Con Deliberazione n. 4 del 18 aprile 2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha apportate importanti modifiche ai requisiti prescritti per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico per la categoria 8 “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
La precedente Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 20120, prevedeva che un libero professionista potesse svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico contemporaneamente per non più di 10 aziende iscritte all’Albo, con la nuova deliberazione è previsto che:
“un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali:
non più di cinque iscritte nella classe a),
non più di dieci iscritte nella classe b),
non più di venti iscritte nella classe c)
e non più di trenta iscritte nella classe d)”
Articolo pubblicato il 30 Aprile 2012