Come anticipato nella scorsa newsletter, con il D. Lgs. n. 205/2010 di modifica al Testo Unico Ambientale, D. Lgs n. 152/06, la disciplina del SISTRI è stata inserita all’interno del corpo di quest’ultimo testo normativo, in particolare agli artt. 188-bis e 188-ter.
Come riportato nella nota in calce a tali due articoli, le disposizioni ivi contenute entreranno “in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’Ambiente del 17 dicembre 2009..” cioè dal termine prorogato al 1 giugno 2011.
Tuttavia, riteniamo utile riportare di seguito una breve sintesi dei contenuti di tali due articoli:
– sostituzione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto rifiuti con l’area registro cronologico e con le schede di movimentazione SISTRI che accompagnano i rifiuti durante la fase del trasporto;
– l’area registro cronologico e le schede di movimentazione SISTRI devono essere conservati in forma elettronico almeno tre anni dalla data di rispettiva registrazione e movimentazione dei rifiuti;
– i soggetti che non aderiscono al SISTRI (perché non obbligati) devono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari di trasporto.
– calcolo del numero di dipendenti ai fini dell’obbligo di iscrizione al SISTRI: viene chiarito all’art. 188-ter, comma 3, che “il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite”.
Da notare che questa indicazione è in contrasto con quanto previsto al primo comma dell’art. 188-ter relativo ai soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI dove si fa riferimento al numero di dipendenti dell’impresa nel suo complesso (e non dell’unità locale).
– viene specificato che nel caso di produzione accidentali (quindi non prevedibile)di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto ad iscriversi al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.
Articolo pubblicato il 1 Febbraio 2011