La nuova disposizione prevede che i gestori degli impianti, esistenti e nuovi, di “stoccaggio e lavorazione” dei rifiuti hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
«a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.»
Il gestore dell’impianto, previa consultazione del personale (compreso quello delle ditte subappaltatrici a lungo termine), deve provvedere a riesaminare, sperimentare e, se necessario, ad aggiornare il piano ad «intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni».
Per gli impianti esistenti il piano di emergenza deve essere predisposto entro il 5 marzo 2019.
GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018
LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Articolo pubblicato il 7 Gennaio 2019