Il Ministero chiarisce con una nota l’esclusione dall’obbligo di etichettatura ambientale dei prodotti soggetti alla disciplina dell’etichetta energetica.
Come riferito in precedenza (leggi articolo), dal 1 gennaio 2023 è entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (ai sensi dell’art. 219 comma 5, del D.Lgs. n.152 del 2006).
Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), con una propria nota di riscontro ad un interpello proveniente da Confindustria, ha fornito chiarimenti sull’etichetta ambientale degli imballaggi dei prodotti soggetti a etichettatura energetica, previste dal Regolamento UE 2017/1369 .
Il citato Regolamento prevede un obbligo di etichetta da apporre su alcune categorie di prodotti (quali apparecchiature elettriche ed elettroniche e pneumatici) che rappresenti le informazioni su efficienza energetica, consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l’uso.
Con la nota di chiarimento il MASE ha chiarito che “nelle more dell’adozione dei previsti atti delegati da parte della Commissione europea, in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo, soggette alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2017/1369.”
Si aggiunge quindi una ulteriore categoria di prodotti, rispetto ai già segnalati dispositivi medici e farmaci (leggi la nota ministeriale), all’esclusione dall’obbligo di etichettatura ambientale, fino a nuove specifiche determinazioni degli enti competenti.
Articolo pubblicato il 31 Gennaio 2023