Il primo febbraio entra in vigore il Regolamento (UE) 2019/1148 – che abroga il precedente Reg. (UE) 98/2013 – relativo all’immissione sul mercato di precursori di esplosivi ovvero di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi.
Il regolamento prevede:
- il divieto di commercializzazione dei precursori ai soggetti privati salvo il possesso di una licenza;
- la messa a disposizione degli utilizzatori professionali o degli operatori economici alle seguenti condizioni:
– identificazione obbligatoria dell’acquirente;
– valutazione dell’uso dichiarato;
– acquisizione di una dichiarazione da parte del cliente destinatario
- la conservazione della documentazione per almeno 18 mesi dalla avvenuta transazione commerciale.
- una formazione adeguata sulle disposizioni del regolamento per tutto il personale impegnato nella vendita dei precursori di esplosivi;
- l’obbligo di segnalare entro 24 ore le transazioni sospette, sparizioni e furti di precursori disciplinati al punto di contatto nazionale presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione centrale della Polizia Criminale.
I precursori degli esplosivi soggetti a restrizione sono:
I precursori degli esplosivi soggetti a segnalazione sono:Tra le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi disciplinati: arresto fino a 18 mesi e ammende fino a 1.000 €.
Leggi il Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013.
Articolo pubblicato il 27 Gennaio 2021