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Rifacciamo il punto sulle terra e rocce da scavo

Rifacciamo il punto sulle terra e rocce da scavo

Come avevamo già segnalato nelle precedenti newsletter di AGOSTO e SETTEMBRE 2013, il Decreto Fare (D.L. n. 69/2013) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia e convertito con Legge n. 98/2013, ha  dettato le nuove norme che regolamentano la gestione delle terre e rocce da scavo.

In particolare l’art. 41 bis  ha previsto l’applicazione di principi di semplificazione amministrativa per la gestione di detti materiali e le condizioni rispetto alle quali possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti.

Il testo di legge conferma quindi che:

  • i materiali da scavo derivanti da opere e progetti sottoposti preventivamente a VIA o all’autorizzazione AIA sono soggetti alle procedure previste dal D.M. 161/2012;
  • in tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti (art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) rispettando determinate condizioni e previo invio di una comunicazione all’ARPA competente di un’autocertificazione dichiarando l’utilizzo previsto, il rispetto delle CSC, e l’assenza di pericolo per le acque sotterranee;
  • non sono previsti documenti di trasporto delle terre salvo il normale DdT merci, né la tenuta di registri o altra documentazione;
  • nel caso in cui le terre vengano destinate ad essere utilizzate per reinterri, riempimenti sottofondi stradali e simili destinazioni, è fatto obbligo, da parte del produttore, di dimostrare la loro non contaminazione in relazione alla specifica destinazione urbanistica del sito (colonne A o B) dell’allegato 5, alla Parte IV, del D.lgs. n. 162/2006 e s.m.i.).

La Regione Veneto è intervenuta in materia con una propria Circolare esplicativa, Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013, al fine di rendere agevole l’applicazione delle nuove disposizioni.

Rispetto a quanto pubblicato dalla Circolare a cui si rimanda, si evidenzia la disponibilità di due modelli per le comunicazioni obbligatorie:

Modello 1, da utilizzare per la comunicazione all’ARPAV ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, della legge n. 98/2013 e per le eventuali modifiche. Il Modello 1 va trasmesso, prima dell’inizio dell’attività di scavo e in caso di modifiche relative alle condizioni iniziali, a:

  • ARPAV;
  • Comune interessato dall’attività di scavo.

Modello 2, da utilizzare per la comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell’art. 41 bis, comma 3, della legge n. 98/2013, della conferma del completo utilizzo dei materiali di scavo. Il Modello 2, con il quale si conferma che i materiali da scavo sono stati utilizzati, va inviata a:

  • ARPAV;
  • Comune interessato dall’attività di scavo;
  • Comune ove avviene l’utilizzo dei materiali.

Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013Modello 1, Modello 2.

 

Articolo pubblicato il 4 Novembre 2013

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