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Impianti termici civili: scadenza del 24/12/2014

Impianti termici civili: scadenza del 24/12/2014

Le disposizioni di seguito riportate fanno riferimento agli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW in esercizio al 29/04/2006.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Il suddetto decreto chiarisce alcuni aspetti degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori in materia di impianti termici civili ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che vengono qui di seguito riportati:

  1. l’art. 284 co. 2 del D. Lgs n. 152/06 prevede alcuni adempimenti  (la cui originaria scadenza era il 31/12/2012) che devono essere ottemperati dal Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge; si tratta, in particolare, di integrare il libretto di centrale con un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 ed è idoneo a rispettare i limiti di cui all’art. 286
  2. è ripristinato e pertanto vigente il contenuto dell’art. 285 sotto riportato (caratteristiche tecniche)
  3. è, inoltre, confermata la proroga al 1° settembre 2017 della scadenza riguardante l’adeguamento degli impianti termici civili, già autorizzati ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e successivamente assoggettati alle disposizioni del successivo Titolo II (art. 3, comma 32, del D.Lgs. n. 128/2010).

La provincia di Padova, settore ecologia, invita, pertanto,  i responsabili dell’esercizio e manutenzione degli impianti assoggettati all’art. 284 c.2, che non abbiano ancora espletato gli adempimenti ivi previsti, ad integrare il libretto di centrale nonché a trasmettere all’Amministrazione l’atto di dichiarazione sotto riportato, debitamente compilato, entro il 24 dicembre 2014.

Le sanzioni amministrative previste per chi non ottempera a quanto previsto dall’articolo 284, comma 2, ovvero non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità competente nei termini prescritti vanno da € 516,00 a € 2.582,00 (art.  288 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i)

Artt. 284 co.2 – 285- 286 – 288 co. 1 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Fac-simile della Provincia (atto di dichiarazione)

Leggi l’avviso della Provincia di Padova

PRECEDENTE SCADENZA 31/12/2012 – AVVISO per gli IMPIANTI TERMICI CIVILI di potenza termica nominale superiore a 35 kW

Articolo pubblicato il 14 Ottobre 2014

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