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Formulario di trasporto rifiuti: restituzione via PEC della “quarta copia”.

Formulario di trasporto rifiuti: restituzione via PEC della “quarta copia”.

La Legge di Bilancio, emanata a fine anno 2017, ha introdotto delle significative novità in tema di “digitalizzazione” degli adempimenti formali obbligatori nel ciclo di tracciabilità dei rifiuti speciali.

Con articolo  art. 1, comma 1135, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stato introdotto nell’articolato del D. Lgs n. 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale, l’articolo 194-bis “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI”

Al comma 3 dell’art. 194-bis  D. Lgs. n. 152/2006, viene introdotta una novità di particolare rilievo pratico con riferimento all’obbligo di restituzione della “quarta copia” del formulario di trasporto rifiuti (previsto dall’art. 193, comma 2 a carico del trasportatore di rifiuti): è consentita la restituzione della quarta copia anche a mezzo PEC (posta elettronica certificata).

Questa possibilità è, peraltro, immediatamente operativa, come confermato dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. 1588.31.01.2018, fatta salva la possibilità che vengano definite in seguito specifiche procedure.

In definitiva: la restituzione della quarta copia del formulario può avvenire a mezzo PEC con evidente risparmio di tempo, risorse economiche e garantendo la sicurezza dei dati.

 

Leggi: art. 194-bis D. Lgs. n. 152/2006

Leggi: nota Ministero dell’Ambiente prot. n. 1588.31.01.2018

 

Articolo pubblicato il 26 Febbraio 2018

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