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RENTRI: a che punto siamo?

Il RENTRI, lo strumento per la tracciabilità dei rifiuti attraverso la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, diverrà effettivo a partire dal 2024.

Vediamo però quali sono gli ultimi sviluppi nel percorso che porterà alla sua operatività.

Attivo il portale del RENTRI.

Dall’8 novembre è stato reso attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (www.rentri.gov.it).

Tra i contenuti del portale, oltre alla sezione normativa ed alle notizie legate al RENTRI, anche una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per consultare contenuti utili ad orientarsi tra i nuovi obblighi, acquisendo informazioni su: soggetti obbligati all’iscrizione, termini per l’iscrizione e le novità relative ai registri di carico e scarico e formulari di identificazioni dei rifiuti in modalità digitale.

A partire da dicembre 2024 si potrà iniziare ad accedere alle aree riservate rivolte alle varie categorie di soggetti coinvolti (operatori, produttori di rifiuti, Enti di controllo, etc).

La presentazione degli addetti a Ecomondo.

Nel corso dell’evento “Il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” svoltosi il 9 Novembre a Ecomondo, la fiera della transizione ecologica,  la Direzione Generale Economia Circolare del MASE, l’Unioncamere e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno illustrato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e le relative modalità operative di funzionamento.

Sul sito del RENTRI è possibile visionare le presentazioni dei relatori esperti.

Definite le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI, le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

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Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti per Responsabile Tecnico.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato molto recentemente alcuni provvedimenti riguardanti adempimenti connessi alla figura del Responsabile Tecnico per la Gestione Rifiuti ed in particolare alla cessazione del periodo transitorio avvenuta il 16 ottobre 2023.
Vediamo cosa succede.

Cosa succede se l’R.T. non supera l’esame di idoneità.

In caso di mancato superamento dell’esame di idoneità a cui è tenuto il R.T. in regime transitorio, viene meno uno dei requisiti necessari per esercitare tale ruolo e affinchè l’impresa possa rimanere iscritta nelle categorie dell’Albo che lo prevedono.
In tal caso, la Delibera n. 5 dell’11 ottobre 2023, stabilisce che l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni (scadenza 15 Aprile 2024).

In tal modo si vuole consentire all’R.T. di superare l’esame di idoneità. In tale periodo il ruolo verrà svolto temporaneamente da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.

Sessioni straordinarie per la verifica di idoneità

Con Delibera n. 6 del 16 ottobre 2023, in conseguenza di quanto sopra indicato, l ‘A.N.G.A. ha stabilito che le Sezioni Regionali possono fissare ulteriori sessioni straordinarie di esame per gli R.T. che devono superare la verifica di idoneità.

 

Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico.
Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico.

I responsabili tecnici in regime transitorio esonerati, ai sensi dell’art 2, comma 2, lett. b, della deliberazione n. 4/2019 dal possesso del diploma di scuola media superiore, mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.

Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023

Delibera n. 5 del 11 ottobre 2023

Delibera n. 6 del 16 ottobre 2023

Addio ai glitter! Cosa prevede il nuovo regolamento sulle microplastiche.

Il mondo dovrà vivere anche senza glitter!
Dal 15 ottobre 2023, in tutta Europa, non si potranno più commercializzare prodotti glitterati.
Tale divieto rientra nelle misure adottate dalla UE per combattere la dispersione di microplastiche nell’ambiente.

La disposizione è contenuta nel  Regolamento (UE) n. 2023/2055 relativo alle microparticelle di polimeri sintetici.

Nelle premesse del regolamento si afferma: “La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Tali polimeri sono diffusi nell’ambiente e sono stati rinvenuti anche nell’acqua potabile e in alimenti. Essi si accumulano nell’ambiente e contribuiscono all’inquinamento da microplastica.”

La restrizione adottata fa riferimento ad un’ampia definizione di microplastica: copre tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a 5 millimetri organiche, insolubili e resistenti alla degradazione.

Alcuni esempi di prodotti, che prevedono in alcune formulazioni l’utilizzo di microplastiche, che rientrano nelle nuove restrizioni:

  • materiale di riempimento granulare utilizzato sulle superfici sportive artificiali;
  • cosmetici: microplastiche aggiunte a scopo di esfoliazione (microsfere) o per ottenere una consistenza, fragranza o colore specifici; prodotti per le unghie
  • colle, prodotti per decorazioni;
  • detersivi, ammorbidenti, glitter, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, giocattoli, medicinali e dispositivi medici.

La norma, che fa parte del progetto più ampio del Green Deal, avrà in parte effetto immediato (come appunto per i glitter sfusi e microsfere) ed in parte diluito nel tempo per consentire alle parti interessate  di sviluppare alternative sostenibili.

Leggi il Regolamento (UE) n. 2023/205

Riuso e preparazione per il riutilizzo: il regolamento che detta le condizioni.

Un regolamento specifico detta le condizioni per realizzare una forma di recupero dei rifiuti chiamata “riuso e preparazione per il riutilizzo“.
Fa riferimento alle operazioni, tra cui controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti che sono considerati rifiuti, dando luogo alla possibilità di reimpiego e re-immissione sul mercato di un prodotto.

Le condizioni per il riutilizzo in un apposito regolamento.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, il Decreto del 10 luglio 2023, n. 119: “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La preparazione per il riutilizzo, definita dall’articolo 183, comma 1, lett. q) del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06), è una forma di recupero riferita a diverse operazioni: “di controllo, pulizia,  smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”,

Un passo verso l’economia circolare.

Lo scopo del regolamento è di promuovere la transizione verso un’economia circolare, di cui al “Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare” nonché di raggiungere gli obiettivi in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, posti dall’articolo 181 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06.

Dal punto di vista ambientale, le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono un risparmio di materie prime e di energia, ritardando inoltre il momento in cui i rifiuti dovranno essere avviati al riciclaggio o allo smaltimento con la conseguente riduzione dei costi di smaltimento finale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti che vedono la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo al vertice della gerarchia.

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023

RENTRI: il Ministero chiarisce le scadenze per la progressiva entrata in vigore.

Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, chiarisce con un apposito decreto i termini temporali di entrata in vigore del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

In una tabella tutte le scadenze per la partenza del RENTRI.

La “Tabella scadenze RENTRI” allegata al decreto, indica:
a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico  e di Formulario di Identificazione del Rifiuto
c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico
d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale

Tutti adempimenti di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.

Come già anticipato, le prime scadenze ricorrono dal 15 dicembre 2024.

Leggi il decreto con la tabella delle scadenze RENTRI.

ADR: nuove regole per l’esenzione dalla nomina del consulente.

Un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le condizioni di esenzione dalla nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (consulente ADR).

Un intervento per fare ordine e con diverse novità.

Era da tempo che si attendeva un provvedimento che riassumesse in maniera organica le ipotesi di esenzione per la imprese dalla nomina del consulente ADR. 

Le esenzioni vigenti erano infatti contenute in diversi provvedimenti che davano vita ad un quadro disorganico e con alcune importanti lacune.

Con decreto 7 agosto 2023 (G.U. n. 220 del 20/09/2023) si ricapitolano in un unico provvedimento le quattro tipologie di esenzioni vigenti e si stabiliscono alcune importanti novità.

Quali imprese sono interessate dalle esenzioni.

Il decreto specifica che l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza riguarda le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate che comprendono l’imballaggio, il carico, il riempimento oppure lo scarico di merci pericolose per i seguenti casi:

  • esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
  • esenzione per trasporti di merci in colli;
  • esenzione per spedizioni occasionali di merci alla rinfusa o in cisterna.

Sempre esenti dalla nomina le aziende destinatarie delle spedizioni.

Nel corpo del nuovo provvedimento troviamo anche delle conferme di quanto già in vigore:

  • è ribadita l’esenzione dalla nomina del consulente per le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.
  • è precisato che rientrano nell’esenzione le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Tutte le esenzioni si possono applicare indifferentemente al trasporto di merci e/o al trasporto di rifiuti rientranti nell’accordo ADR.

In dettaglio il quadro delle esenzioni.

Primo caso di esenzione.

Il primo caso di esenzione comprende le aziende che:

  • svolgono attività già rientranti in esenzioni totali previste dal testo dell’ADR;
  • effettuano trasporti, oppure operazioni connesse, in conformità con esenzioni previste in disposizioni speciali applicabili a specifici numeri ONU o presenti in determinati capitoli dell’ADR:
  1. al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
  2. al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

iii.  al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti

Per questi casi rimangono vigenti, comunque, seguenti obblighi di:

  • rispettare le specifiche condizioni previste dall’esenzione;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.
Secondo caso di esenzione

Il secondo caso si può applicare quando si esegue il trasporto (o le operazioni connesse) di merci pericolose in colli purché vengano rispettati sia dei quantitativi massimi di merci pericolose trasportate nell’automezzo, sia un numero massimo di operazioni al mese e all’anno.

Per “operazione” si intende la spedizione di un’unità di trasporto.

Una novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di compilazione di un registro delle operazioni che deve riportare dettagliate informazioni su ogni spedizione.

Nello specifico:

  1. a)  per ogni azienda, è ammesso un limite massimo di:
  • ventiquattro operazioni per anno solare;
  • tre operazioni per mese solare;
  1. b)  ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse (limiti dell’esenzione parziale).
  2. c)  ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio che riporti i seguenti dati:
  • numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione:
  • data di esecuzione,
  • tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio)
  • relativo quantitativo netto;

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Per questo tipo di esenzione permangono, comunque, i seguenti obblighi:

  • tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, devono essere verificate e puntualmente rispettate;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.
Terzo caso di esenzione

Il terzo caso riguarda il trasporto occasionale di merci alla rinfusa o in cisterna, in questo caso è fissato un limite massimo di operazioni al mese e all’anno, un quantitativo massimo totale trasportato all’anno e il registro delle operazioni eseguite.

Il decreto quindi prevede:

  1. a)  le materie devono essere trasportate alla rinfusa oppure in cisterna;
  2. b)  sono comprese solo le materie assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
  3. c)  il numero massimo di operazioni è di:
  • dodici per anno solare
  • due per mese solare
  • con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
  1. d)  ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di:
  • classificazione e identificazione di ogni spedizione,
  • data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna)
  • relativo quantitativo netto.

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Anche per questo caso permangono i seguenti obblighi di:

  • tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, devono essere verificate e puntualmente rispettate;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.

 

Leggi il decreto 7 agosto 2023 – G.U. n. 220 del 20/09/2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

 

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Responsabile Tecnico Albo Gestori rifiuti: date aggiuntive per la verifica periodica.

Le Sezioni Regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali potranno stabilire delle sessioni straordinarie degli esami per far fronte alla imminente scadenza del 16 ottobre 2023 relativa a tutti i Responsabili Tecnici che hanno fruito del regime transitorio e che ora devono affrontare le verifica per il mantenimento del ruolo.

La scadenza del 16 ottobre 2023

Con delibera n. 6/2017 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali  consentiva ai responsabili tecnici già nominati di continuare l’attività fino al 16 ottobre 2023, istituendo così un regime transitorio.

In vista dell’approssimarsi della scadenza per l’aggiornamento dei Responsabili tecnici per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, che hanno usufruito di tale regime transitorio, il Comitato Nazionale ha emanato la delibera n. 3 del 26 luglio 2023 con la quale autorizza le sezioni regionali a svolgere sessioni straordinarie di verifiche di aggiornamento per poter dar modo a tutti i Responsabili tecnici già operativi di svolgere le verifiche entro la data utile del 16 ottobre 2023.

Per essere aggiornati su tutte le date degli esami ed iscriversi alle sessioni è possibile consultare il calendario di tutte le verifiche programmate.

Vedi la Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3 del 26/7/2023

Albo Nazionale Gestori Ambientali: precisazioni su trasporto intermodale di rifiuti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce con una circolare alcuni chiarimenti sul trasporto intermodale di rifiuti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) fornisce alcuni chiarimenti in merito alle autorizzazioni per lo svolgimento del trasporto intermodale di rifiuti ovvero il trasporto eseguito su tratte in parte stradali ed in parte di altro tipo (nave, ferrovia, aerea).

La parte iniziale o terminale del trasporto intermodale di rifiuti può avvenire con motrice/trattore stradale appartenenti ad un soggetto iscritto all’Albo e rimorchio/semirimorchio appartenente a soggetto diverso, sempre iscritto all’ANGA nella medesima sezione ed entrambi autorizzati per i codici CER trasportati.

Precisa, inoltre, che nei documenti di trasporto devono essere riportati, negli appositi spazi, gli estremi dell’iscrizione all’Albo di entrambi i soggetti.

Leggi la Circolare 1 agosto 2023, n, 2 – Trasporto intermodale di rifiuti – chiarimenti sulla tratta stradale

Emissioni odorigene: dal MASE le linee guida per gli impianti.

È stato firmato e pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali.

Gli indirizzi del MASE sulle emissioni odorigene degli impianti.

Il documento, secondo il decreto stampa del MASE, “mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee”.

Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Quando di applicano le linee guida.

Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad AUA – autorizzazione unica ambientale,  ad autorizzazione alle emissioni o a regimi autorizzativi in deroga ed in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, AIA.

Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) sia rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Leggi il Decreto Direttoriale sulle emissioni odorigene ed i suoi allegati.

CONAI: prossime variazioni ai contributi ambientali carta, legno e vetro.

Ancora una volta il CONAI rimodula i valori dei contributi ambientali di alcuni materiali di imballaggio: carta, legno e vetro subiranno alcune variazioni.

Aumenta la carta e diminuiscono legno e vetro.

Dopo le variazioni nel settore della plastica, entrate in vigore dal 1 luglio 2023, il CONAI annuncia ulteriori cambiamenti nei contributi di altri materiali.

La rimodulazione in aumento del contributo sulla carta è dovuta a diversi fattori, così riassunti nel comunicato del Consorzio Imballaggi:

“Rispetto alle previsioni per il 2023, si sono ridotti i ricavi dalla vendita del materiale. Sono inoltre diminuiti i volumi degli imballaggi immessi al consumo e assoggettati al CAC; questo decremento è dovuto principalmente alla contrazione della produzione industriale nelle principali economie mondiali, per le note congiunture internazionali. Il tutto in un contesto di aumento delle quantità di raccolta in convenzione.”

Altre motivazione più favorevoli invece consentono di ridurre i contributi di legno e vetro.

Ecco le prossime variazioni del Contributo Ambientale CONAI.

  • Dal 1° ottobre 2023, il contributo per gli imballaggi in carta e cartone passerà da 5 euro/tonnellata a 35 euro/tonnellata.
  • Dal 1° gennaio 2024, il contributo per gli imballaggi in legno passerà da 8 euro/tonnellata a 7
    euro/tonnellata.
  • Dal 1° ottobre 2023, il contributo per gli imballaggi in vetro passerà da 23 euro/tonnellata a 15
    euro/tonnellata.

Leggi qui il comunicato di CONAI.

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