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Obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto transfrontaliero

Obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto transfrontaliero

Il D. Lgs. 205/2010 di modifica della parte IV del Testo Unico Ambientale, ha introdotto una nuova categoria di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per gli operatori che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano (art. 194, comma 3).

A seguito di tale novità l’Albo ha pubblicato, con deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010 (“Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010”), i modelli per l’iscrizione.

In tal modo è possibile per le imprese già operanti continuare la loro attività fino alla verifica da parte dell’Albo stesso della sussistenza dei requisiti prescritti e senza comunque obbligo di prestare garanzie finanziarie per coloro che svolgono solo il trasporto transfrontaliero.

Le imprese con sede legale all’estero e non dotate di sede secondaria in Italia possono scegliere la Sezione regionale alla quale iscriversi e dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal Dm 406/1998 entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Leggi qui il testo della deliberazione n. 3/2010

Articolo pubblicato il 31 Dicembre 2010

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