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Albo Gestori Ambientali: nuovi requisiti per trasporto transfrontaliero

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato il requisito della capacità finanziaria richiesta alle imprese che effettuano il solo esercizio di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Il requisito della capacità finanziaria che devono dimostrare le imprese  che effettuano il solo esercizio di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene ridotto, per ogni veicolo aggiuntivo al primo, da euro 5.000 a euro 900.

Così prevede la Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022

“Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016.”

Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022
Modifiche alla deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 “Criteri, requisiti e modalità per
l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il
solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”. Adeguamento della capacità finanziaria.

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: calendario delle verifiche per il 2023

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il calendario per l’anno 2023 delle verifiche che abilitano all’esercizio del ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti per le iscrizioni alle categorie dell’Albo che richiedono la presenza obbligatoria di tale requisito.

Le iscrizioni possono essere effettuate, a partire da 60 giorni prima della data dell’esame, nella Sezione ESAME RT sulla home page del sito.

Ecco il calendario delle verifiche 2023.

Qui il link al sito dell’A.N.G.A. ove iscriversi.

 

Scopri il servizio di Novatech per l’assunzione dell’incarico di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti.

Etichettatura ambientale imballaggi: dal 1 gennaio in vigore l’obbligo.

Ormai ci siamo: l’etichettatura ambientale degli imballaggi si è salvata quest’anno dalla scure del decreto milleproroghe ed è in partenza dal 1 gennaio 2023.

L’avvio dell’obbligo il 1 gennaio 2023

Dopo numerose false partenze e rinvii susseguitisi uno dopo l’altro, finalmente parte l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Dal 1 gennaio sarà obbligatorio apporre su tutti gli imballaggi le diciture di legge che sono necessarie a guidare il consumatore finale nella corretta raccolta differenziata dei materiali di imballaggio.

Ne abbiamo parlato numerose volte in questi ultimi due anni e ora riassumiamo in forma sintetica gli obblighi vigenti dal nuovo anno.

Gli obblighi in breve.

Come spiegato ed esemplificato in maniera esaustiva dalle linee guida di CONAI e da quelle ufficializzate dal Ministero dell’Ambiente, gli obblighi sono diversi a secondo del settore cui gli imballaggi sono destinati:

  • imballaggi destinati al settore industriale (BtoB): obbligatoria l’indicazione del materiale di cui è costituito l’imballo, utilizzando le diciture di cui alla Decisione n. 129/97/CE (es. “HDPE 2”)
  • imballaggi destinati dal settore domestico (BtoC): obbligatoria l’apposizione della sigla del materiale (come sopra) affiancata dall’indicazione della frazione della raccolta differenziata in cui conferire il rifiuto di imballaggio (es. “HDPE 2, raccolta plastica”).

La scelta digitale

Molto utile e pratica la scelta del Ministero dell’Ambiente di promuovere la possibilità di ottemperare agli obblighi di etichettatura obbligatoria degli imballaggi anche attraverso i canali digitali (sito web, qr-code, codice a barre, etc), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.

Le scorte di magazzino.

Molto corretta dal punto di vista ambientale anche la scelta di consentire alle aziende di esaurire le scorte di magazzino, ovvero gli imballaggi non ancora conformi ai requisiti di legge a partire dal 1 gennaio 2023.
Potranno, pertanto, essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.
In tali casi la data di approvvigionamento potrà essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce.

Ancora dubbi?

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ADR per speditori: una nota del Ministero dei Trasporti estende le esenzioni dalla nomina del consulente.

In una nota divulgata dal Ministero dei Trasporti, si afferma l’estensione delle esenzioni dalla nomina del consulente ADR previste per i trasportatori anche agli speditori.

Fino a ieri sembrava non esserci alcuno spazio per estendere le esenzioni anche alla figura dello speditore, nemmeno occasionale di merci/rifiuti pericolosi; questo comporterebbe l’obbligo di nomina del consulente ADR anche per minime e sporadiche spedizioni.

Tale estensione, seppur richiesta da più parti, interviene con lo strumento di una nota ministeriale che lascia alcuni dubbi rispetto alla sua efficacia essendo in palese contraddizione con il testo dell’ADR 2021 e 2023 e con il decreto sopracitato, che non prevedono la possibilità di esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli speditori.

Il contenuto della nota Ministeriale sull’ADR.

La nota Ministeriale 21 dicembre 2022, n. 40141 afferma che in Italia le esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, applicabili alle altre figure coinvolte nel trasporto, si applicano anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

La nota ministeriale prevede che anche per gli speditori non sussiste l’obbligo di nominare il consulente ADR se:

  • le attività di spedizione riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (merci o rifiuti di categoria di trasporto 3 o 4). Per l’applicazione di questa esenzione è previsto l’invio della comunicazione alla Motorizzazione all’inizio di ogni anno solare.

Il regime ADR resta comunque vigente (anche senza nomina del consulente).

Rimane comunque l’obbligo per gli speditori e per tutti gli operatori coinvolti di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR, compreso l’obbligo di formazione del personale, anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza.

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Consulente ADR per speditori: le esenzioni dal 2025.

Entra in vigore l’obbligo di nomina del consulente ADR/RID per gli speditori, a partire dal 1 gennaio 2023, nonostante la  futura edizione dell’ADR già preveda l’estensione delle esenzioni a partire dal 2025.

L’obbligo per gli speditori.

Come avevamo già anticipato, a partire dal 1 gennaio 2023, gli speditori di merci (e rifiuti) soggetti al trasporto in regime ADR/RID, sono obbligati alla nomina di un consulente ADR/RID.
Le esenzioni previste per i trasportatori, non sono al momento estensibili anche alla figura dello speditore.

Ciò implica l’obbligo di nomina anche in casi di spedizioni occasionali e/o minimali di merci e rifiuti soggette al regime ADR/RID.

Accettata la modifica proposta da U.K.

Il gruppo di esperti del comitato europeo del trasporto merci pericolose ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito  che prevede i casi di esenzione dall’obbligo di nomina per gli speditori, ma con entrata in vigore con l’edizione 2025 dell’ADR (documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166)

Il vuoto normativo verrà quindi colmato solo nella prossima edizione dell’accordo ADR del 2025.

Fino a quando la nuova disposizione non verrà recepita nell’ADR 2025 e poi nella normativa italiana, rimane l’obbligo di nominare il consulente per gli speditori di quantitativi piccoli o occasionali di merci pericolose o di rifiuti pericolosi.

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Etichettatura ambientale imballaggi: ora ufficiali le linee guida ministeriali.

Sono finalmente ufficiali le linee guida redatte dal Ministero dell’Ambiente per la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi.

Conto alla rovescia alla scadenza del 1 gennaio 2023.

Poche settimane ci separano dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi sul territorio nazionale.

Dal 1 gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere conformi a quanto previsto dalla disciplina nazionale in tema di etichettatura ambientale, ossia le indicazioni che devono essere comunicate al consumatore per guidarlo nella corretta differenziazione dei rifiuti di imballaggio.

Le linee guida di CONAI e quelle del Ministero dell’Ambiente.

L’adempimento, previsto dall’art. 219, comma 5, del D. Lgs n. 152/2006, è stato oggetto di approfondita trattazione negli ultimi due anni soprattutto da parte di CONAI, che ha svolto un importante lavoro di diffusione attraverso webinar, un apposito sito tematico e con la redazione di linee guida generali e settoriali.

Tale attività tecnica è stata di supporto al Ministero dell’Ambiente nella redazione delle linee guida, ora rese ufficiali sul sito del dicastero.

Le linee guida ministeriali ricalcano quelle predisposte da CONAI, confermandone i principi e i contenuti tecnici.

Etichettatura digitale ed esaurimento scorte di magazzino.

Viene dato ampio spazio alla possibilità per le aziende di ottemperare agli obblighi di etichettatura attraverso i canali digitali, consentendo una linea più morbida e meno impattante per le aziende della filiera imballaggio che si devono ancora regolarizzare.

Importante anche la clausola di salvaguardia legata alla possibilità di “consumare” le scorte di magazzino.

“Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.”

Diventa importante a tale scopo poter dimostrare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022 potendo tracciare gli acquisti con idonea documentazione avente data antecedente l’entrata in vigore del 1 gennaio 2023.

Sono ancora molti sono i dubbi sull’argomento: parlane con l’esperto contattando i nostri uffici.

Plastic tax: pronto un ulteriore rinvio?

Nel testo della legge di bilancio 2023, proposta in questi giorni dal Consiglio dei Ministri, è presente un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore della cosiddetta “plastic tax”, l’imposta sui manufatti monouso in plastica (MACSI).

Plastic tax e sugar tax: due tributi mai nati.

L’imposta sui manufatti in plastica monouso non dovrebbe vedere la luce con il nuovo anno: il governo appena insediato, ha inserito nel disegno di legge di bilancio un ulteriore rinvio al 1 gennaio 2024, che ripete quanto già accaduto tre volte  negli ultimi anni.

Stesso destino per la “sugar tax” destinata a colpire le bevande zuccherate, anch’essa più volte rinviata.

Nelle intenzioni del governo neo-insediato ci sarebbe, infine, l’abolizione definitiva delle due imposte, mai entrate a regime.

Cos’è la plastic tax e quali prodotti dovrebbe colpire?

La plastic tax è pensata come un’imposta sui manufatti monouso in plastica allo scopo di disincentivare il ricorso alla “plastica usa e getta” e aumentare l’impiego di materie prime da recupero/riciclo.

Verrebbero coinvolti, a vario titolo, dai meccanismi applicativi della plastic tax tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva dei MACSI (fabbricanti, venditori, importatori), con un impatto notevole nei processi produttivi e amministrativi-contabili.

Come prepararsi alla plastic tax?

Le modalità di determinazione e applicazione di questo tributo sono risultate, nella bozza presentata dall’Agenzia delle Dogane, molto complesse. Richiedono una contabilità molto dettagliata da parte dei soggetti coinvolti, l’iscrizione ad un apposito registro pubblico e una serie di dichiarazioni periodiche di particolare complessità.

Si consiglia di tenere monitorati i futuri sviluppi di questa imposta in stato embrionale, in quanto l’eventuale entrata in vigore a partire dal 2024 potrebbe generare la disponibilità di dati e prassi contabili finora non necessarie nella realtà aziendale e che diverrebbero in tal caso indispensabili.

Albo Gestori Ambientali: gli ultimi aggiornamenti

Ecco in sintesi gli ultimi aggiornamenti pervenuti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali: indicazioni operative sul ruolo di responsabile tecnico e modifiche nei requisiti di capacità finanziaria.

Nuovi importi capacità finanziaria (Delibera n. 6 del 19 ottobre 2022)

L’Albo Gestori Ambientali, con delibera n. 6 del 19 ottobre 2022, ha ridefinito gli importi aggiornati relativi alla capacità finanziaria per l’accesso alle categorie di trasporto dei rifiuti dalla 1 alla 5:

“Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.”

Considerato che i parametri di capacità finanziaria previgenti erano stati mutuati da quelli in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, l’Albo ha ritenuto necessario adeguarli alle modifiche intervenute in tale ambito.

Le domande relative alle istanze di iscrizioni/variazioni presentate in data antecedente alla data di
entrata in vigore della presente deliberazione verranno istruite e deliberate ai sensi delle previgenti
disposizioni.

Si precisa che resta valida la regola che la dimostrazione della capacità finanziaria già prodotta all’Albo Autotrasportatori (iscrizione al REN) vale anche per l’Albo Gestori Ambientali.

Dispensa dagli esami per il Responsabile Tecnico con esperienza ventennale (Delibera n. 7 del 16 novembre 2022)

La delibera n. 7 del 16 novembre 2022 introduce delle novità relative alla dispensa dagli esami dei legali rappresentanti che svolgono il ruolo di responsabili tecnici da più di 20 anni.

Indicazioni operative per Responsabile Tecnico (Circolare n. 9 del 21 novembre 2022)

La circolare n. 9 del 21 novembre 2022 fornisce indicazioni operative sulla figura del Responsabile tecnico e sulle modalità di accertamento dell’idoneità a svolgere tale ruolo.

La tua azienda è iscritta o deve iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: per ogni dubbio o necessità di assistenza, rivolgiti allo staff esperto di Novatech.

Più di 25 anni di esperienza nel settore!

End of waste: ecco le regole per gli inerti.

L’atteso decreto sull’End of Waste nel settore degli inerti è ora in Gazzetta Ufficiale.

Cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti dei cantieri.

Era stato annunciato negli scorsi mesi dal Ministro Cingolani, ed ora è stato ufficializzato: è in vigore il decreto che definisce le condizioni alle quali gli scarti dell’edilizia cessano di essere rifiuti.

Per poter assumere la qualifica di “end of waste” l’aggregato recuperato deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.

Il decreto stabilisce 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazioni limite.

Le condizioni per divenire End of Waste.

Ricordiamo che, secondo la definizione di cui all’art. 184-ter del D. lgs. n. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste), quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
  2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  3. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  4. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Obbligatoria la presenza di un sistema di gestione

Il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da un’organizzazione accreditata, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al  regolamento tecnico.

Il manuale del dovrà essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri  previsti dalla disciplina tecnica (Allegato 1 del DM), del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 27 settembre 2022, n. 152
Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Chiarimenti del MiTE sulle linee guida di classificazione rifiuti.

Il MiTE ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti del SNPA di cui al Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021.

 

Lo scorso anno il SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente  – ha pubblicato un documento contenente le Linee guida per la corretta classificazione dei rifiuti (Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021). Ne avevamo parlato in questo articolo.

A seguito dei numerosi quesiti con richieste di chiarimenti giunti in questi mesi, il Ministero della Transizione Ecologica ha diramato una circolare applicativa con alcune interpretazioni delle linee guida.

 

Ecco il testo della nota del MiTE “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti del SNPA di cui al Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021– chiarimenti applicativi “.

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