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Tutte le novità del D. Lgs. n. 205/2010 sull’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Tutte le novità del D. Lgs. n. 205/2010 sull’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il sopra citato D. lgs. n. 205/2010, del 3 dicembre 2010 (GU n. 288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 269) di modifica della parte quarta del D. Lgs n. 152/2006, ha introdotto alcune importanti novità e modifiche alla disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che riassumiamo qui di seguito.

Viene esteso l’obbligo di iscrizione all’Albo anche agli enti oltre che alle imprese che gestiscono rifiuti (art. 212, comma 7).

Viene abolito l’obbligo di iscrizione per le attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi (categoria 6) e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti (categoria 7).

Viene stabilita una durata di 10 anni per l’iscrizione all’Albo dei trasportatori in conto proprio di rifiuti (art 212 comma 8); prima tali iscrizioni non avevano una scadenza. Inoltre, è previsto l’obbligo di aggiornamento delle iscrizioni a questa sezione dell’Albo che siano state effettuate entro il 14 aprile 2008; il termine per eseguire tale aggiornamento è il 25/12/2011.

L’iscrizione in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi esonera dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 per il trasporto di rifiuti non pericolosi. Gli iscritti in categoria 5 potranno quindi trasportare anche rifiuti non pericolosi nel limite della quantità consentita dalla classe annua di iscrizione (art. 212, comma 7).

Viene abolito l’obbligo di presentazione delle garanzie finanziarie per la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi -categoria 4 – (art. 212, comma 10).

Vengono abolite le procedure semplificate di iscrizione per la raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al recupero – categorie 2 e 3- .

Viene stabilito l’obbligo di iscrizione all’Albo per nuove categorie di soggetti:

a. le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (art. 212, comma 12);

b. nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo delegato dall’armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto (art. 212, comma 12);

c. imprese che effettuano esclusivamente il trasporto transfrontaliero per la tratta nel territorio italiano (art. 194. comma 3)

Dette iscrizioni non sono subordinate alla prestazione delle garanzie e devono essere rinnovate ogni cinque anni. Le modalità e i requisiti di iscrizione di questi soggetti saranno stabilite con deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo.

Viene stabilita la sospensione d’ufficio dall’Albo, entro il 25 febbraio 2011, degli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti ma non iscritti al Sistri o dove non è stata installata la black box. La cancellazione di tali veicoli avverrà dopo 3 mesi dalla sospensione senza l’azienda abbia provveduto ad adeguarsi (art. 212, comma 9).

E’ stata, inoltre, pubblicata in data 15/12/2010 una Delibera dell’Albo contenente i criteri per l’iscrizione nella categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti.

La delibera che individua tra i requisiti una dotazione minima di personale e di capacità finanziaria nonchè i requisiti professionali del responsabile tecnico, avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto che fisserà le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie allo Stato.

Leggi qui il testo della deliberazione n. 2/2010

Articolo pubblicato il 1 Febbraio 2011

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