L’utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre “99” è soggetto a restrizioni ancor più dettagliate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali: così è specificato nella Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.
Nella prassi di classificazione dei rifiuti mediante attribuzione del codice CER, l’utilizzo dei codici aventi le ultime due cifre finali corrispondenti a “99” è sempre stato limitato a casistiche residuali e molto specifiche. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nel rilasciare i provvedimenti per la gestione (trasporto) di tali rifiuti, ha sempre richiesto che il rifiuto venisse dettagliato in modo da esprimere in modo preciso di quale rifiuto si tratti e da non considerarlo come un “contenitore generico” di rifiuti non specificati altrimenti.
Ora con la nuova circolare n. 4 del 2 aprile 2022, l’A.N.G.A. chiarisce in modo ancora più stringente quali sono le condizioni per l’utilizzo nei provvedimenti da esso rilasciati dei cosiddetti codici 99:
1. il codice CER deve essere adeguatamente descritto;
2. deve essere presente alternativamente:
Hai dubbi sui tuoi provvedimenti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali? Rivolgiti ai nostri esperti per ogni chiarimento.
Articolo pubblicato il 29 Aprile 2022