L’intento è quello di evitare discrepanze interpretative tra i vari Stati Membri dell’UE, secondo quanto indicato dalla direttiva 2013/2/Ue (recante modifiche alla direttiva “packaging” 94/62/Ce).
Secondo i nuovi esempi, sono “imballaggio”, tra gli altri, le grucce per abiti (solo se vendute insieme all’abito), i rotoli per alluminio, pellicola o carta, le scatole di fiammiferi, piatti e tazze monouso, capsule per il caffè lasciate vuote dopo l’uso, la pellicola di plastica che ricopre gli abiti lavati in lavanderia.
Non sono “imballaggio” i budelli per salsicce, le bustine solubili per detersivi, le posate monouso, i lumini per tombe, i macinapepe ricaricabili.
Ovviamente, tali casistiche vanno ad incidere sull’applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i soggetti coinvolti.
Sul tema della definizione di imballaggio si vedano anche queste precisazioni pubblicate sul sito del CONAI
Articolo pubblicato il 27 Giugno 2014