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F-gas: estensione delle certificazioni in scadenza nel periodi di emergenza COVID.

F-gas: estensione delle certificazioni in scadenza nel periodi di emergenza COVID.

L’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, prevede una estensione della validità dei certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese sui gas fluorurati a effetto serra, ai sensi del D.P.R. n. 146/2018.
Con riferimento a tale disposto è stata pubblicata una circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che chiarisce gli aspetti applicativi di tale disposto.
La circolare chiarisce che, i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it , per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati sino al 31 luglio 2020.

Articolo pubblicato il 26 Giugno 2020

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