Nel corpo della cosiddetta “Legge Concorrenza” (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, 5 agosto 2022, n. 118, GU 12 agosto 2022) sono presenti alcune disposizione di interesse ambientale.
In particolare, l’art. 14, che modifica il comma 10 dell’art 238 del D. Lgs n. 152/2006, riduce da 5 a 2 anni la durata del periodo di affidamento a gestori privati del servizio di asporto dei rifiuti urbani (i cosiddetti ex assimilati agli urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), numero 2 ), opzione consentita alle utenze non domestiche che producono tali rifiuti.
Inoltre, viene eliminata la possibilità che il gestore del servizio pubblico riprenda l’erogazione del servizio anche prima della scadenza, a seguito di richiesta dell’utenza non domestica.
Art. 14, comma 1:
“All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivita’ di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita’ dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.
In base alla normativa vigente è possibile per le aziende ed attività economiche optare di non avvalersi del servizio pubblico per la gestione di tutti i rifiuti urbani prodotti, ma di utilizzare soggetti privati per il recupero di questi rifiuti, comunicando tale scelta al gestore del servizio pubblico di raccolta entro il 30 giugno di ciascun anno e con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Si consideri che il ricorso a tale modalità di gestione comporta l’esenzione della sola quota variabile della tariffa rifiuti e dietro dimostrazione di avvio a recupero di tali rifiuti con attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
L’art. 238, comma 10, del d.lgs. 152 del 2006, ora variato, prevedeva che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico fosse vincolante per i successivi 5 anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Articolo pubblicato il 30 Agosto 2022