Un Regolamento Europeo introduce una disciplina aggiornata che impone restrizioni e divieti di utilizzo di gas fluorurati con effetto serra a partire dall’11 marzo 2024.
Non è una novità che misure di sempre maggior restrizione verranno messe in campo per limitare la dispersione nell’atmosfera di gas lesivi dello strato di ozono e che contribuiscono all’effetto serra.
Il nuovo Regolamento UE n. 2024/573 del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) è un passo avanti verso gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e per la neutralità climatica entro il 2050.
Gli effetti della sua applicazione saranno l’eliminazione di 500 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalente entro il 2050 (pari alle emissioni annue di Francia e Belgio).
Il Regolamento – in quanto tale di diretta applicazione negli Stati membri – comprende un pacchetto di divieti e limitazioni, nonchè ulteriori obblighi di formazione e certificazione delle imprese.
E’ previsto anche l’inserimento di questa tematica nel meccanismo del cosiddetto “whistle-blowing” con lo scopo di tutelare i lavoratori che sono venuti a conoscenza di violazioni nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative.
I principali effetti del Regolamento saranno:
Leggi il REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014
Come già anticipato (leggi il nostro articolo), a partire dal 1 gennaio 2024 l’obbligo della notifica UFI al Centro Antiveleni, diviene operativo anche per le miscele destinate esclusivamente ad un uso industriale.
Notifica UFI: di cosa si tratta?
A partire dal 2021 è entrato in vigore l’obbligo della cosiddetta notifica UFI (Unique Formula Identifier) o notifica PCN (Poison Centres Notification) all’Agenzia Europea delle sostanze Chimiche (ECHA) per le miscele pericolose immesse sul mercato destinate ad uso professionale e da parte dei consumatori, come stabilito dal Regolamento (UE) 1272/2008 CLP (Allegato VIII).
Per le miscele pericolose notificate dovrà essere stampato sull’etichetta un codice identificativo, in sigla codice UFI – Unique Formula Identifier (codice alfanumerico di 16 caratteri e il corrispondente codice a barre).
Dal codice UFI i centri antiveleni potranno ottenere alle informazioni necessarie sulla composizione della miscela per poter intervenire in caso di emergenza.
È obbligatorio fare la notifica UFI per prodotti classificati come suscettibili di provocare pericoli fisici o per la salute ai sensi del regolamento dell’UE relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio – Regolamento (UE) 1272/2008 CLP (Allegato VIII).
La novità del 1 gennaio 2024
A partire dall’inizio di quest’anno la notifica al centro antiveleni diviene obbligatoria anche per le miscele pericolose destinate ad uso esclusivo industriale così come l’obbligo di stampa dell’UFI in etichetta, prima dell’immissione sul mercato.
Hai bisogno di supporto per la notifica UFI? Per ogni informazione contatta il nostro servizio di consulenza per le sostanze pericolose.
Segnaliamo che, a partire dal 1 gennaio 2024, è entrata in vigore la versione aggiornata del Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods) n. 41/2022.
Si tratta di un codice tecnico legato alla sicurezza della navigazione in caso di trasporto di merci pericolose in colli; viene aggiornato ogni due anni ed è applicabile in forma volontaria il primo anno dopo la pubblicazione della nuova edizione (2023), mentre diventa applicabile obbligatoriamente nel secondo anno di entrata in vigore (2024).
Il suo contenuto è volto a disciplinare:
Novatech è in grado di fornire la consulenza necessario per il trasporto marittimo di merci pericolose secondo la vigente disciplina. Contatta i nostri tecnici.
E’ stata pubblicata nel mese di gennaio l’edizione aggiornata della guida CONAI all’applicazione del contributo ambientale.
Il manuale ripropone, in forma revisionata, le procedure per il corretto assolvimento degli obblighi inerenti l’appartenenza al Consorzio Nazionale Imballaggi e riepiloga le novità che avranno effetto nel 2024.
Quest’anno i valori dei contributi ambientali vengono rivisti al rialzo.
Gli annunciati aumenti su plastica, alluminio e carta avranno effetto dal 1 aprile 2024 (in questo articolo trovi tutte le variazioni del Contributo Ambientale CONAI per il 2024).
Il legno ha subito, invece, una variazione al ribasso dal 1 gennaio 2024 passando da 8 a 7 euro/ton.
Anche le bioplastiche, dal 1 aprile 2024, beneficeranno di una riduzione da 170 e 130 euro/ton.
L’impianto delle procedure è sostanzialmente confermato.
Ci sono alcune particolari estensioni o agevolazioni per casi molto specifici dettagliati in guida.
Leggi la Guida CONAI 2024.
I consulenti Novatech sono a servizio delle imprese negli adempimenti CONAI: contattaci per una consulenza o formazione sulle procedure.
CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”) è il cosiddetto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”, una misura di carattere fiscale introdotta dalla UE, all’interno del Green Deal europeo, che mira a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Il CBAM è stato introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023.
Il nuovo tributo ambientale vuole garantire che le azioni di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano rese vane da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini (riferibile alle merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea).
Il meccanismo CBAM comporta, quindi, l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori dell’unione nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
Il CBAM mira a contrastare il dumping ambientale e la rilocalizzazione delle produzioni ad alta intensità di carbonio in Paesi dove non vigono politiche di decarbonizzazione.
Attualmente le merci sulle quali incide sono:
Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:
Il nuovo anno, porta nuovi aumenti sui contributi CONAI: alluminio, carta e plastica i materiali interessati.
CONAI rende noto che, a seguito di una serie di rialzi dei costi legati alla raccolta dei rifiuti di
imballaggio, in un quadro di generale inflazione, e alla contestuale riduzione dei ricavi della vendita di
imballaggi post-consumo, è necessario deliberare degli aumenti sui contributi per la raccolta degli imballaggi in alluminio, carta e plastica.
Gli aumenti avranno effetto a partire dal 1 aprile 2024.
Il contributo per gli imballaggi in alluminio passerà da 7 euro/tonnellata a 12 euro/tonnellata.
Gli aumenti del contributo sugli imballaggi di carta, sono così schematizzati:
Ed infine, questi gli aumenti deliberati sugli imballaggi in plastica:
BIOREPACK, il Consorzio che gestisce la raccolta degli imballaggi in bio-plastiche, ha, invece, deliberato una riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in bioplastica compostabile.
Il contributo per gli imballaggi in bioplastica compostabile passerà da 170 euro/tonnellata a 130 euro/tonnellata.
Resta, inoltre, confermata dal 1° gennaio 2024 la riduzione del CAC per gli imballaggi in legno da 8
euro/tonnellata a 7 euro/tonnellata, già annunciata la scorsa estate.
La Sezione Regionale Toscana dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e la Camera di Commercio di Firenze offrono l’opportunità di partecipare ad un momento di formazione gratuito sul tema “La corretta classificazione, caratterizzazione e analisi del rifiuto”.
La codifica e la classificazione dei rifiuti sono il primo adempimento cui si trova di fronte il produttore degli stessi. Dalla correttezza di queste operazioni di classificazione giuridica e di analisi di caratterizzazione dipende la corretta gestione del rifiuto lungo tutta la sua filiera. Prassi sbagliate o approssimazioni possono condurre ad errori e, quindi, a possibili sanzioni che comportano per l’impresa un aggravio di costi e di adempimenti.
Il seminario online avrà luogo il 5 dicembre 2023, dalle ore 09:30 alle ore 11:00.
9.30 Saluti della Camera di Commercio di Firenze – Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese
9.40 La caratterizzazione e la classificazione del rifiuto – Dott.ssa Manuela Masotti, Ecocerved Scarl
10.50 Quesiti e Termine dei lavori
Iscrizioni e informazioni: fi.camcom.gov.it
Pubblicato un nuovo Regolamento UE ad integrazione della disciplina sulla tassonomia europea.
Il nuovo Regolamento Delegato UE 2023/2486, integra il già vigente regolamento sulla tassonomia UE (Reg. UE 2020/852), ovvero la classificazione degli investimenti considerati sostenibili dal punto di vista ambientale nella UE.
Si tratta di una vera e propria lista delle attività economiche considerate, secondo criteri stabiliti in ambito comunitario, quali siano da considerare fonti di investimento ambientalmente sostenibili.
Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore l’11 dicembre 2023, è frutto del lavoro della Commissione Europea che da diversi anni sta lavorando ad una definizione univoca di quali attività economiche – e quali investimenti – possano definirsi sostenibili.
Vuole essere, nell’intento della Commisione,
«Una guida pratica per politici, imprese e investitori su come investire in attività economiche che contribuiscano ad avere un’economia che non impatti negativamente sull’ambiente».
La Tassonomia individua sei obiettivi ambientali e climatici:
Per essere eco-compatibile, un’attività deve soddisfare i seguenti criteri:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2486 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2023
che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di
vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività
economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione
dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non
arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento
delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni
specifiche relative a tali attività economiche
Il RENTRI, lo strumento per la tracciabilità dei rifiuti attraverso la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, diverrà effettivo a partire dal 2024.
Vediamo però quali sono gli ultimi sviluppi nel percorso che porterà alla sua operatività.
Dall’8 novembre è stato reso attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (www.rentri.gov.it).
Tra i contenuti del portale, oltre alla sezione normativa ed alle notizie legate al RENTRI, anche una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per consultare contenuti utili ad orientarsi tra i nuovi obblighi, acquisendo informazioni su: soggetti obbligati all’iscrizione, termini per l’iscrizione e le novità relative ai registri di carico e scarico e formulari di identificazioni dei rifiuti in modalità digitale.
A partire da dicembre 2024 si potrà iniziare ad accedere alle aree riservate rivolte alle varie categorie di soggetti coinvolti (operatori, produttori di rifiuti, Enti di controllo, etc).
Nel corso dell’evento “Il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” svoltosi il 9 Novembre a Ecomondo, la fiera della transizione ecologica, la Direzione Generale Economia Circolare del MASE, l’Unioncamere e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno illustrato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e le relative modalità operative di funzionamento.
Sul sito del RENTRI è possibile visionare le presentazioni dei relatori esperti.
È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI, le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
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