Pochi giorni ci separano dall’importante scadenza del 13 febbraio 2025 relativa al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI.
Il 13 febbraio è la data che segna la prima scadenza dell’obbligo di iscrizione per le aziende del primo scaglione (quali sono gli scaglioni di iscrizione al RENTRI? l’abbiamo scritto qui) e l’avvio del nuovo modello di registro di carico e scarico e formulario di trasporto e contestuale abrogazione dei vecchi modelli (qui trovi i dettagli).
Se ancora non hai avuto modo di verificare le modalità per procedere all’iscrizione al RENTRI ti consigliamo di consultare gli strumenti messi a disposizione nell’area di supporto del portale RENTRI, ricca di tutorial, FAQ, assistente virtuale e che include anche il materiale didattico utilizzato negli eventi formativi tenuti da Ecocerved in questo periodo antecedente l’entrata in funzione del RENTRI e le risposte ai quesiti emersi.
Sempre all’interno del portale del RENTRI è a disposizione di tutti i possessori di uno SPID un’area DEMO dove poter fare pratica sia con la procedura di iscrizione che con le modalità di inserimento dei dati nel registro cronologico di carico/scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, nonchè con le procedure di invio dei dati al RENTRI e di conservazione digitale.
Nell’area demo, quindi, è possibile simulare tutti gli adempimenti legati al RENTRI.
Come procurarsi il nuovo formato di registro rifiuti in vigore dal 13 febbraio.
Come già anticipato, il vecchio modello di registro di carico e scarico rifiuti (previsto dal D.M. 148/1998 che viene pertanto abrogato) andrà in pensione dal 13 febbraio.
Sarà necessario conservarlo per un periodo di 3 anni, come previsto dalla vigente normativa.
Le eventuali pagine inutilizzate devono essere annullate.
Il nuovo modello di registro (che sarà in continuità con il precedente) inizierà con il numero cronologico successivo rispetto a quello precedentemente tenuto.
Il nuovo format di registro è liberamente scaricabile dagli operatori dal portale RENTRI a questo link e deve essere vidimato presso la competente CCIAA prima di essere utilizzato.
Articolo pubblicato il 31 Gennaio 2025