradizionale decreto  “milleproroghe” di fine anno il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore slittamento dell’avvio operativo del sistema di tracciabilità dei rifiuti al 2 aprile 2012.

La pubblicazione del decreto, che lascerà invariata la deroga prevista per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi per il quali l’avvio operativo non sarà antecedente al 1 giugno 2012, è prevista per i prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

È stato, invece, pubblicato il 23 dicembre il decreto contenente la proroga del termine di presentazione del MUD (termine che era sopravvissuto all’abrogazione e successiva rinascita del SISTRI) che slitta quindi dal 31 dicembre 2011 al 30 aprile 2012.

Nello stesso decreto è prevista un’ulteriore scadenza per la presentazione del MUD relativo ai mesi del 2012 precedenti l’avvio operativo del SISTRI (periodo dal 1 gennaio al 1 aprile 2012): tale dichiarazione dovrà essere presentata entro sei mesi dall’avvio operativo del SISTRI. Al momento la data sarà quindi il 2 ottobre 2012.

Riassumendo, questo è il calendario delle scadenze SISTRI e MUD per il 2012:

 

– 2 aprile 2012: avvio operativo del SISTRI (salvo per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi)

– 30 aprile 2012: scadenza presentazione MUD (dati 2011)

– 2 ottobre 2012: scadenza presentazione MUD (dati 1 gennaio-1 aprile 2012)

 

Leggi: Decreto 12 novembre 2011 di proroga del MUD

 

 

 

Albo Gestori Ambientali: cancellazione trasporto conto proprio

Come in più occasioni già preannunciato, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha comunicato con Circolare n. 1461 del 16/12/2011 che provvederà alla cancellazione d’ufficio  dall’Albo stesso delle imprese esercenti il trasporto conto proprio di rifiuti (ai sensi dell’art 212 co. 8 del D. Lgs. n. 152/06) iscritte entro il 14 aprile 2008 ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011.

In allegato la circolare n. 1461 del 16/12/2011

 

 

SISTRI: ulteriore aggiornamento guide

Segnaliamo che in data 22 dicembre 2011 sono state pubblicate sul sito del SISTRI le versioni ulteriormente aggiornate delle seguenti guide e casi d’uso contenenti ulteriori semplificazioni delle procedure:

 

SISTRI e MUD di fine anno

In questi pochi giorni trascorsi dalla nomina del nuovo esecutivo che ha portato al vertice del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare  il dott. Corrado Clini, già noto funzionario direttore del MATTM, il mondo dei rifiuti è in trepidante attesa di sapere cosa accadrà del Sistri e della prevista data di avvio: il 9 febbraio 2012.

In questi giorni sono apparse sul sito del Sistri alcune nuove linee guida sintetiche che preannunciano numerose semplificazioni alle precedenti procedure operative.

Entro il 15 dicembre dovrebbe venire alla luce il decreto contenente le preannunciate regole per distinguere tra i rifiuti pericolosi esenti da “particolare criticità ambientale” che dovrebbero  essere assoggettati, a livello di SISTRI, agli obblighi previsti per i rifiuti non pericolosi.

Si auspica, inoltre,  che il previsto decreto faccia chiarezza in merito alla scadenza ancora in vigore relativa all’obbligo di presentazione del MUD entro il 31 dicembre 2011.

Tale obbligo è un residuo del decreto che prevedeva l’entrata in funzione del SISTRI al 1 giugno 2011 (poi notoriamente rinviata) e che sanciva l’obbligo di dichiarare i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti dal 1 gennaio al 31 maggio 2011.

È chiaro a chiunque che questa previsione non ha ragione di sopravvivere: una raccolta dati relativa ai primi cinque mesi dell’anno non avrebbe alcuna utilità. Viceversa se il periodo di riferimento dovesse essere l’intero anno, come sarebbe possibile dichiarare tutte le movimentazione eseguite fino al 31 dicembre entro il 31 dicembre stesso?

Ci auguriamo che il neo Ministro, sicuramente edotto della questione, ponga rimedio a questa pasticcio normativo e rimetta ordine su queste ed altre spinosissime questioni sulle quali i predecessori hanno creato non poca confusione ed incertezza del diritto.

Di fronte al quadro di incertezza sopra delineato non possiamo che suggerire ai nostri utenti e clienti di attendere i necessari chiarimenti Ministeriali augurando a noi stessi di non dover trascorrere gli ultimi giorni di quest’anno alle prese con un MUD che sarebbe un vero controsenso.

SISTRI: nuove guide con semplificazioni

Sono state pubblicate sul sito www.sistri.it nuove versioni delle guide destinate agli operatori coinvolti nel Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti.

Le guide contengono, in premessa, un riepilogo delle seguenti innovazioni e semplificazioni introdotte:

PER IL PRODUTTORE:
– Possibilità di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso;
– Possibilità di effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni dalla data di presa in carico del Trasportatore;
– Possibilità di scegliere se mantenere il peso verificato a destino dall’impianto o modificarlo in fase di associazione della scheda SISTRI al registro cronologico;

PER IL TRASPORTATORE:
– Possibilità di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro 10 giorni dal trasporto;
– Registrazioni cronologiche generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del Trasportatore;
– Possibilità di prendere in carico e/o consegnare il rifiuto senza la necessità di inserire il dispositivo USB veicolo nel computer del produttore e/o dell’impianto (utilizzando l’Area Conducente ad Accesso Pubblico ad inizio e fine giornata);

PER IL DESTINATARIO:
– Possibilità di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 giorni dall’accettazione del rifiuto;

PER L’INTERMEDIARIO:
– Possibilità  di compilare la scheda SISTRI per conto del Produttore;

In particolare sono disponibili:

– guida rapida produttori
– guida rapida trasportatori
– guida rapida recuperatori-smaltitori
– guida rapida intermediari

Inoltre, sono stati pubblicati anche i seguenti “casi d’uso” contenenti casistiche più dettagliate per alcuni dei soggetti coinvolti:

– caso d’uso: microraccolta
– caso d’uso: gestione arrivi
– caso d’uso: trasporto intermodale
– caso d’uso: trasporto transfrontaliero

Si ricorda che l’avvio operativo obbligatorio del SISTRI è fissato per il 9 febbraio 2012, salvo per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).

 

 

Trasporto rifiuti conto proprio: entro dicembre l’aggiornamento

Come già segnalato da Novatech Srl nei mesi scorsi (leggi l’articolo), le aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il trasporto conto proprio dei rifiuti in data antecedente il 14 aprile 2008 devono provvedere all’aggiornamento della loro iscrizione.

Infatti, a seguito delle modifiche introdotte al testo unico ambientale  dal D. Lgs. n. 205/2010 tali iscrizioni devono essere uniformate a quanto previsto per le iscrizioni avvenute in data successiva al 14 aprile 2008 recando l’indicazione dei codici CER trasportabili e delle targhe dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti.

Le imprese che ricadono in tale obbligo devono ottemperare presentando domanda di aggiornamento della loro iscrizione entro il 25 dicembre 2011, pena la decadenza della loro iscrizione all’Albo e quindi la conseguente impossibilità di trasportare rifiuti.

Per ogni informazione in merito e per la presentazione della pratica di aggiornamento contattaci.

 

I test ministeriali sul SISTRI.

Tutto regolare secondo quanto dichiarato dal Ministero dell’Ambiente sul fronte dello svolgimento dei test di funzionalità del SISTRI. Associazioni sul piede di guerra per  le ennesime richieste inascoltate dal Ministero.

Così come previsto dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, che  ha reintrodotto il SISTRI , devono essere effettuati dei test per garantire l’efficienza del funzionamento del sistema con l’ausilio delle categorie interessate.

Sul sito del Ministero è apparso il 12 ottobre il seguente comunicato:

Non hanno alcun fondamento le affermazioni secondo le quali sono fermi i test sulla funzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi (SISTRI). Non vi è alcun “impasse” ed i test proseguono per concludersi, come previsto dalla legge, entro il 15 dicembre. Come emerso nella riunione di ieri del Comitato di Vigilanza e Controllo sul Sistri (del quale fanno parte le categorie interessate ed il Ministero del’Ambiente), dal 24 ottobre in poi si svolgeranno 4 test su specifici aspetti, entro il 10 novembre un grande test con le aziende con oltre 50 dipendenti cui ne seguirà, entro novembre, un altro per le aziende da 11 a 50 dipendenti. L’obiettivo di testare, entro il termine fissato, tutti gli utenti Sistri per i quali il sistema entrerà in funzione in febbraio. Naturalmente è prevista la individuazione di eventuali correttivi ove si rendessero necessari in base agli esiti delle sperimentazioni.” (12/10/2011)

Il 25 ottobre l’associazione delle imprese di trasporto rifiuti Asstri, aderente a Conftrasporto, ha reso noto il  “boicottaggio” ai test Sistri attraverso la mancata partecipazione dei propri aderenti al nuovo ciclo di prove, a causa del mancato accoglimento da parte del Ministero dell’Ambiente delle richieste di semplificazione presentate.

SISTRI: una class action dalle associazioni di categoria

Finalmente le associazioni di categoria fanno sentire la loro voce in merito alla questione SISTRI.

Con una conferenza stampa indetta nei giorni scorsi, la Confcommercio ha dichiarato la propria intenzione di agire per vie legali dando vita ad un’azione risarcitoria collettiva nei confronti del Ministero dell’Ambiente per ottenere la restituzione dei contributi pagati nei due anni di mancato funzionamento del SISTRI.

Il presidente della Commissione Consiliare Ambiente ed Energia di Confcommercio, Luigi Bianchi, ha dichiarato che, “le spese stimate sopportate dal mondo imprenditoriale per l’avvio del Sistri, unicamente riferite ai contributi versati, in un periodo, tra l’altro, di forte crisi economica e congiunturale, ammontano, secondo fonti ufficiali del Ministero dell’Ambiente, a oltre 70 milioni di euro a fronte di 325mila imprese iscritte. Per fare un esempio diretto dell’impatto economico, basti pensare che un trasportatore di medie dimensioni ha dovuto sostenere costi pari a 35.000 euro nei due anni di avvio del sistema tra contributi versati, costi per montaggio black box e danno stimato per il fermo automezzi”.

Con l’azione giudiziaria, viene chiesta la restituzione delle quote versate negli ultimi due anni e i maggior oneri sostenuti dalle imprese. In totale, a fronte di 325.000 imprese iscritte al Sistri, la cifra totale è stimata in «non meno di 150 milioni», 70 per i contributi e circa 80 per i costi a carico delle imprese

 

Per saperne di più: www.confcommercio.it

 

Emissioni in atmosfera: obbligo di rinnovo autorizzazioni.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/06 sono state stabilite delle disposizioni transitorie al fine di consentire ai gestori degli stabilimenti  di adeguarsi gradualmente alle prescrizioni del testo Unico Ambientale in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L’art. 281 prevede una calendarizzazione di tali obblighi di adeguamento da parte degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

In particolare:

– Art. 281 comma 1: i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del vecchio D.P.R. n. 203/88 (salvo quelli dotati di autorizzazione generale di cui all’art. 272, comma 3) devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro i termini indicati dalla norma stessa (vedi tabella sotto)

Tipologia di autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 (*)

Data di rilascio autorizzazione vigente

Periodo in cui presentare domanda di aggiornamento

  • Art. 12 mai autorizzati
  • Art. 15 a) mai autorizzati ai sensi dell’art. 12

qualsiasi

entro il 31/12/2011

  • Art. 12 autorizzati
  • Art. 12 + art. 15 a) e/o art. 15 b)
  • Art. 6
  • Art .15 b)
  • Art. 6 + art. 15 a) e/o art. 15 b)

dal 01/07/1988 al 31/12/1999

dal 01/01/2012 al 31/12/2013

dal 01/01/2000 al 28/04/2006

dal 01/01/2014 al 31/12/2015

(*) LEGENDA:
– art 12:
autorizzazioni alla continuazione delle emissioni per impianti esistenti al 1 luglio 1988
– art 6: autorizzazione per installazione di nuovi impianti
– art 15 a) e 15 b):  autorizzazioni per modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti

 

Non sono sottoposti alla procedura del comma 1 e quindi NON devono presentare domanda di aggiornamento dell’autorizzazione i seguenti stabilimenti:

–          soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ( titolo II del D Lgs n. 152/06)
–          che hanno aderito ad una autorizzazione di carattere generale
–          che sono sottoposti ad una modifica sostanziale prima del termine previsto per il rinnovo in quanto l’autorità emette la nuova autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06
–          la cui autorizzazione è comunque stata predisposta/rinnovata ai sensi del D. Lgs. n. 152/06

 

–  Art 281 comma 3: riguarda i gestori di stabilimenti che erano in esercizio al 29 aprile 2006 ma non erano soggetti alla previgente normativa sulle emissioni in atmosfera (D.P.R. n. 203/88) e che ora ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V del D. Lgs. n .152/06).
Questi si devono adeguare alle disposizioni del titolo I entro il 1/9/2013 o nel termine più breve eventualmente stabilito dall’autorizzazione.
Se soggetti ad autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata entro il 31/07/2012.

Rientrano in questa ipotesi a titolo esemplificativo:

–          Gli impianti termici ad uso civile con potenza termica nominale superiore a 3 MW
–          Le lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio uguale o superiore a 500 kg/anno
–          Le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque

Le conseguenze della mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini fissati sono pesanti (pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 258 euro a 1032 euro), in quanto gli stabilimenti risulterebbero in esercizio senza autorizzazione

Si segnala in proposito  che la Provincia di Padova ha pubblicato un documento contenente le “Linee guida per l’aggiornamento/adeguamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”.

Novatech S.r.l. è in grado di assistere le aziende nella pratica di aggiornamento/adeguamento.

Contatti:
049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

 

 

 

Intermediazione di rifiuti: pubblicato il decreto sulle garanzie finanziarie.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 il decreto ministeriale 20 giugno 2011 che stabilisce gli importi e le modalità per la presentazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore del dello Stato da parte di coloro che svolgono l’attività di commercio e  intermediazione di rifiuti senza detenzione.

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali aveva provvisoriamente individuato gli importi delle garanzie fideiussorie (con circolare n. 442 del 16 marzo 2011) facendo riferimento agli ammontari stabiliti dal DM 8/10/1996 per le categorie previste per il trasporto di rifiuti. Tale disposizione aveva valore fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce gli importi delle fideiussioni specificatamente per la categoria 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione).

Da notare che gli importi stabiliti con il nuovo decreto all’articolo 4 (commi 1 e 2) sono diversi da quelli di cui al DM 8/10/1996 e che possono essere ridotti notevolmente per le imprese registrate EMAS o in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 (comma 4, art 4).

Leggi il DM 20 giugno 2011.

Leggi il testo ministeriale della fideiussione.

 

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