Modificate alcune delle regole per la nomina del mobility manager, figura obbligatoria per le aziende con oltre 100 dipendenti con la funzione di ottimizzare i flussi di spostamenti casa-lavoro in chiave di sostenibilità.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 16 settembre 2022 che interviene a modificare alcune delle condizioni per la nomina del Mobility Manager.
In base all’art. 3 del DM 12 maggio 2021, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute a nominare la figura del mobility manager (ne avevamo parlato qui).
I Mobility Manager provvedono a predisporre annualmente, entro il 31 dicembre, i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) per definire misure alternative all’utilizzo delle auto private.
Premesso che i mobility manager possono essere nominati internamente alla realtà aziendale/pubblica amministrazione oppure si può ricorrere ad un mobility manager di area, ecco le modifiche e precisazioni introdotte dal citato decreto.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 16 settembre 2022
Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».
GU Serie Generale n. 271 del 19-11-2022
Articolo pubblicato il 29 Novembre 2022