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Trasporto Transfrontaliero Rifiuti: nuovo Regolamento UE.

Trasporto Transfrontaliero Rifiuti: nuovo Regolamento UE.

In arrivo il nuovo Regolamento Europeo per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

 

Il Regolamento stabilisce:

  • Le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione;
  • Le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

A quali spedizioni si applica il nuovo Regolamento sul Transfrontaliero?

Il provvedimento si applica:

  • alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
  • alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
  • alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
  • alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

Quali le spedizioni escluse?
Sono, invece, esclusi dall’ambito d’applicazione:

  • i residui e i rifiuti comprese le acque reflue prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
  • i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; i rifiuti radioattivi;
  • sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE.

Il Regolamento entra in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, fatta eccezioni per alcune disposizioni previste dall’art. 85 che presentano scadenze differite.

REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Articolo pubblicato il 17 Maggio 2024

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