E’ stato pubblicato con il D.M. 13/10/2016 n. 264, entrato in vigore il 02/03/2017, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”
In particolare il D.M. in parola riguarda i criteri affinchè le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione (elencate nell’allegato 1 del citato D. M.) possano essere considerate sottoprodotti (e quindi escluse dal regime dei rifiuti) ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. n . 152/06.
Da notare che all’interno dell’allegato 1 sono contenuti anche alcuni dei sottoprodotti di origine animale disciplinati dal Reg. Ue 1069/09; con questo decreto vengono definite le attività e lavorazioni che possono essere considerate “normale pratica industriale” (ad es. lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisicomeccanica).
Sono diversi i punti ancora da chiarire rispetto all’ambito di applicabilità di questo nuovo decreto e agli adempimenti formali da esso previsti.
Leggi:
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (GU Serie Generale n.38 del 15-2-2017)
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Articolo pubblicato il 10 Marzo 2017