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CONAI: assoggettati a contributo ambientale anche gli imballaggi biodegradabili

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha stabilito che dal 1° marzo 2011 gli imballaggi composti in materiale biodegradabile e compostabile, conformi alla normativa europea EN 13432, saranno soggetti al versamento del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi in plastica.

Tale decisione integra quella presa in precedenza che stabiliva l’assoggettamento allo stesso Contributo sugli imballaggi in plastica per tutte altre tipologie di materiale bioplastico ma non compostabile, a partire dal 1° gennaio 2011

La decisione di CONAI è conseguente alla messa al bando degli shopper in plastica a partire dal 1 gennaio 2011, che ha provocato il confluire degli shopper in materiale bioplastico e di quelli in materiale biodegradabile nel circuito del recupero degli imballaggi in plastica.

Questa notizia ha provocato inevitabili polemiche e dubbi sulla legittimità dell’imposizione di tale contributo che dovrebbe coprire i costi legati al circuito del recupero dei rifiuti di imballaggio.

Leggi il comunicato su www.conai.org

Segui il dibattito sulla questione su: www.ecodallecitta.it

Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione

Con Delibera n. 2 del 19 gennaio 2011, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18/2/2011, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato il modello di domanda per l’iscrizione nella categoria 8: intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.

Com’è noto la categoria, già esistente sin dalla nascita dell’Albo, non era attiva a causa della mancanza del decreto ministeriale che dovrebbe definire gli importi delle garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato per l’esercizio di questa attività.

Allo stato attuale il decreto non è ancora stato emanato ma, l’Albo con due recenti deliberazioni datate 15 dicembre 2010 (n. 2/2010) e 19 gennaio 2011 (n. 1/2011), ha previsto che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto si applicano le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie previsti dal D.M. 8 ottobre 1996 (come poi modificato dal D.M. 23 aprile 1999). Quest’ultimo è il decreto che prevede gli importi delle garanzie finanziarie per l’attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.

Gli operatori che già esercitano l’attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione devono provvedere all’iscrizione alla categoria 8 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera n. 2 del 19 gennaio 2011, avvenuta il 18 febbraio scorso: la scadenza pertanto è il 19 aprile 2011.

Leggi qui le delibere dell’Albo

Tutte le novità del D. Lgs. n. 205/2010 sull’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il sopra citato D. lgs. n. 205/2010, del 3 dicembre 2010 (GU n. 288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 269) di modifica della parte quarta del D. Lgs n. 152/2006, ha introdotto alcune importanti novità e modifiche alla disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che riassumiamo qui di seguito.

Viene esteso l’obbligo di iscrizione all’Albo anche agli enti oltre che alle imprese che gestiscono rifiuti (art. 212, comma 7).

Viene abolito l’obbligo di iscrizione per le attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi (categoria 6) e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti (categoria 7).

Viene stabilita una durata di 10 anni per l’iscrizione all’Albo dei trasportatori in conto proprio di rifiuti (art 212 comma 8); prima tali iscrizioni non avevano una scadenza. Inoltre, è previsto l’obbligo di aggiornamento delle iscrizioni a questa sezione dell’Albo che siano state effettuate entro il 14 aprile 2008; il termine per eseguire tale aggiornamento è il 25/12/2011.

L’iscrizione in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi esonera dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 per il trasporto di rifiuti non pericolosi. Gli iscritti in categoria 5 potranno quindi trasportare anche rifiuti non pericolosi nel limite della quantità consentita dalla classe annua di iscrizione (art. 212, comma 7).

Viene abolito l’obbligo di presentazione delle garanzie finanziarie per la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi -categoria 4 – (art. 212, comma 10).

Vengono abolite le procedure semplificate di iscrizione per la raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al recupero – categorie 2 e 3- .

Viene stabilito l’obbligo di iscrizione all’Albo per nuove categorie di soggetti:

a. le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (art. 212, comma 12);

b. nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo delegato dall’armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto (art. 212, comma 12);

c. imprese che effettuano esclusivamente il trasporto transfrontaliero per la tratta nel territorio italiano (art. 194. comma 3)

Dette iscrizioni non sono subordinate alla prestazione delle garanzie e devono essere rinnovate ogni cinque anni. Le modalità e i requisiti di iscrizione di questi soggetti saranno stabilite con deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo.

Viene stabilita la sospensione d’ufficio dall’Albo, entro il 25 febbraio 2011, degli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti ma non iscritti al Sistri o dove non è stata installata la black box. La cancellazione di tali veicoli avverrà dopo 3 mesi dalla sospensione senza l’azienda abbia provveduto ad adeguarsi (art. 212, comma 9).

E’ stata, inoltre, pubblicata in data 15/12/2010 una Delibera dell’Albo contenente i criteri per l’iscrizione nella categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti.

La delibera che individua tra i requisiti una dotazione minima di personale e di capacità finanziaria nonchè i requisiti professionali del responsabile tecnico, avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto che fisserà le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie allo Stato.

Leggi qui il testo della deliberazione n. 2/2010

Opportunità di finanziamento per la certificazione delle PMI

E’ stato reso pubblico sul B.U.R.V. del 21 gennaio 2011 un bando destinato alle PMI (Piccole Medie Imprese) per il finanziamento delle attività di consulenza dirette all’ottenimento della certificazione di qualità, processo, prodotto, ambientale e sociale.

Il finanziamento comprende le spese relative alla consulenza esterna diretta all’ottenimento delle suddette certificazioni per imprese operanti nel territorio della Regione Veneto.

Tra gli schemi di certificazione finanziabili rientrano anche ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (sicurezza) per i quali l’entità del finanziamento può arrivare fino a 14.000 euro per azienda.

Novatech Srl è a disposizione per progettare un percorso di certificazione che consenta alle aziende interessate di usufruire di questa importante agevolazione.

CONAI: riepilogo degli importi del contributo ambientale per il 2011

Di seguito gli importi dei contributi ambientali CONAI da utilizzare per le dichiarazioni di competenza dell’anno 2011 (imballaggi prodotti o importati e immessi sul mercato a partire dal 1/1/2011):

Riepilogo dei contributi ambientali CONAI per materiale:

Acciaio           31,00 euro/ton
Alluminio    52,00 euro/t 
Carta           22,00 euro/t
Legno           8,00 euro/t
Plastica     Fino al 30/06/2011 160,00 euro/ton.
Dal 1° luglio 2011 140,00 euro/ton.
Vetro         17,82 euro/t

La disciplina del SISTRI contenuta nella nuova versione del Testo Unico Ambientale

Come anticipato nella scorsa newsletter, con il D. Lgs. n. 205/2010 di modifica al Testo Unico Ambientale, D. Lgs n. 152/06, la disciplina del SISTRI è stata inserita all’interno del corpo di quest’ultimo testo normativo, in particolare agli artt. 188-bis e 188-ter.

Come riportato nella nota in calce a tali due articoli, le disposizioni ivi contenute entreranno “in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’Ambiente del 17 dicembre 2009..” cioè dal termine prorogato al 1 giugno 2011.

Tuttavia, riteniamo utile riportare di seguito una breve sintesi dei contenuti di tali due articoli:

– sostituzione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto rifiuti con l’area registro cronologico e con le schede di movimentazione SISTRI che accompagnano i rifiuti durante la fase del trasporto;

– l’area registro cronologico e le schede di movimentazione SISTRI devono essere conservati in forma elettronico almeno tre anni dalla data di rispettiva registrazione e movimentazione dei rifiuti;

– i soggetti che non aderiscono al SISTRI (perché non obbligati) devono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari di trasporto.

– calcolo del numero di dipendenti ai fini dell’obbligo di iscrizione al SISTRI: viene chiarito all’art. 188-ter, comma 3, che “il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite”.

Da notare che questa indicazione è in contrasto con quanto previsto al primo comma dell’art. 188-ter relativo ai soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI dove si fa riferimento al numero di dipendenti dell’impresa nel suo complesso (e non dell’unità locale).

– viene specificato che nel caso di produzione accidentali (quindi non prevedibile)di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto ad iscriversi al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.

Versamento dei contributi SISTRI per il 2011: proroga al 30 aprile

Nell’approssimarsi della scadenza annuale per il pagamento dei contributi annuali per l’iscrizione al SISTRI, previsto per il 31 gennaio, è stato pubblicato sul sito del SISTRI un comunicato che annuncia la proroga al 30 aprile 2011 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno 2011.

La proroga verrà ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un “Testo Unico” che accorperà i precedenti decreti ministeriali che hanno introdotto la disciplina del SISTRI.

www.sistri.it

Modifiche al Testo Unico Ambientale in materia di qualità delle acque

Modifiche al Testo Unico Ambientale in materia di qualità delle acque

È stato pubblicato sulla G.U. del 20 dicembre 2010 un decreto legislativo di recepimento di due direttive europee in materia di qualità delle acque (Dir. 2008/105/Ce sugli standards di qualità ambientale e Dir. 2009/90/Ce in materia di specifiche tecniche per l’analisi e il monitoraggio).

Il decreto apporta alcune modifiche alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 sulla tutela delle acque dall’inquinamento, riscrivendo l’art. 78 sugli standards di qualità dell’ambiente acquatico ed inserendo alcuni articoli specifici (da 78-bis a 78-octies) nel capo relativo alla definizione degli obiettivi di qualità ambientale. Reca, inoltre, alcune modifiche all’allegato 1 alla parte III relativo al “monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale”.

Leggi il testo del D. Lgs. n. 219/2010

I rinvii ambientali del milleproroghe

I rinvii ambientali del milleproroghe

Di seguito alcuni dei rinvii in materia ambientale contenuti nel cosiddetto decreto milleproroghe approvato in questi giorni dal Governo ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

– slittamento del termine fissato per la soppressione delle Autorità d’ambito territoriali (disciplinate dagli artt. 148 e 201 del D. Lgs. n. 152/06). La fine delle ATO era stata disposta in occasione delle legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) – assegnando alle Regioni il compito di attribuire con legge le funzioni assegnate alle ATO – e avrebbe dovuto produrre i suoi effetti a partire dal 27 marzo 2011. Con questa proroga le ATO continueranno ad operare anche per il 2011 quali soggetti affidatari dei servizi pubblici di gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche;

– rinvio dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2003 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti n discarica per il conferimento dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg;

– definito il calendario per portare ad esaurimento le scorte di shopper di plastica per l’asporto di merci (vietate a partire dal prossimo 1 gennaio 2011);

– proroga di un ulteriore anno per l’applicazione di valori limite previsti dall’allegato II del D. Lgs. n. 161/2006 in relazione alle emissioni di composti organici volatili (Cov).

SISTRI: è ufficiale la proroga al 1 giugno 2011

SISTRI: è ufficiale la proroga al 1 giugno 2011

Come preannunciato con un comunicato apparso qualche giorno prima sul sito del SISTRI, è stato pubblicato in data 28 dicembre 2010, il decreto (D.M. 22 dicembre 2010) che stabilisce un’ulteriore proroga al 1 giugno 2011 del periodo transitorio che prevede il doppio regime di utilizzo del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti e degli adempimenti cartacei (registro di carico e scarico e formulario di trasporto rifiuti).

Il decreto, infatti, precisa che l’avvio dell’operatività del SISTRI è avvenuto dal 1 ottobre 2010 e che i soggetti obbligati ad iscriversi ai quali siano stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del decreto sul SISTRI (Dm 17/12/2009). L’art 12 comma 2 (come poi modificato dal DM 28/9/2010) di detto ultimo decreto prevede che tali soggetti, fino al 31/12/2010, sono tenuti anche agli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 (registro e formulario). Il decreto di proroga interviene pertanto su questo termine, prorogando il doppio regime (SISTRI e cartaceo) fino al 31 maggio 2011.

Il decreto contiene anche una proroga al termine di presentazione del MUD 2010 che viene fissato al 30 aprile 2011 (avrebbe dovuto essere presentato attraverso il SISTRI entro il 31/12/2010).

Leggi qui il testo del D.M. 22/12/2010

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