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Riuso e preparazione per il riutilizzo: il regolamento che detta le condizioni.

Un regolamento specifico detta le condizioni per realizzare una forma di recupero dei rifiuti chiamata “riuso e preparazione per il riutilizzo“.
Fa riferimento alle operazioni, tra cui controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti che sono considerati rifiuti, dando luogo alla possibilità di reimpiego e re-immissione sul mercato di un prodotto.

Le condizioni per il riutilizzo in un apposito regolamento.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, il Decreto del 10 luglio 2023, n. 119: “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La preparazione per il riutilizzo, definita dall’articolo 183, comma 1, lett. q) del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06), è una forma di recupero riferita a diverse operazioni: “di controllo, pulizia,  smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”,

Un passo verso l’economia circolare.

Lo scopo del regolamento è di promuovere la transizione verso un’economia circolare, di cui al “Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare” nonché di raggiungere gli obiettivi in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, posti dall’articolo 181 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06.

Dal punto di vista ambientale, le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono un risparmio di materie prime e di energia, ritardando inoltre il momento in cui i rifiuti dovranno essere avviati al riciclaggio o allo smaltimento con la conseguente riduzione dei costi di smaltimento finale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti che vedono la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo al vertice della gerarchia.

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023

RENTRI: il Ministero chiarisce le scadenze per la progressiva entrata in vigore.

Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, chiarisce con un apposito decreto i termini temporali di entrata in vigore del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

In una tabella tutte le scadenze per la partenza del RENTRI.

La “Tabella scadenze RENTRI” allegata al decreto, indica:
a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico  e di Formulario di Identificazione del Rifiuto
c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico
d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale

Tutti adempimenti di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.

Come già anticipato, le prime scadenze ricorrono dal 15 dicembre 2024.

Leggi il decreto con la tabella delle scadenze RENTRI.

ADR: nuove regole per l’esenzione dalla nomina del consulente.

Un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le condizioni di esenzione dalla nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (consulente ADR).

Un intervento per fare ordine e con diverse novità.

Era da tempo che si attendeva un provvedimento che riassumesse in maniera organica le ipotesi di esenzione per la imprese dalla nomina del consulente ADR. 

Le esenzioni vigenti erano infatti contenute in diversi provvedimenti che davano vita ad un quadro disorganico e con alcune importanti lacune.

Con decreto 7 agosto 2023 (G.U. n. 220 del 20/09/2023) si ricapitolano in un unico provvedimento le quattro tipologie di esenzioni vigenti e si stabiliscono alcune importanti novità.

Quali imprese sono interessate dalle esenzioni.

Il decreto specifica che l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza riguarda le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate che comprendono l’imballaggio, il carico, il riempimento oppure lo scarico di merci pericolose per i seguenti casi:

  • esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
  • esenzione per trasporti di merci in colli;
  • esenzione per spedizioni occasionali di merci alla rinfusa o in cisterna.

Sempre esenti dalla nomina le aziende destinatarie delle spedizioni.

Nel corpo del nuovo provvedimento troviamo anche delle conferme di quanto già in vigore:

  • è ribadita l’esenzione dalla nomina del consulente per le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.
  • è precisato che rientrano nell’esenzione le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Tutte le esenzioni si possono applicare indifferentemente al trasporto di merci e/o al trasporto di rifiuti rientranti nell’accordo ADR.

In dettaglio il quadro delle esenzioni.

Primo caso di esenzione.

Il primo caso di esenzione comprende le aziende che:

  • svolgono attività già rientranti in esenzioni totali previste dal testo dell’ADR;
  • effettuano trasporti, oppure operazioni connesse, in conformità con esenzioni previste in disposizioni speciali applicabili a specifici numeri ONU o presenti in determinati capitoli dell’ADR:
  1. al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
  2. al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

iii.  al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti

Per questi casi rimangono vigenti, comunque, seguenti obblighi di:

  • rispettare le specifiche condizioni previste dall’esenzione;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.
Secondo caso di esenzione

Il secondo caso si può applicare quando si esegue il trasporto (o le operazioni connesse) di merci pericolose in colli purché vengano rispettati sia dei quantitativi massimi di merci pericolose trasportate nell’automezzo, sia un numero massimo di operazioni al mese e all’anno.

Per “operazione” si intende la spedizione di un’unità di trasporto.

Una novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di compilazione di un registro delle operazioni che deve riportare dettagliate informazioni su ogni spedizione.

Nello specifico:

  1. a)  per ogni azienda, è ammesso un limite massimo di:
  • ventiquattro operazioni per anno solare;
  • tre operazioni per mese solare;
  1. b)  ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse (limiti dell’esenzione parziale).
  2. c)  ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio che riporti i seguenti dati:
  • numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione:
  • data di esecuzione,
  • tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio)
  • relativo quantitativo netto;

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Per questo tipo di esenzione permangono, comunque, i seguenti obblighi:

  • tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, devono essere verificate e puntualmente rispettate;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.
Terzo caso di esenzione

Il terzo caso riguarda il trasporto occasionale di merci alla rinfusa o in cisterna, in questo caso è fissato un limite massimo di operazioni al mese e all’anno, un quantitativo massimo totale trasportato all’anno e il registro delle operazioni eseguite.

Il decreto quindi prevede:

  1. a)  le materie devono essere trasportate alla rinfusa oppure in cisterna;
  2. b)  sono comprese solo le materie assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
  3. c)  il numero massimo di operazioni è di:
  • dodici per anno solare
  • due per mese solare
  • con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
  1. d)  ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di:
  • classificazione e identificazione di ogni spedizione,
  • data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna)
  • relativo quantitativo netto.

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Anche per questo caso permangono i seguenti obblighi di:

  • tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, devono essere verificate e puntualmente rispettate;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.

 

Leggi il decreto 7 agosto 2023 – G.U. n. 220 del 20/09/2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

 

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Responsabile Tecnico Albo Gestori rifiuti: date aggiuntive per la verifica periodica.

Le Sezioni Regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali potranno stabilire delle sessioni straordinarie degli esami per far fronte alla imminente scadenza del 16 ottobre 2023 relativa a tutti i Responsabili Tecnici che hanno fruito del regime transitorio e che ora devono affrontare le verifica per il mantenimento del ruolo.

La scadenza del 16 ottobre 2023

Con delibera n. 6/2017 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali  consentiva ai responsabili tecnici già nominati di continuare l’attività fino al 16 ottobre 2023, istituendo così un regime transitorio.

In vista dell’approssimarsi della scadenza per l’aggiornamento dei Responsabili tecnici per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, che hanno usufruito di tale regime transitorio, il Comitato Nazionale ha emanato la delibera n. 3 del 26 luglio 2023 con la quale autorizza le sezioni regionali a svolgere sessioni straordinarie di verifiche di aggiornamento per poter dar modo a tutti i Responsabili tecnici già operativi di svolgere le verifiche entro la data utile del 16 ottobre 2023.

Per essere aggiornati su tutte le date degli esami ed iscriversi alle sessioni è possibile consultare il calendario di tutte le verifiche programmate.

Vedi la Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3 del 26/7/2023

Albo Nazionale Gestori Ambientali: precisazioni su trasporto intermodale di rifiuti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce con una circolare alcuni chiarimenti sul trasporto intermodale di rifiuti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) fornisce alcuni chiarimenti in merito alle autorizzazioni per lo svolgimento del trasporto intermodale di rifiuti ovvero il trasporto eseguito su tratte in parte stradali ed in parte di altro tipo (nave, ferrovia, aerea).

La parte iniziale o terminale del trasporto intermodale di rifiuti può avvenire con motrice/trattore stradale appartenenti ad un soggetto iscritto all’Albo e rimorchio/semirimorchio appartenente a soggetto diverso, sempre iscritto all’ANGA nella medesima sezione ed entrambi autorizzati per i codici CER trasportati.

Precisa, inoltre, che nei documenti di trasporto devono essere riportati, negli appositi spazi, gli estremi dell’iscrizione all’Albo di entrambi i soggetti.

Leggi la Circolare 1 agosto 2023, n, 2 – Trasporto intermodale di rifiuti – chiarimenti sulla tratta stradale

Emissioni odorigene: dal MASE le linee guida per gli impianti.

È stato firmato e pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali.

Gli indirizzi del MASE sulle emissioni odorigene degli impianti.

Il documento, secondo il decreto stampa del MASE, “mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee”.

Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Quando di applicano le linee guida.

Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad AUA – autorizzazione unica ambientale,  ad autorizzazione alle emissioni o a regimi autorizzativi in deroga ed in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, AIA.

Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) sia rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Leggi il Decreto Direttoriale sulle emissioni odorigene ed i suoi allegati.

CONAI: prossime variazioni ai contributi ambientali carta, legno e vetro.

Ancora una volta il CONAI rimodula i valori dei contributi ambientali di alcuni materiali di imballaggio: carta, legno e vetro subiranno alcune variazioni.

Aumenta la carta e diminuiscono legno e vetro.

Dopo le variazioni nel settore della plastica, entrate in vigore dal 1 luglio 2023, il CONAI annuncia ulteriori cambiamenti nei contributi di altri materiali.

La rimodulazione in aumento del contributo sulla carta è dovuta a diversi fattori, così riassunti nel comunicato del Consorzio Imballaggi:

“Rispetto alle previsioni per il 2023, si sono ridotti i ricavi dalla vendita del materiale. Sono inoltre diminuiti i volumi degli imballaggi immessi al consumo e assoggettati al CAC; questo decremento è dovuto principalmente alla contrazione della produzione industriale nelle principali economie mondiali, per le note congiunture internazionali. Il tutto in un contesto di aumento delle quantità di raccolta in convenzione.”

Altre motivazione più favorevoli invece consentono di ridurre i contributi di legno e vetro.

Ecco le prossime variazioni del Contributo Ambientale CONAI.

  • Dal 1° ottobre 2023, il contributo per gli imballaggi in carta e cartone passerà da 5 euro/tonnellata a 35 euro/tonnellata.
  • Dal 1° gennaio 2024, il contributo per gli imballaggi in legno passerà da 8 euro/tonnellata a 7
    euro/tonnellata.
  • Dal 1° ottobre 2023, il contributo per gli imballaggi in vetro passerà da 23 euro/tonnellata a 15
    euro/tonnellata.

Leggi qui il comunicato di CONAI.

MUD: proroga al 31 luglio per i comuni alluvionati di Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Una proroga nella data di presentazione del MUD per i comuni alluvionati dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche.
Avranno tempo fino al 31 luglio 2023 per presentare la dichiarazione dei rifiuti.

Le misure di sostegno nel “decreto alluvione”

Il 2 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Il cosiddetto “Decreto Alluvione”, introduce misure per far fronte ai danni derivati dall’alluvione in specifiche, zone colpite dall’eccezionale evento atmosferico, dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.

L’art. 11 al comma 3 dispone:
Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa”.

La proroga del MUD per i comuni alluvionati.

Sulla base di tale norma, la data di presentazione del MUD 2023 prevista per l’8 luglio si intende sospesa per i dichiaranti dei comuni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all’allegato 1 del D.L. n.61, fino al 31 luglio 2023.

 

Decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” – Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 127 del 01/06/2023

Arriva il RENTRi: ma a partire dal 2024!

Si avvicina l’era del RENTRi: il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il cui regolamento di disciplina entra in vigore dal 15 giugno, ma i primi effetti li vedremo a partire dal 2024.

Pubblicato il Regolamento con entrata in vigore il 15 giugno 2023.

In Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023n. 59  recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il RENTRi è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la parte informatica.

Il Regolamento disciplina, in particolare, l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;
  • le modalità per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonchè le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (MUD), e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;
  •  le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonchè le responsabilità da attribuire all’intermediario.

I primi obblighi a partire dal 2024.

È importante sottolineare che i soggetti obbligati si dovranno iscrivere al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende.

Manca ancora la definizione delle modalità operative del sistema che saranno definite,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti attuativi del MASE.

Le iscrizioni avverranno a scaglioni in base alla dimensione aziendale.

Le scadenze per l’obbligo di iscrizione al RENTRI sono dettagliate nell’articolo 13 del Regolamento:

  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: a decorrere dal 18esimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi;
  • enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti: a decorrere dal 24esimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi;
  • tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi.

Nuovi modelli di registro e formulario e tariffe di iscrizione.

nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione saranno applicabili a partire dal 15 dicembre 2024.
Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Sono previsti un diritto di segreteria fisso di 10 euro, ed un contributo annuale che varia da 15 a 100 euro per il primo anno e da 10 a 60 euro per le annualità successive, in base alle diverse tipologie di imprese o enti.

 

Torneremo sull’argomento, ovviamente, molte volte. Nel frattempo, se non l’hai ancora fatto, iscriviti alla nostra newsletter per non perdere nessun aggiornamento.

 

Decreto 4 aprile 2023, n. 59
Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».  (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023)

 

Ulteriori info su: rentri.it

MUD 2023: ancora pochi giorni per la presentazione.

Ricordiamo che scade a brevissimo il termine di presentazione del MUD: sabato 8 luglio 2023 è l’ultimo giorno utile.

In caso di tardiva presentazione contenuta entro un termine di 60 giorni (quest’anno il 6 settembre 2023),  è applicabile la sanzione da 26 a 160 euro

Oltre tale data la sanzione per la mancata presentazione sarà da 2.000 a 10.000 euro (*)

Per ogni altra informazione sul MUD leggi il nostro precedente articolo.

E se hai ancora dubbi: contatta i nostri uffici, i nostri esperti ti aiuteranno a risolverli.

 

(*) Art. 258, comma 1, D. Lgs. n. 152 del 2006
“1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

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