Riteniamo utile fare il punto in merito alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, prodotti all’interno di locali diversi dalle strutture sanitarie, quindi nelle aziende, negli enti e nelle private abitazioni.
A livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione di tali rifiuti.
Le Regioni stanno provvedendo singolarmente con lo strumento delle Ordinanze contingibili ed urgenti.
In particolare la Regione Veneto ha provveduto con Ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020, prevedendo quanto segue.
L’ordinanza chiarisce, inoltre, che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Pertanto, in conseguenza di questo necessario chiarimento, deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti (si veda in tal senso quanto indicato nel nostro precedente articolo).
Sugli altri contenuti dell’Ordinanza della Regione Veneto si veda il nostro articolo di approfondimento.
Rispetto alle modalità di gestione dei rifiuti urbani del tipo qui indicato sono state emanate delle raccomandazioni dall’Istituto Superiore di Sanità .
Leggi anche come vanno trattati i rifiuti da DPI nelle strutture sanitarie.
Qui trovi anche l’Ordinanza della Regione Lombardia e l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna.
Articolo pubblicato il 22 Aprile 2020