Come noto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 272 comma 2 prevede la possibilità per l’Autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, al fine di disciplinare le emissioni in atmosfera delle stesse.
Tali autorizzazioni, consentono di esercitare l’attività per un periodo di 10 anni dalla data di invio della istanza di adesione presentata dalle aziende.
La richiesta di rinnovo delle stesse deve essere presentata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine (ossia 10 anni dalla data di spedizione della domanda di adesione; fa fede il timbro postale).
Si sottolinea l’importanza per tutte le aziende autorizzate di presentare tempestivamente la richiesta di rinnovo della propria adesione all’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera onde non incorrere in gravi violazioni (esercizio dell’attività in assenza della prescritta autorizzazione sanzionato dall’art. 279 D. lgs. n. 152/2006).
APPROFONDIMENTI
A tal proposito la Provincia di Padova ha redatto un’apposita nota che riportiamo di seguito.
Attualmente in Provincia di Padova sono vigenti le seguenti autorizzazioni a carattere “generale” che hanno sostituito precedenti provvedimenti come di seguito elencati:
Categoria
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Autorizzazione generale VIGENTE
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Provvedimenti sostituiti
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Autorizzazione generale generica | n. 6204/EM del 30/06/2011 | n. 5200/EM del 24/10/2006n. 5560/EM del 11/09/2008 |
Stabilimenti di produzione calcestruzzi | n. 6199/EM del 13/12/2010 | n. 5300/EM del 14/03/2007n. 5564/EM del 11/09/2008 |
Stabilimenti di frantumazione inerti | n. 6201/EM del 30/06/2011 | n. 5201/EM del 24/10/2006n. 5563/EM del 11/09/2008 |
Stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso | n. 6202/EM del 30/06/2011 | n. 4654/EM del 15/12/2004n. 5203/EM del 24/10/2006
n. 5562/EM del 11/09/2008 |
Impianti termici | n. 6203/EM del 30/06/2011 | n. 5200/EM del 24/10/2006n. 5659/EM del 30/09/2008 |
Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati | n. 6457/EM del 26/07/2012 | n. 5202/EM del 24/10/2006n. 5565/EM del 11/09/2008
n. 6200/EM del 30/06/2011 |
Il comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede che “L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti… (omissis) … In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni”.
Si ricorda pertanto che le Ditte che hanno presentato domanda di adesione alle varie autorizzazioni generali devono presentare richiesta di rinnovo della stessa almeno 45 giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di presentazione della prima domanda di adesione (fa fede la data di spedizione).
Si precisa che:
1) la Ditta deve presentare domanda di rinnovo anche se ha presentato successive richieste di modifica (sia di tipo sostanziale che non sostanziale) dello stabilimento. La data di riferimento rimane la data di presentazione della prima domanda di adesione;
2) qualora la Ditta intenda apportare modifiche allo stabilimento, rispetto a quanto già comunicato e acquisito agli atti dalla Provincia di Padova, deve barrare nella richiesta, oltre al rinnovo decennale, anche la richiesta di modifica dell’impianto e indicare la relativa data di avvio dello stesso che dovrà essere di almeno 45 gg. successiva alla data della comunicazione;
3) le eventuali comunicazioni di cambio ragione sociale intervenute nel frattempo devono intendersi come nuova comunicazione di adesione e quindi la durata decennale dell’adesione è decorsa dal momento di presentazione di tale richiesta;
4) a partire dal 09/11/2011 la Provincia di Padova ha previsto, con parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (si veda allegato), “l’obbligo di convogliamento a camino delle emissioni diffuse per tutte le attività/impianti sottoposti alla disciplina del titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”; conseguentemente le emissioni diffuse (comprese le reimmissioni in ambiente di lavoro), dichiarate nelle precedenti adesioni alle autorizzazioni generali, dovranno essere convogliate all’esterno dello stabilimento ad un punto di emissione. Con l’eccezione di quanto disposto, l’Amministrazione, con successivo parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 27/10/2015 (si veda allegato), ha stabilito per le Ditte che aderiscono all’autorizzazione a carattere generale di “permettere l’aspirazione ed il convogliamento delle emissioni di polveri a filtri assoluti con reimmissione dell’aria depurata in ambiente di lavoro purché tali filtri siano classificati H12, H13 o H14”.In caso di motivata impossibilità tecnica a procedere al convogliamento la Ditta dovrà presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06 (procedura ordinaria) dichiarando la “motivata e dimostrabile impossibilità tecnica al convogliamento (sulla base delle migliori tecniche disponibili)” come previsto dal parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 09/11/2011. Tali motivazioni verranno evidenziate allo SPISAL contestualmente all’invio di copia del provvedimento di autorizzazione.
5) gli adempimenti illustrati al punto precedente (relativi alle emissioni diffuse) non si applicano agli stabilimenti che hanno aderito a:
-autorizzazione generale di allevamenti effettuati in ambiente confinato,
-autorizzazione generale di frantumazione inerti,
-autorizzazione generale per pulisecco,
-autorizzazione generale di impianti di produzione calcestruzzi,
in quanto le stesse sono espressione di specifici pareri della Commissione Tecnica per l’Ambiente in seguito all’analisi del ciclo produttivo e stabiliscono pertanto anche apposite prescrizioni per le emissioni diffuse.
Si ricorda infine, che i gestori dovranno appurare la loro posizione in merito alla “Verifica di Assoggettabilità” alla procedura di VIA, così come previsto dall’art. 13 della L.R. 4/2016 del 18/02/2016.
Si ricorda che sono soggette al rinnovo decennale tutte le richieste di adesione presentate alla Provincia di Padova sulle quali la Provincia non ha espresso parere negativo.
Si raccomanda un’attenta lettura dell’autorizzazione generale per cui la Ditta chiede il rinnovo e in particolare delle condizioni per le quali l’adesione può essere richiesta.
La richiesta di rinnovo va presentata esclusivamente:
– tramite SUAP competente per territorio;
– con la modulistica reperibile sul sito internet http://www.provincia.pd.it/index.php?page=aut_generali;
– completa di allegati, compresa la copia (ove previsto) delle ultime analisi effettuate nei 2 o 5 anni precedenti.”
Novatech Srl è in grado di assistere le aziende nelle pratiche di rinnovo della richiesta di adesione all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera.
Contatti:
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tel. 049 8936673
Articolo pubblicato il 30 Settembre 2016