Il RENTRI, lo strumento per la tracciabilità dei rifiuti attraverso la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, diverrà effettivo a partire dal 2024.
Vediamo però quali sono gli ultimi sviluppi nel percorso che porterà alla sua operatività.
Dall’8 novembre è stato reso attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (www.rentri.gov.it).
Tra i contenuti del portale, oltre alla sezione normativa ed alle notizie legate al RENTRI, anche una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per consultare contenuti utili ad orientarsi tra i nuovi obblighi, acquisendo informazioni su: soggetti obbligati all’iscrizione, termini per l’iscrizione e le novità relative ai registri di carico e scarico e formulari di identificazioni dei rifiuti in modalità digitale.
A partire da dicembre 2024 si potrà iniziare ad accedere alle aree riservate rivolte alle varie categorie di soggetti coinvolti (operatori, produttori di rifiuti, Enti di controllo, etc).
Nel corso dell’evento “Il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” svoltosi il 9 Novembre a Ecomondo, la fiera della transizione ecologica, la Direzione Generale Economia Circolare del MASE, l’Unioncamere e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno illustrato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e le relative modalità operative di funzionamento.
Sul sito del RENTRI è possibile visionare le presentazioni dei relatori esperti.
È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI, le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
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L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato molto recentemente alcuni provvedimenti riguardanti adempimenti connessi alla figura del Responsabile Tecnico per la Gestione Rifiuti ed in particolare alla cessazione del periodo transitorio avvenuta il 16 ottobre 2023.
Vediamo cosa succede.
In caso di mancato superamento dell’esame di idoneità a cui è tenuto il R.T. in regime transitorio, viene meno uno dei requisiti necessari per esercitare tale ruolo e affinchè l’impresa possa rimanere iscritta nelle categorie dell’Albo che lo prevedono.
In tal caso, la Delibera n. 5 dell’11 ottobre 2023, stabilisce che l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni (scadenza 15 Aprile 2024).
In tal modo si vuole consentire all’R.T. di superare l’esame di idoneità. In tale periodo il ruolo verrà svolto temporaneamente da parte del legale rappresentante dell’impresa.
Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.
Con Delibera n. 6 del 16 ottobre 2023, in conseguenza di quanto sopra indicato, l ‘A.N.G.A. ha stabilito che le Sezioni Regionali possono fissare ulteriori sessioni straordinarie di esame per gli R.T. che devono superare la verifica di idoneità.
Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico.
Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.
I responsabili tecnici in regime transitorio esonerati, ai sensi dell’art 2, comma 2, lett. b, della deliberazione n. 4/2019 dal possesso del diploma di scuola media superiore, mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.
Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023
Il mondo dovrà vivere anche senza glitter!
Dal 15 ottobre 2023, in tutta Europa, non si potranno più commercializzare prodotti glitterati.
Tale divieto rientra nelle misure adottate dalla UE per combattere la dispersione di microplastiche nell’ambiente.
La disposizione è contenuta nel Regolamento (UE) n. 2023/2055 relativo alle microparticelle di polimeri sintetici.
Nelle premesse del regolamento si afferma: “La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Tali polimeri sono diffusi nell’ambiente e sono stati rinvenuti anche nell’acqua potabile e in alimenti. Essi si accumulano nell’ambiente e contribuiscono all’inquinamento da microplastica.”
La restrizione adottata fa riferimento ad un’ampia definizione di microplastica: copre tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a 5 millimetri organiche, insolubili e resistenti alla degradazione.
Alcuni esempi di prodotti, che prevedono in alcune formulazioni l’utilizzo di microplastiche, che rientrano nelle nuove restrizioni:
La norma, che fa parte del progetto più ampio del Green Deal, avrà in parte effetto immediato (come appunto per i glitter sfusi e microsfere) ed in parte diluito nel tempo per consentire alle parti interessate di sviluppare alternative sostenibili.
Leggi il Regolamento (UE) n. 2023/205
Un regolamento specifico detta le condizioni per realizzare una forma di recupero dei rifiuti chiamata “riuso e preparazione per il riutilizzo“.
Fa riferimento alle operazioni, tra cui controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti che sono considerati rifiuti, dando luogo alla possibilità di reimpiego e re-immissione sul mercato di un prodotto.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, il Decreto del 10 luglio 2023, n. 119: “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
La preparazione per il riutilizzo, definita dall’articolo 183, comma 1, lett. q) del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06), è una forma di recupero riferita a diverse operazioni: “di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”,
Lo scopo del regolamento è di promuovere la transizione verso un’economia circolare, di cui al “Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare” nonché di raggiungere gli obiettivi in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, posti dall’articolo 181 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06.
Dal punto di vista ambientale, le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono un risparmio di materie prime e di energia, ritardando inoltre il momento in cui i rifiuti dovranno essere avviati al riciclaggio o allo smaltimento con la conseguente riduzione dei costi di smaltimento finale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti che vedono la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo al vertice della gerarchia.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023
Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, chiarisce con un apposito decreto i termini temporali di entrata in vigore del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La “Tabella scadenze RENTRI” allegata al decreto, indica:
a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e di Formulario di Identificazione del Rifiuto
c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico
d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale
Tutti adempimenti di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.
Come già anticipato, le prime scadenze ricorrono dal 15 dicembre 2024.
Leggi il decreto con la tabella delle scadenze RENTRI.
Un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le condizioni di esenzione dalla nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (consulente ADR).
Era da tempo che si attendeva un provvedimento che riassumesse in maniera organica le ipotesi di esenzione per la imprese dalla nomina del consulente ADR.
Le esenzioni vigenti erano infatti contenute in diversi provvedimenti che davano vita ad un quadro disorganico e con alcune importanti lacune.
Con decreto 7 agosto 2023 (G.U. n. 220 del 20/09/2023) si ricapitolano in un unico provvedimento le quattro tipologie di esenzioni vigenti e si stabiliscono alcune importanti novità.
Il decreto specifica che l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza riguarda le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate che comprendono l’imballaggio, il carico, il riempimento oppure lo scarico di merci pericolose per i seguenti casi:
Nel corpo del nuovo provvedimento troviamo anche delle conferme di quanto già in vigore:
Tutte le esenzioni si possono applicare indifferentemente al trasporto di merci e/o al trasporto di rifiuti rientranti nell’accordo ADR.
Il primo caso di esenzione comprende le aziende che:
iii. al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti
Per questi casi rimangono vigenti, comunque, seguenti obblighi di:
Il secondo caso si può applicare quando si esegue il trasporto (o le operazioni connesse) di merci pericolose in colli purché vengano rispettati sia dei quantitativi massimi di merci pericolose trasportate nell’automezzo, sia un numero massimo di operazioni al mese e all’anno.
Per “operazione” si intende la spedizione di un’unità di trasporto.
Una novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di compilazione di un registro delle operazioni che deve riportare dettagliate informazioni su ogni spedizione.
Nello specifico:
Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Per questo tipo di esenzione permangono, comunque, i seguenti obblighi:
Il terzo caso riguarda il trasporto occasionale di merci alla rinfusa o in cisterna, in questo caso è fissato un limite massimo di operazioni al mese e all’anno, un quantitativo massimo totale trasportato all’anno e il registro delle operazioni eseguite.
Il decreto quindi prevede:
Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Anche per questo caso permangono i seguenti obblighi di:
Leggi il decreto 7 agosto 2023 – G.U. n. 220 del 20/09/2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
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Le Sezioni Regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali potranno stabilire delle sessioni straordinarie degli esami per far fronte alla imminente scadenza del 16 ottobre 2023 relativa a tutti i Responsabili Tecnici che hanno fruito del regime transitorio e che ora devono affrontare le verifica per il mantenimento del ruolo.
Con delibera n. 6/2017 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali consentiva ai responsabili tecnici già nominati di continuare l’attività fino al 16 ottobre 2023, istituendo così un regime transitorio.
In vista dell’approssimarsi della scadenza per l’aggiornamento dei Responsabili tecnici per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, che hanno usufruito di tale regime transitorio, il Comitato Nazionale ha emanato la delibera n. 3 del 26 luglio 2023 con la quale autorizza le sezioni regionali a svolgere sessioni straordinarie di verifiche di aggiornamento per poter dar modo a tutti i Responsabili tecnici già operativi di svolgere le verifiche entro la data utile del 16 ottobre 2023.
Per essere aggiornati su tutte le date degli esami ed iscriversi alle sessioni è possibile consultare il calendario di tutte le verifiche programmate.
Vedi la Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3 del 26/7/2023
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce con una circolare alcuni chiarimenti sul trasporto intermodale di rifiuti.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) fornisce alcuni chiarimenti in merito alle autorizzazioni per lo svolgimento del trasporto intermodale di rifiuti ovvero il trasporto eseguito su tratte in parte stradali ed in parte di altro tipo (nave, ferrovia, aerea).
La parte iniziale o terminale del trasporto intermodale di rifiuti può avvenire con motrice/trattore stradale appartenenti ad un soggetto iscritto all’Albo e rimorchio/semirimorchio appartenente a soggetto diverso, sempre iscritto all’ANGA nella medesima sezione ed entrambi autorizzati per i codici CER trasportati.
Precisa, inoltre, che nei documenti di trasporto devono essere riportati, negli appositi spazi, gli estremi dell’iscrizione all’Albo di entrambi i soggetti.
Leggi la Circolare 1 agosto 2023, n, 2 – Trasporto intermodale di rifiuti – chiarimenti sulla tratta stradale
È stato firmato e pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali.
Il documento, secondo il decreto stampa del MASE, “mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee”.
Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.
Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.
Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad AUA – autorizzazione unica ambientale, ad autorizzazione alle emissioni o a regimi autorizzativi in deroga ed in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, AIA.
Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) sia rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.
Leggi il Decreto Direttoriale sulle emissioni odorigene ed i suoi allegati.
Ancora una volta il CONAI rimodula i valori dei contributi ambientali di alcuni materiali di imballaggio: carta, legno e vetro subiranno alcune variazioni.
Dopo le variazioni nel settore della plastica, entrate in vigore dal 1 luglio 2023, il CONAI annuncia ulteriori cambiamenti nei contributi di altri materiali.
La rimodulazione in aumento del contributo sulla carta è dovuta a diversi fattori, così riassunti nel comunicato del Consorzio Imballaggi:
“Rispetto alle previsioni per il 2023, si sono ridotti i ricavi dalla vendita del materiale. Sono inoltre diminuiti i volumi degli imballaggi immessi al consumo e assoggettati al CAC; questo decremento è dovuto principalmente alla contrazione della produzione industriale nelle principali economie mondiali, per le note congiunture internazionali. Il tutto in un contesto di aumento delle quantità di raccolta in convenzione.”
Altre motivazione più favorevoli invece consentono di ridurre i contributi di legno e vetro.
Leggi qui il comunicato di CONAI.