A partire dal 1 dicembre 2012 le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele immesse nel mercato dovranno essere conformi a quanto prescritto dall’allegato I del Regolamento 453/2010.
La scheda dati di sicurezza deve essere formulata sempre in 16 punti:
- Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
- Identificazione dei pericoli;
- Composizione/informazioni sugli ingredienti;
- Misure di primo soccorso;
- Misure antincendio;
- Misure in caso di rilascio accidentale;
- Manipolazione e immagazzinamento;
- Controllo dell’esposizione/protezione individuale;
- Proprietà fisiche e chimiche;
- Stabilità e reattività;
- Informazioni tossicologiche;
- Informazioni ecologiche;
- Considerazioni sullo smaltimento;
- Informazioni sul trasporto;
- Informazioni sulla regolamentazione;
- Altre informazioni.
Le prescrizioni relative alle schede dati di sicurezza sono previste dall’art. 31 del Reg. UE 1907/2006 (Reach).
Le sanzioni, previste dal D. Lgs. 186/2011, per la fornitura di una scheda dati di sicurezza non conforme agli obblighi previsti dall’art. 31 paragrafi 1, 3, 8 e 9 sono comprese tra 10.000,00 e 60.000,00 euro.
Regolamento 453/2010
Articolo pubblicato il 21 Novembre 2012