Una proroga nella data di presentazione del MUD per i comuni alluvionati dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche.
Avranno tempo fino al 31 luglio 2023 per presentare la dichiarazione dei rifiuti.
Il 2 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Il cosiddetto “Decreto Alluvione”, introduce misure per far fronte ai danni derivati dall’alluvione in specifiche, zone colpite dall’eccezionale evento atmosferico, dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.
L’art. 11 al comma 3 dispone:
“Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa”.
Sulla base di tale norma, la data di presentazione del MUD 2023 prevista per l’8 luglio si intende sospesa per i dichiaranti dei comuni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all’allegato 1 del D.L. n.61, fino al 31 luglio 2023.
Decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” – Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 127 del 01/06/2023
Si avvicina l’era del RENTRi: il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il cui regolamento di disciplina entra in vigore dal 15 giugno, ma i primi effetti li vedremo a partire dal 2024.
In Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il RENTRi è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la parte informatica.
Il Regolamento disciplina, in particolare, l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:
È importante sottolineare che i soggetti obbligati si dovranno iscrivere al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende.
Manca ancora la definizione delle modalità operative del sistema che saranno definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti attuativi del MASE.
Le scadenze per l’obbligo di iscrizione al RENTRI sono dettagliate nell’articolo 13 del Regolamento:
I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione saranno applicabili a partire dal 15 dicembre 2024.
Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Sono previsti un diritto di segreteria fisso di 10 euro, ed un contributo annuale che varia da 15 a 100 euro per il primo anno e da 10 a 60 euro per le annualità successive, in base alle diverse tipologie di imprese o enti.
Torneremo sull’argomento, ovviamente, molte volte. Nel frattempo, se non l’hai ancora fatto, iscriviti alla nostra newsletter per non perdere nessun aggiornamento.
Decreto 4 aprile 2023, n. 59
Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023)
Ulteriori info su: rentri.it
Ricordiamo che scade a brevissimo il termine di presentazione del MUD: sabato 8 luglio 2023 è l’ultimo giorno utile.
In caso di tardiva presentazione contenuta entro un termine di 60 giorni (quest’anno il 6 settembre 2023), è applicabile la sanzione da 26 a 160 euro
Oltre tale data la sanzione per la mancata presentazione sarà da 2.000 a 10.000 euro (*)
Per ogni altra informazione sul MUD leggi il nostro precedente articolo.
E se hai ancora dubbi: contatta i nostri uffici, i nostri esperti ti aiuteranno a risolverli.
(*) Art. 258, comma 1, D. Lgs. n. 152 del 2006
“1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Con decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, è stato emanato il “regolamento che disciplina
la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale”.
La Provincia di Trento, avendo verificato in sede di prima applicazione della nuova disciplina sull’end of waste numerose criticità interpretative, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energiatica (MASE) un interpello contenente numerosi quesiti in merito a diversi aspetti applicativi della norma.
Il Ministero ha risposto ai dubbi; riportiamo di seguito i documenti:
Il Centro di Coordinamento RAEE, chiarisce attraverso un proprio documento di interpretazione applicativa che nel recente decreto relativo ai nuovi raggruppamenti dei RAEE è contenuto un refuso.
Il Centro di Coordinamento RAEE, a seguito dell’emanazione del Decreto 20 febbraio 2023, n.40 sui raggruppamenti RAEE (di cui avevamo parlato qui) e dell’avviso della presenza di un refuso nello stesso pubblicato sul sito web del MASE, fornisce una sua interpretazione applicativa.
Il Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 – Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 aprile.
L’interpretazione fornita dal CdC RAEE tiene conto dell’elenco aggiornato di AEE di cui alla delibera del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti del 19 luglio 2018, pubblicata qui.
Leggi l’interpretazione applicativa del CdC RAEE
A partire dal 1 luglio 2023, alcune delle fasce del CAC (Contributo Ambientale CONAI) sugli imballaggi in plastica subiranno delle variazioni. Vediamo nel dettaglio quali sono.
Scatteranno a breve alcuni aumenti per gli imballaggi in plastica rientranti nelle seguenti fasce:
Sono previste, inoltre, delle ulteriori distinzioni all’interno del Contributo Ambientale previsto per i tappi di plastica:
(*) Si tratta dei tappi in plastica che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell’ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell’8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).
Per ogni dubbio sulle tematiche del Consorzio Nazionale Imballaggi, consulta i nostri esperti.
L’8 luglio non è lontano! La scadenza del MUD di quest’anno ci ha lasciato più tempo per predisporre la dichiarazione annuale dei rifiuti.
Attenzione però a non attendere troppo!
Come già annunciato su queste pagine quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD, la dichiarazione annuale da presentare alla CCIAA per comunicare i movimenti dei rifiuti riferiti all’anno 2022, sarà sabato 8 luglio 2023.
Il modello del MUD in verità non si limita, per alcuni soggetti, al solo aspetto dei rifiuti, essendo state negli ultimi anni introdotte numerose altre sezioni (veicoli fuori, imballaggi, apparecchiature elettriche/elettroniche, etc.), raggiungendo alle volte un certo di livello di complicazione.
Anche il sistema sanzionatorio è divenuto più articolato, con riferimento alle varie sezioni di cui il MUD risulta costituito.
Sanzioni relative alla comunicazione rifiuti
L’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che: “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro”.
Sanzioni per presentazione contenuta entro i 60 giorni dalla scadenza.
“Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Le sanzioni per la comunicazione AEE.
La mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche dei dati è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38 comma 2 lett. h del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 che prevede “Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all’articolo 29,comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.”
Sanzioni per la comunicazione veicoli fuori uso.
L’articolo 13, c. 7 del Dlgs 209/2003 (come modificato dal D.lgs. 119/2020) prevede le sanzioni relative alla Comunicazione veicoli fuori uso: “Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.”
Sanzioni per la Comunicazione Imballaggi Sezione Consorzi
Ai sensi dell’art. 258 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione MUD ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro. Nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
Sanzioni MUD Comuni, Comunità Montane
L’art 258 comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che: “I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Novatech Srl si occupa di MUD da diversi decenni ormai.
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A partire dal 1 luglio 2023 diventerà obbligatorio anche per i trasporti nazionali l’Accordo ADR nella versione 2023 (leggi il nostro precedente articolo).
Il nostro esperto ADR ha riassunto qui di seguito le principali novità del D.M. 23 gennaio 2023.
Capitolo 1.1 Campo di applicazione e applicabilità
Inserito il nuovo paragrafo 1.1.4.7 su «Recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d’America»
Capitolo 1.2 Definizioni
Capitolo 1.6 Misure transitorie
Capitolo 1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza
Aggiornate le sezioni:
Capitolo 1.10 Disposizioni concernenti la security
Per tutti gli esplosivi classificati come merci ad alto rischio, si deve avere il piano di security anche se sono trasportati in esenzione per ridotta quantità nell’unità di trasporto, sez. 1.1.3.6 ADR.
Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi
Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose
Modifiche alla lista delle merci pericolose
Vengono inoltre modificate alcune prescrizioni contenute nella tabella A relative alle seguenti materie:
Infine, viene aggiunto il nuovo numero ONU:
Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti
Principali modifiche alle disposizioni speciali:
Nuove disposizioni speciali DS:
Capitolo 4.1 Utilizzazione di imballaggi
Capitolo 5.4 Documentazione
Il testo dell’ADR riporta le seguenti indicazioni per l’applicazione: Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:
Tale stima della quantità non è autorizzata per:
Si ricorda che fino al 21/09/2025 la quantità stimata di rifiuto può essere indicata nel formulario anche applicando l’accordo Multilaterale M329.
Capitolo 6.8 Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del tipo, prove e controlli e marcatura di cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli-batteria e container per gas ad elementi multipli (CGEM)
L’obbligo di apporre il marchio sulle cisterne decorre dal prossimo controllo intermedio o periodico da attuarsi dopo il 31 dicembre 2023.
Capitolo 6.9 Prescrizioni relative alla progettazione, alla costruzione, ai controlli e alle prove di cisterne mobili i cui serbatoi sono in materia plastica rinforzata con fibre (PRF)
Capitolo 6.13 Prescrizioni relative alla progettazione, alla costruzione, agli equipaggiamenti, all’approvazione del tipo, alle prove ed alla marcatura di cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, in materia plastica rinforzata con fibre
Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico scarico e movimentazione
Capitolo 9.7 Prescrizioni complementari relative alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), veicoli-batteria e veicoli completi o completati utilizzati per il trasporto di merci pericolose in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna, cisterne mobili o cgem di capacità superiore a 3 m³ (veicoli EX/III, FL E AT)
GU Serie Generale n.68 del 21-03-2023
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 gennaio 2023
Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Serve aiuto?
I nostri consulenti per il trasporto di merci pericolose, sono a tua disposizione.
Aggiornati i raggruppamenti di RAEE in vigore nei centri di raccolta comunali: il 5 maggio entrano in vigore le disposizioni del decreto 20/02/23 n. 40.
I raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, conferiti nei centri di raccolta, erano stabiliti dall’allegato I del D.M. 185/2007.
A partire dall’entrata in vigore del D.M. 20/02/23 n. 40 – ovvero dal 5 maggio 2023 – verranno aggiornati con le nuove disposizioni.
I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche vanno conferito nei centri di raccolta e ivi raggruppati come indicato nelle tabella contenuta nel decreto secondo i cinque raggruppamenti riportati, indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali vengono conferiti.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 20 febbraio 2023, n. 40
Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.
(GU Serie Generale n. 93 del 20-04-2023)