Il MiTE ha approvato le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.
Ecco le limitazioni previste per la stagione invernale.
Con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in caso di crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.
Il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 ( GUUE n. 206 del 8 agosto 2022), prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno, a partire dal 1° agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti.
Tale riduzione della domanda di gas, da avviare tramite l’introduzione di misure inizialmente volontarie ma che possono diventare vincolanti in caso di “Allerta europea”, mira a realizzare in Europa risparmi utili a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia.
Risulta, quindi, necessario applicare la misura agli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas
naturale, mantenendo escluse le utenze più sensibili per la funzione svolta, quelle per cui le autorità
indicate dalla normativa abbiano già concesso deroghe motivate nonché gli impianti inseriti in
particolari contesti e con determinati assetti e gli edifici che rispettano gli obblighi di utilizzo di
impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Il decreto n. 383 del 6.10.2022, prevede che “durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione. La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.”
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione
Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza
ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
A partire dal 1 gennaio 2023 scattano le regole sull’etichettatura ambientale degli imballaggi. E’ in arrivo dal MiTE l’ufficializzazione delle linee guida per la corretta etichettatura.
Con il termine “etichettatura ambientale degli imballaggi” si fa riferimento alle informazioni che devono essere veicolate al consumatore allo scopo di guidarlo nel corretto conferimento dei rifiuti di imballaggio nella raccolta differenziata.
Com’è noto, i materiali di cui sono costituiti gli imballaggi che quotidianamente produciamo nelle nostre abitazioni devono essere conferiti nella raccolta differenziata per essere avviati a recupero.
Se nella maggior parte dei casi è piuttosto evidente il materiale di cui sono costituiti i nostri rifiuti, possono insorgere alcuni dubbi legati a confezioni multimateriali o accoppiati che possono confondere il consumatore nell’atto di scegliere quale sia il bidone corretto ove gettarli.
Inoltre, sul territorio nazionale sono presenti numerose e disomogenee modalità di raccolta differenziata, che possono generare difficoltà nel separare correttamente le frazioni a seconda di dove ci troviamo.
Anche se il soggetto principalmente responsabile dell’etichettatura ambientale è il produttore dell’imballaggio, è stato chiarito che sono coinvolti e responsabili di una corretta etichettatura ambientale tutti i soggetti della filiera dell’imballaggio.
E’ necessario, quindi, mettere in atto delle forme di collaborazione tra i vari soggetti coinvolti in modo da rendere sempre disponibili lungo la catena di fornitura le informazioni sulla natura dei materiali di cui gli imballaggi sono costituiti. Lo scambio di informazioni tra i soggetti della filiera è, quindi, essenziale nella fase precedente alla messa in commercio degli imballaggi.
Il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – ha svolto in questi due anni un importante lavoro di raccolta di FAQ e di casi pratici sul tema etichettatura ambientale ed ha messo a disposizione delle linee guida generali e settoriali con la finalità di aiutare i soggetti produttori ad ottemperare correttamente a questo obbligo.
Il MiTE – Ministero della Transizione Ecologica – con il quale CONAI ha collaborato, ha quindi predisposto delle proprie linee guida nazionali, il cui testo non ufficiale è già circolato negli scorsi mesi, e che sono in dirittura d’arrivo essendo prevista la loro ufficializzazione entro il mese di novembre.
Il servizio di consulenza sull’etichettatura ambientale degli imballaggi.
All’interno di Novatech, abbiamo seguito la tematica sin dagli esordi. I nostri tecnici sono quindi preparati per supportare le aziende in questo passaggio e fornire le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi previsti a partire dal 1 gennaio 2023.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce cosa succede se non si provvede ad adeguare le carrozzerie mobili secondo quanto prescritto.
Con deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 l’A.N.G.A. ha disposto alcune precisazioni in merito alle “carrozzerie mobili” iscritte all’Albo medesimo.
Il termine di adeguamento a tali disposizione è stato successivamente prorogato con deliberazione n.1 del 31 gennaio 2022 alla data del 29 giugno 2022.
Ora l’Albo con ulteriore Circolare del 19 settembre 2022 precisa quali sono le conseguenze del mancato adeguamento a tali disposizioni.
Le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 15 ottobre 2022, provvedono alla cancellazione d’ufficio:
a) delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;
b) dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti.
Per ogni dubbio o necessità di assistenza sull’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: contatti i nostri esperti.
All’interno del cosiddetto decreto aiuti-ter sono contenute alcune disposizioni di carattere ambientale.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 144 del 23/09/2022 – cosiddetto decreto aiuti-ter – che insieme a misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali, prevede anche disposizioni di carattere ambientale:
Leggi il testo del D.L. aiuti-ter, n. 144 del 23/09/2022.
In conformità a quanto prescritto dalla revisione del 2019 dell’Accordo ADR – Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose – e RID – regolamento per trasporto merci pericolose via ferroviaria – dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l’obbligo di nominare il consulente ADR/RID per tutte le imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose o rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR per qualsiasi quantità spedita o frequenza di spedizione.
Restano operative alcune esenzioni dalla nomina: vediamo quali sono.
Potranno, invece, usufruire delle esenzioni dalla nomina del consulente ADR/RID le aziende che effettuano solo le operazioni di carico e/o trasporto di merci pericolose o di rifiuti pericolosi in conformità con le casistiche previste dalla vigente disciplina:
Precisiamo che secondo l’ADR/RID lo speditore è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi; quindi è l’azienda che figura come mittente nel documento di trasporto o come produttore/detentore nel formulario di trasporto rifiuti.
La sezione 1.8.3 dell’accordo ADR stabilisce chi è il consulente per la sicurezza e quali aziende devono nominarlo:
“Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività”
L’obbligo di nominare il consulente ADR/RID, anche per la figura dello speditore, è stato introdotto dall’ADR 2019, lasciando un periodo transitorio di 4 anni, fino al 31/12/2022.
Con l’entrata in vigore di questo obbligo molte aziende che precedentemente usufruivano di esenzioni dovranno nominare il consulente ADR/RID.
Dove trovare un professionista abilitato al ruolo di consulente ADR/RID?
Novatech offre da molti anni un servizio di consulenza per il trasporto di merci pericolose e la figura di un professionista abilitato al ruolo di consulente ADR/RID.
Contatta i nostri esperti per ogni dubbio sulla tua conformità alla disciplina ADR/RID.
In arrivo nuove norme per aumentare la sicurezza e la sostenibilità dell’uso della plastica riciclata a contatto con gli alimenti.
La Commissione Europea ha adottato un nuovo regolamento (n. 2022/1616 del 15 settembre 2022) che abrogherà quanto previsto dai singoli paesi e stabilirà regole uniformi per l’industria del riciclo della plastica destinata al contatto alimentare.
Il regolamento stabilisce le norme necessarie a garantire che nell’UE la plastica riciclata possa essere utilizzata in modo sicuro negli imballaggi alimentari.
La normativa contribuirà ad aumentare la sostenibilità complessiva del sistema alimentare e a conseguire gli obiettivi del piano d’azione per l’economia circolare.
Inoltre, il nuovo regolamento istituirà un registro pubblico online dei processi di riciclaggio, dei riciclatori e degli impianti di riciclaggio nell’ambito del suo campo di applicazione.
Il regolamento consentirà il rilascio di autorizzazioni individuali per oltre 200 tipologie di processi di riciclo del PET (polietilene tereftalato), il che aiuterà l’industria a raggiungere l’obiettivo vincolante del 25% di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande in PET entro il 2025
A breve entreranno in vigore norme tecniche aggiornate per la prevenzione incendi negli impianti autorizzati allo stoccaggio e trattamento di rifiuti.
Il Decreto 26 luglio 2022, G.U. n. 187, 11 agosto 2022, contiene le norme tecniche aggiornate per la prevenzione degli incendi negli stabilimenti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, nonché nei centri di raccolta di superficie superiore a 3.000 m2.
Tali norme, che entreranno in vigore a partire dal 9 novembre 2022, avranno validità sia negli impianti esistenti che in quelli di futura realizzazione.
Gli impianti esistenti avranno un periodo di tempo di 5 anni per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Leggi il testo del Decreto 26 luglio 2022, G.U. n. 187, 11 agosto 2022
Nel corpo della cosiddetta “Legge Concorrenza” (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, 5 agosto 2022, n. 118, GU 12 agosto 2022) sono presenti alcune disposizione di interesse ambientale.
In particolare, l’art. 14, che modifica il comma 10 dell’art 238 del D. Lgs n. 152/2006, riduce da 5 a 2 anni la durata del periodo di affidamento a gestori privati del servizio di asporto dei rifiuti urbani (i cosiddetti ex assimilati agli urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), numero 2 ), opzione consentita alle utenze non domestiche che producono tali rifiuti.
Inoltre, viene eliminata la possibilità che il gestore del servizio pubblico riprenda l’erogazione del servizio anche prima della scadenza, a seguito di richiesta dell’utenza non domestica.
Art. 14, comma 1:
“All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivita’ di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita’ dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.
In base alla normativa vigente è possibile per le aziende ed attività economiche optare di non avvalersi del servizio pubblico per la gestione di tutti i rifiuti urbani prodotti, ma di utilizzare soggetti privati per il recupero di questi rifiuti, comunicando tale scelta al gestore del servizio pubblico di raccolta entro il 30 giugno di ciascun anno e con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Si consideri che il ricorso a tale modalità di gestione comporta l’esenzione della sola quota variabile della tariffa rifiuti e dietro dimostrazione di avvio a recupero di tali rifiuti con attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
L’art. 238, comma 10, del d.lgs. 152 del 2006, ora variato, prevedeva che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico fosse vincolante per i successivi 5 anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Entro il mese di settembre ricorre la scadenza di due procedure CONAI che interessano alcune categorie di aziende iscritte al Consorzio.
Per le aziende, con fatturato fino a 2.000.000 €, che scelgono di pagare il contributo CONAI relativo alle importazioni di imballaggi pieni è previsto, come opzione alternativa alla procedura standard (modulo 6.2 – import), l’invio del modulo “6.2 – procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell’anno precedente”, entro il 30 settembre 2022.
In considerazione delle variazioni in diminuzione dei valori di alcuni contributi ambientali (leggi articolo) anche gli importi dovuti in base a tale procedura sono diminuiti come da recente circolare allegata.
Agli autoproduttori di imballaggi è stata di recente concessa la possibilità di richiedere un rimborso del contributo CONAI pagato su sfridi di materie prime/semilavorati già assoggettati al contributo ambientale (ai sensi della Circolare CONAI del 1/10/21 – leggi il nostro precedente articolo).
Tra le condizioni per accedere a tale agevolazione è previsto l’invio a CONAI della stima di autoproduzione e percentuale di sfridi per l’anno successivo da effettuarsi entro la data del 30 settembre 2022.
La richiesta di rimborso andrà poi perfezionata entro il mese di febbraio 2023 in base ai dati effettivi del 2022.
Per ogni dubbio sulle procedure CONAI: consulta il nostro servizio di consulenza sul CONAI e chiedi ai nostri esperti.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute, chiarisce in una circolare le possibilità di esecuzione del trasporto intermodale di rifiuti.
Con Circolare n. 6 del 21 luglio 2022, chiarisce che “è sempre consentito che il trasporto finale dei
rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.
Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare
composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella
che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o
rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.”
Nella medesima circolare ribadisce anche che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a, b, c indicati nella circolare del Comitato Nazionale n. 1235
del 4 dicembre 2017:
Leggi la Circolare n. 6 del 21.07.2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali