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Decreto rifiuti: le modifiche al Testo Unico Ambientale

Decreto rifiuti: le modifiche al Testo Unico Ambientale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020, il D. Lgs. n. 116/2020 che apporta significative modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale (parte IV del D. Lgs. n. 152/06 “Gestione dei rifiuti” e relativi allegati).

Il provvedimento si pone come «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», facente parte del cosiddetto pacchetto per l’economia circolare.

Tra le novità introdotte, alcune sono di immediata operatività – l’entrata in vigore del provvedimento è il 26 settembre 2020 – altre richiedono successivi provvedimenti attuativi.

Analizziamo le più rilevanti sotto il profilo dell’immediata o imminente applicabilità e della rilevanza per i soggetti della filiera dei rifiuti (produttori, trasportatori, impianti di destinazione).

NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO

Nuova lettera b-ter)dell’art. 183: «rifiuti urbani:

1.i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composi-zione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5».

In sintesi la modifica comporta che saranno definiti rifiuti urbani:

  • i rifiuti elencati nel nuovo allegato L-quater
  • se derivanti dalle attività elencate nel nuovo allegato L-quinquies.

L’introduzione di questa nuova disposizione e dei relativi allegati, comporterà la modifica dei criteri di classificazione dei rifiuti qualificati urbani e di conseguenza anche di quelli considerati speciali.

Verrà meno la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani che rientreranno appieno nella definizione di rifiuti urbani.

Viene specificato che le attività di produzione, l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, il trattamento delle acque reflue, le attività di costruzione e demolizione in nessun caso possono essere considerate attività simili a quelle espressamente elencate nell’allegato L-quinquies

Per le aziende ne deriva:

  • i rifiuti derivanti dalle lavorazioni sono da considerare rifiuti speciali;
  • i rifiuti prodotti al di fuori delle lavorazioni (uffici, mense, servizi igienici) saranno considerati urbani e non più assimilati e, pertanto, gestiti come tali.

Questi ultimi potranno anche essere avviati a recupero attraverso gestori privati, dando luogo al diritto ad una riduzione della tariffa rifiuti laddove si dimostri il loro avvio a recupero.

La disposizione in parola non è di immediata applicazione bensì entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021.

Restano da chiarire quali saranno le eventuali ripercussioni di questa modifica con riferimento alle categorie di iscrizione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

RIFIUTI DELLE FOSSE SETTICHE E RETI FOGNARIE

Da sottolineare anche questa precisazione data dalla nuova lettera b-sexies) dell’art. 183:

«i rifiuti urbani non includono rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione».

Risulta, di conseguenza, in maniera espressa l’esclusione dal novero dei rifiuti urbani dei rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e delle reti fognarie.

Ciò è particolarmente rilevante, in termini di corretta attribuzione della categoria di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il fatto di considerarli sempre e comunque rifiuti speciali determina che gli operatori del settore spurgo dovranno iscriversi nella categoria 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (relativa al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e non sarà più la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) o 2-bis (trasporto di rifiuti prodotti in proprio) quella di loro pertinenza per queste attività.

Sul punto si attendono indicazioni dall’Albo medesimo per capire come procedere al cambio di categoria per i soggetti già operativi ed iscritti.

 

NUOVA DEFINIZIONE DI “DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA”

Nuova lettera bb) dell’art. 183: «deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis».

Mentre la definizione “tradizionale” di deposito temporaneo (intesa come rifiuti derivanti dalle proprie lavorazioni) non subisce significative variazioni, vengono introdotte dal nuovo art. 185-bis due nuove deroghe alla necessità di autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi:

– comma 1, lettera b) «esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita» (
– comma 1, lettera c) «per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Nuovo comma 5 dell’art. 188:

«Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario (…), abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.».

Il nuovo disposto, di immediata operatività, stabilisce la sostituzione del «certificato di avvenuto smaltimento» (le cui modalità di rilascio avrebbero dovuto essere definite con un decreto ministeriale mai intervenuto) con una «attestazione di avvenuto smaltimento”.

Ne consegue che per i rifiuti con destinazione a smaltimento D13, D14, D15 – ossia impianti di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare – il produttore sarà ritenuto liberato dalla propria responsabilità sul corretto smaltimento dei rifiuti solo quando avrà ricevuto tale attestazione, unitamente alla quarta copia del FIR.

NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Tra le disposizioni di carattere programmatico previste dal D. Lgs. n. 116/2020 è incluso anche il richiamo ad uno nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti», collegato al REN, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 1 dell’art. 188-bis, rimanda ad apposito decreto del Ministeriale la definizione di nuove modalità di adempimento degli obblighi relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti ed ai formulari di identificazione per il trasporto in connessione con il REN.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le regole vigenti in tema di registro di carico e scarico e formulario di identificazione dei rifiuti, con le novità di seguito specificate.

NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRI DI CARICO SCARICO RIFIUTI E FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI

Alcune novità di immediata operatività riguardano le scritture amministrative dei rifiuti speciali:

  • L’art. 190, comma 10, prevede che il termine di conservazione dei registri di carico scarico dei rifiuti sia ridotto da 5 a 3 anni dall’ultima registrazione effettuata.
  • Analogamente è previsto, all’art 193, comma 4, per la conservazione dei formulari di trasporto ridotta a 3 anni.
  • Viene chiarito che la restituzione della quarta copia del FIR da parte del trasportatore può essere effettuata a mezzo PEC (disposizione già previgente) specificando opportunamente che l’originale della quarta copia del FIR può essere conservata nei propri archivi da parte del trasportatore stesso (con il nuovo termine di 3 anni) oppure restituita al produttore con le modalità consuete
  • art. 193, comma 19: introduzione della possibilità di trasportare i rifiuti da manutenzione, piccoli interventi edilizi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione con un DDT (Documento di Trasporto) invece che con il FIR (analoga disposizione prevista dall’art. 230 per i casi di rifiuti da manutenzione delle infrastrutture a rete).
  • art. 193, comma 17: specifica, in maniera più che opportuna, che la responsabilità nella compilazione del FIR da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario è riferibile esclusivamente a ciascuno solo alla parte di sua competenza. (Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.”)

SOSTA DEI VEICOLI IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

Degno di segnalazione anche il disposto dell’art 193 comma 15:“Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, aa) , purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.”

La sosta dei veicoli di trasporto di rifiuti, motivata da ragioni tecniche o di trasbordo, viene consentita fino a 72 ore, diversamente dalla previgente disposizione che si limitava a 48 ore.

 

REGIME SANZIONATORIO

Interessanti le modifiche introdotte nel regime sanzionatorio della parte quarta del T.U. Ambientale in quanto oltre a prevedere delle riduzioni delle sanzioni economiche amministrative, includono una significativa novità relativa alle violazioni nella compilazione di registri e formulari.

La nuova formulazione dell’art 258 comma 13, prevede una esclusione dall’applicabilità delle sanzioni  in caso di errori materiali o violazioni formali che non vadano ad inficiare la tracciabilità dei rifiuti.

(13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.».)

 

Nuova anche la previsione del comma 9 relativa al caso di un’azione o omissione che viola diverse disposizioni contenute nel medesimo articolo oppure di più violazioni della stessa disposizione realizzate contestualmente o in tempi diversi. In tali casi è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa più grave, eventualmente aumentata fino al doppio, e non quindi l’applicazione della sanzione tante volte quante sono le violazioni commesse.

(9. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Leggi il D. Lgs. n 116/2020

Articolo pubblicato il 29 Settembre 2020

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